Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 11/08/2025
ICI IMU Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15617/2024 R.G. proposto da Comune di Ischia (00643280639), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAIL) NOME COGNOME (RSSLND77E41F839B) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente – contro
Postiglione NOME (PSTLRT32R21E329W);
-intimato – avverso la sentenza n. 2364/2024, depositata il 9 aprile 2024, e notificata il 16 maggio 2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Sulla base di un solo motivo, il Comune di Ischia ricorre per la cassazione della sentenza n. 2364/2024, depositata il 9 aprile 2024, e notificata il 16 maggio 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa in relazione ad un presupposto avviso accertamento recante recupero a tassazione de ll’IMU dovuta dal contribuente per l’anno 2014 , e per il possesso di immobile destinato all’esercizio di attività alberghiera .
Premesso che la gravata sentenza aveva accolto il ricorso rilevando, in via assorbente, il difetto di prova della tempestiva notifica dell’atto presupposto (un avviso di accertamento) – e, dunque, l’estinzione della pretesa impositiva per maturata decadenz a, -il giudice del gravame ha considerato che -risultando che l’Ente impositore non si era costituito nel primo grado di giudizio -da una siffatta condotta processuale conseguiva la preclusione alla «produzione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 58 D.L.vo 546/1992 alla parte non costituitasi in primo grado.», così che non poteva tenersi conto del dato processuale secondo il quale « l’atto preliminare stato notificato a mani proprie in data 6.9.2019».
– COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Ischia denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, veniva in considerazione la produzione di un mero documento che doveva ritenersi ammissibile, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, sino al 4 gennaio 2024.
-Il motivo è fondato, e va accolto.
2.1 -In disparte che, nella fattispecie, il giudizio di appello era (già) pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in quanto il ricorso depositato il 7 giugno 2023 (ed iscritto al n. 3528/2023 di RG), com’è noto, il Giudice delle Leggi ha, ad ogni modo, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario») «nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb ), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo» (Corte Cost., 27 marzo 2025, n. 36).
2.2 -Nella fattispecie, pertanto, trovava applicazione la disciplina dei nova in appello posta, con riferimento ai mezzi di prova, dall’art. 58, cit., e, in particolare, la disposizione secondo la quale «È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.» (art. 58, comma 2, cit.).
E, con riferimento a detta disposizione, la Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, -formulato anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis , Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), – ha ripetutamente rimarcato che:
alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);
le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);
l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2 (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537);
i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661).
2.3 -Illegittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto perfezionata una preclusione processuale (alla produzione di documenti nuovi in appello) in ragione del rilevato difetto di costituzione della parte nel primo grado di giudizio.
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in
diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio