Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22323 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g 12454/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ENNA ORA RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE-SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 3839/2016 depositata il 07/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 3 marzo 2012 il contribuente NOME COGNOME riceveva una intimazione di pagamento per cartella ed iscrizione a ruolo non onorata relativamente a tributi risalenti al 1995.
Si rivolgeva al giudice di prossimità lamentando di non aver mai avuto la notificazione della presupposta cartella esattoriale. La sentenza di primo grado a lui favorevole era appellata dall’Incaricato per la riscossione che produceva relazione di notifica della prefata cartella ed otteneva la riforma della sentenza di primo grado.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. Resta intimata la società incaricata della riscossione.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella sostanza lamentando che siano stati ammessi in grado d’appello dei documenti nuovi, cioè le relate di notifica della cartella esattoriale in parola, in aperta violazione della scansione processuale per la produzione documentale.
Il primo motivo non può essere accolto. Questa Corte di legittimità è giunta ad una composizione fra il primo ed il secondo comma dell’articolo 58 precitato, affermando che nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall’art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una “praesumptio hominis” (Cass. n. 6772/2023); infatti, nel processo
tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (cfr. Cass. V, n. 17921/2021).
Il documento era dunque ammissibile e corretta la sentenza su di esso fondata.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile sulla circostanza che non sia stata considerata la qualifica della consegnataria della cartella, tale signora COGNOME NOME, qualificatasi come moglie convivente, ma tale non essendo. Altresì si contesta che il contribuente fosse già fallito due mesi prima della notifica, donde la cartella andava notificata alla curatela fallimentare. In margine, si ripropone doglianza perché la notificazione è avvenuta in forma diretta da parte dell’agente per la riscossione.
Neppure il secondo motivo può essere accolto. Ed infatti -in disparte la circostanza per cui viene rappresentata l’omessa valutazione non di un fatto storico, bensì viene criticato l’apprezzamento probatorio fatto dal giudice di merito- la questione risulta ben esaminata nella sentenza impugnata che, nel secondo capoverso di pagina 3, rappresenta come la parte contribuente non abbia contestato negli opportuni termini e luoghi la presunta errata qualificazione di chi ha ricevuto la notifica.
Pertanto, il secondo motivo è in parte inammissibile poiché non prospetta una circostanza di fatto, in parte è infondato poiché gli elementi ritenuti omessi sono stati fatti oggetto di opportuna valutazione.
In limine , si osserva che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il
servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. VI – 5, n. 28872/2018).
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’agente per la riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 11/07/2024.