Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3991 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19239/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come da pec EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 2597/2017 depositata il 18/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 2597/8/2017, depositata in data 18/12/2017 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno confermando la sentenza di primo grado – che aveva accolto le impugnazioni proposte dal RAGIONE_SOCIALE soc. agricola semplice avverso le cartelle di pagamento relative ad oneri consortili per gli anni dal 2009 al 2013 – ed, in accoglimento dell’appello incidentale di parte contribuent e, poneva le spese di entrambi i gradi giudizi a carico del Consorzio.
I giudici di appello rilevavano che gli atti impositivi de quibus risultavano illegittimi in quanto, pur essendo stata data dimostrazione dell’adozione del piano di classifica e di un piano di perimetrazione che faceva ricadere i terreni oggetto di causa fra quelli soggetti al contributo previsto per le zone con sistemi meccanici di pompaggio, la società contribuente aveva comprovato l’assenza di ogni beneficio in ragione della ‘confermata sussistenza di consistenti danni derivanti dall’allagamento dei terreni e, pertanto, della sostanziale inefficienza degli impianti meccanizzati che tali allagamenti dovevano evitare’, non sussistendo, pertanto, ‘lo specifico vantaggio che avrebbe dovuto giustificare l’applicazione della maggiorazione della tariffa rich iesta dal Consorzio’ .
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, reiterati con successiva memoria di costituzione del nuovo difensore Avvocato NOME COGNOME il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.
Il Centro Zootecnico Le Colmate soc. agricola semplice resiste con controricorso e successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1. c.p.c., il difetto giurisdizione del giudice adito rilevando che la C.T.R., nel respingere detta eccezione, non
aveva considerato che oggetto della controversia non era la sussistenza o meno dei presupposti impositivi costituiti dalla ricomprensione degli immobili nel comprensorio consortile e nel perimetro di contribuenza e l’esistenza del beneficio valutato nell’a mbito del piano di classifica (diritto soggettivo) ma il ‘ quantum debeatur’, la diversa misura del contributo applicato agli immobili in questione tematica, quest’ ultima, afferente profili di ‘interesse legittimo’.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile la seconda relazione tecnica presentata dal consorzio in sede di appello asserendo che essa introduceva elementi nuovi non presenti nel primo grado di giudizio senza, tuttavia, chiarire quali sarebbero stati questi ‘elementi nuovi’ non presenti nel giudizio di primo grado e senza considerare che tale relazione conteneva soltanto ulteriori precisazioni ed approfondimenti di carattere tecnico non comportando né il mutamento della causa petendi né l’ampliamento del tema decidendum , ponendosi la statuizione censurata in contrasto con i principi giurisprudenziali in tema di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario.
3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica e violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la C.T.R. fatto, in ogni caso, buon governo delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti nelle controversie in materia di imposizione dei contributi consortili e dei principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione, non tenendo conto che la medesima contribuente aveva ammesso di non aver contestato il Piano di classifica ed il Perimetro di contribuenza ma solo ‘il cattivo
e non adeguato funzionamento degli impianti e l’omessa manutenzione della rete idrica’.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 del r.d. n. 215/1933, dell’art. 860 c.c., dell’art. 16 della l.r. Toscana n. 34/1994, degli artt. 28 e 29 della l.r. Toscana n. 79/2012, degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. Osserva che i giudici di appello non avevano considerato che la società contribuente, pur affermando che gli immobili di sua proprietà non avevano ricevuto il benché minimo beneficio, aveva spontaneamente corrisposto il tributo, a partire dall’anno 2009, rideterminando unilateralmente l’importo, applicando la ‘tariffa’ relativa ai terreni ‘a scolo ordinario’ anziché quella maggiore relativa ai terreni ‘a scolo meccanico’, motivando questa ‘autoriduzione’ c on il cattivo o non adeguato funzionamento dell’impianto idrovoro di Agnano e l’omessa manutenzione della rete idrica, ritenendo, quindi, dovuti i contributi di bonifica nella misura ridotta determinata unilateralmente dalla società contribuente e non dovuta la tariffa maggiorata. Rileva che, in tal modo, la C.T.R., nel ritenere fondate le contestazioni della società contribuente, non aveva considerato che i contributi di bonifica sono tributi e non corrispettivi (‘tariffa’) per un servizio avente natura p rivatistica e, pertanto, avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità dell’ ‘autoriduzione’ del tributo, ad essa ostando la natura pubblicistica del rapporto e l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e, quindi, l’arbitrarietà della rideterminazione degli importi dal 2009 al 2013.
5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione degli art.115, primo comma e 116, primo comma c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. aveva violato le disposizioni che regolano la formazione della prova, omettendo di valutare la relazione integrativa legittimamente de positata dal Consorzio nel grado di appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dichiarando il Consorzio
soccombente sulla base di una non corretta ripartizione dell’onere probatorio.
Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo la C.T.R. omesso di esaminare e valutare i seguenti ‘fatti storici decisivi’: -il fatto che la contribuente, come da essa stessa ammesso, non aveva contestato specificamente la legittimità e/o il contenuto del Piano di classifica, limitandosi a denunciare ‘il cattivo o non adeguato funzionamento degli impianti e l’omessa manutenzione della rete idrica’; – la circostanza che i lamentati ristagni e allagamenti si limitavano, pacificamente, solamente a quattro eventi (28 e 29 marzo 2009, 7 novembre/dicembre 2012, marzo 2013 e novembre 2014), di cui solo quello del 2009 riguardava i contributi in contestazione; il fatto che i ristagni e gli allagamenti denunciati dalla contribuente avevano riguardato solo alcuni dei terreni rispetto ai circa 33 ettari complessivi di proprietà e che l’impianto idrovoro di Agnano risultava posto a servizio dell’area su cui insistono gli immobili di proprietà della contribuente che ricopre circa l’80% della superficie complessiva dell’intero sottobacino a scolo meccanico.
Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie del Consorzio ed, in particolare, sulla richiesta di ammissione di una c.t.u. formulata da entrambe le parti nel giudizio di primo grado e reiterata dal Consorzio nel giudizio di appello.
Il primo motivo è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.
8.1. Va rilevato che allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame
della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. (Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011, Rv. 616102 – 01). Nel caso in esame, dal tenore degli atti, risulta pacifico che il giudice di primo grado ha deciso la controversia nei suoi profili di merito mentre il Consorzio ha sollevato la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito -in questa sede reiterata -solamente all’udienza di discussione innanzi alla C.T.R. e, quindi, tardivamente sicchè tale profilo non può più essere esaminato, con conseguente inammissibilità della censura.
Il secondo motivo è fondato.
9.1. Osserva questo Collegio che la statuizione censurata con tale motivo è totalmente apodittica ed in contrasto con i principi fissati dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente. Invero l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all’art. 32, stesso decreto, così come ribadito da questa Corte (Cass. 07/07/2021, n. 19368). Né l’ammissione del nuovo documento trova limite nella definizione del thema probandum , dal momento che questa Corte ha già specificato che le produzioni in parola possono effettuarsi con il limite di cui all’art. 57, d.lgs. n. 546/1992, portante il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto (Così Cass. 19368/2021, cit.) e purché la produzione stessa avvenga entro il termine di decadenza di cui all’art. 32, d.lgs. n. 546/1992. Questa Corte ha più volte precisato, l’art.58 del d.lgs.546/92, norma speciale per il processo tributario e come tale prevalente sull’art.345 c.p.c., consente la produzione, per la prima volta in appello, di prove documentali ancorché preesistenti al giudizio di primo grado (tra altre, 8927/2018; 27774/2017). Ne discende la fondatezza del motivo in quanto sarebbe stato onere dei giudici di appello valutare in concreto, con congrua ed adeguata motivazione e non già con mere affermazioni totalmente generiche,
la portata e la rilevanza della nuova produzione documentale non risultando in alcun modo, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, che la stessa si riferisse a questioni nuove non più deducibili nel giudizio di secondo grado come apoditticamente assunto dalla C.T.R.
Tale motivo va, dunque, accolto rimanendo assorbite le ulteriori censure formulate con i successivi motivi di ricorso.
Conseguentemente, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo ed dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda in questione sulla scorta delle considerazioni sopra formulate, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data