Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26295/2017 R.G. proposto da COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME Vincenzo
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 2909/29/2017 depositata il 28 marzo 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dodici distinte intimazioni di pagamento notificatele da RAGIONE_SOCIALE per conto della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate, fondate su altrettante cartelle esattoriali relative a tributi vari.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva la nullità della notificazione delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari da esse portati.
La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando gli atti impugnati.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 2909/29/2017 del 28 marzo 2017, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Servizi RAGIONE_SOCIALE Riscossione s.p.a., rigettava l’originario ricorso della contribuente, ritenendo raggiunta, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte impugnante, la prova dell’avvenuta regolare notificazione delle suddette cartelle.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato notificato anche all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, la quale è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso sono denunciati: (a)ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 53, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992; (b)a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., l’omessa disamina di un fatto decisivo e controverso.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per non aver preso in esame l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla COGNOME volta a sentir dichiarare inammissibile l’atto di appello di Equitalia s.p.a. per mancata indicazione delle parti del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23, 24, 32 e 58 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 153 c.p.c..
2.1 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto ammissibile la produzione nel giudizio di appello da parte dell’impugnante Equitalia s.p.a. di documenti da essa tardivamente depositati in prime cure e già dichiarati inutilizzabili dai giudici provinciali.
Con il terzo mezzo, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D. Lgs. n. 58 del 2011, e dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
3.1 Si sostiene che la notifica delle cartelle esattoriali presupposte andava ritenuta inesistente o insanabilmente nulla, essendo stata eseguita a mezzo di corrieri privati non abilitati all’espletamento di tale attività, riservata per legge al fornitore del servizio universale (Poste Italiane s.p.a.).
3.2 Con un distinto profilo di doglianza si soggiunge che: – RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, in quanto , non rientrava nel novero dei soggetti giuridici abilitati alla notifica di atti tributari a mezzo di raccomandata postale; – conseguentemente, in mancanza di valida
notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, i crediti tributari azionati erano da considerarsi prescritti.
Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.
4.1 Anzitutto, esso appare caratterizzato dalla mescolanza e dalla sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., mediante i quali la medesima questione viene prospettata sotto profili incompatibili, e cioè la violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale deve essere verificata la sussistenza dell’errore lamentato, e il vizio di motivazione, che quegli elementi intende, invece, rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 5208/2025, Cass. n. 17619/2024, Cass. n. 7447/2021).
4.2 Fermo quanto precede, pur volendo ritenere scindibili le censure formulate dalla ricorrente, esse non potrebbero comunque trovare ingresso, atteso che:
(a)in osservanza del cd. principio di specificità del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c. e operante anche in caso di denuncia di «errores in procedendo» , rispetto ai quali la Corte è giudice anche del (cfr. Cass. n. 32705/2023, Cass. n. 24048/2021, Cass. n. 29495/2020), l’impugnante avrebbe dovuto trascrivere o quantomeno riprodurre le parti rilevanti dell’atto di appello di Equitalia s.p.a., nella misura necessaria a consentire il controllo sul regolare svolgimento dell’iter processuale, senza dover compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass. n. 23834/2019, Cass. Sez. Un. n. 7209/2019, Cass. n. 23642/2017);
(b)l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare un vero e proprio in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante;
non costituiscono, invece, le questioni giuridiche, né le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020);
(c)non è possibile riqualificare il motivo in termini di omessa pronuncia su un’eccezione; e ciò non solo perché la ricorrente non ha effettuato un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante da tale omissione, essendosi invece limitata ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17931/2013; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 10054/2024), ma anche perché non è configurabile il vizio in discorso in caso di mancata disamina di questioni meramente processuali (cfr. Cass. n. 25154/2018, Cass. n. 23067/2016, Cass. n. 22083/2013).
Il secondo motivo è infondato.
5.1 L’art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. n. 220 del 2023, espressamente prevede che nel giudizio tributario di appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
5.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale facoltà è esercitabile anche se i documenti erano preesistenti all’introduzione del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 297/2025, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 29470/2021); né la loro tardiva produzione in prime cure impedisce al giudice di appello di esaminarli, qualora la parte provveda a un nuovo deposito nell’osservanza del termine stabilito dall’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 9635/2024, Cass. n. 26115/2020, Cass. n. 5429/2018).
5.3 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, deve escludersi che la CTR sia incorsa nella dedotta violazione o falsa applicazione delle norme processuali invocate con il motivo in esame.
Il terzo mezzo è inammissibile, in quanto veicola una questione di cui non v’è traccia nella sentenza in scrutinio e che la ricorrente
genericamente deduce di aver sollevato nell’atto di controdeduzioni depositato in appello, senza precisare in quali esatti termini fosse stata posta.
6.1 Esso, inoltre, presuppone una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non consentita in ipotesi di denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (cfr. Cass. n. 2711/2025, Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 34817/2022).
6.2 In ogni caso, la censura difetta di specificità, non avendo la COGNOME provveduto a trascrivere le relate di notifica delle cartelle in discussione, o perlomeno a riportarne il contenuto essenziale indispensabile alla comprensione del motivo (cfr. Cass. n. 33508/2024, Cass. n. 31038/2018, Cass. n. 5185/2017, Cass. n. 17424/2005).
6.3 Per quanto precede, la lagnanza non supera il vaglio di ammissibilità.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede ed essendo l’ADER rimasta intimata.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione