Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26835 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, tutte in persona del legale rappresentante, con AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
NOME COGNOME NOME, con AVV_NOTAIO; – controricorrente -e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – resistente -avverso la sentenza n. 5607/16 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata in data 3 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
PRODUZIONE IN APPELLO
NOME COGNOME NOME ricorreva alla CTP avverso la cartella relativa a debito IRPEF per € 118.653,67, notificatagli in data 8 ottobre 2013 e relativa all’anno d’imposta 2006.
La CTP accoglieva il ricorso dichiarando la tardività della costituzione dell’Agente della Riscossione. A sua volta la CTR, adìta dall’agente della riscossione, confermava la prima sentenza ritenendo la tardività della costituzione in primo grado dello stesso e l’assenza di prova in ordine alla notifica della cartella.
Ricorre quindi RAGIONE_SOCIALE in cassazione affidandosi a quattro motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE, evocato dall’agente della riscossione quale ente impositore, si è limitata al deposito di un ‘atto di costituzione’ al solo fine di partecipare all’eventuale udienza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo mezzo l’agente della riscossione deduce violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/92 in quanto la CTR non ha tenuto conto dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione in ragione della tardività della costituzione in primo grado, allegando in ogni caso di avere riprodotto gli stessi anche in secondo grado sub doc. 3 e 4.
1.1. Il motivo è fondato.
Pur essendo pacifico che RAGIONE_SOCIALE si costituì in primo grado oltre il termine di venti giorni stabilito dall’art. 32, d.lgs. n. 546/92, è altrettanto pacifico (e risulta infatti ammesso dalla stessa controparte, cfr. controricorso pagg. 18-19-25-27) che la stessa riprodusse i medesimi documenti anche in appello.
A tale proposito va in effetti ricordato che l’art. 58 d.lgs. n. 58/92, nel testo pro tempore applicabile alla fattispecie, ammette la facoltà per la parte di produrre nuovi documenti in appello.
In particolare, questa Corte afferma che ‘Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un
ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992′ (da ultimo Cass. 10549/25), e nella specie neppure si trattava di ampliamento della materia del contendere, visto che i documenti in argomento tendevano solo, come già in primo grado, a dimostrare la regolarità della notifica della cartella impugnata, specifico oggetto dell’impugnazione da parte del contribuente.
Che poi la ratio decidendi si basi proprio sulla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE risultanze dei documenti attestanti la notifica, si evince dalla sincopata motivazione resa dai giudici d’appello, in cui evidente è la correlazione fra la tardività della costituzione e l’asserita assenza di ‘prova alcuna’ circa la notifica a mani del portiere e invio della raccomandata, piuttosto che come ragionato esito rispetto alle difese del contribuente in ordine a tale notifica, che infatti non tanto si basavano -come si ricava dal controricorso -sulla mancanza sul punto di ‘prova alcuna’, sibbene sull’illeggibilità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni e l’assenza della ricevuta (non dell’invio, cfr. pag. 26 del controricorso) dell’avviso di notifica (CAN).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia alla luce della documentazione sopra indicata e provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa
composizione, dovrà decidere in conformità ai principi affermati e provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)