Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5970 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5970 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1832/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
NOME CONCETTA;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 600/2024 depositata il 26 giugno 2024;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, socia della RAGIONE_SOCIALE, a ristretta base proprietaria, un avviso di accertamento mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali, con
aggravio di interessi e sanzioni, il maggior reddito da partecipazione da lei asseritamente conseguito e non dichiarato in riferimento all’anno 2010.
L’atto impositivo faceva sèguito a una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società partecipata, che aveva consentito di appurare l’esistenza di ricavi non contabilizzati da questa presuntivamente distribuiti ai soci.
La contribuente contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in accoglimento di uno specifico motivo di impugnazione, annullava l’avviso di accertamento per ravvisato difetto di valida sottoscrizione, rilevando che la delega di firma conferita dal capo dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore era scaduta il 13 dicembre 2016, anteriormente alla data di emissione dell’atto impositivo (20 dicembre 2016).
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado dell’Emilia -Romagna, che con sentenza n. 600/2024 del 26 giugno 2024 rigettava il gravame esperito dall’Amministrazione Finanziaria, ritenendo inammissibile la produzione in secondo grado, da parte dell’appellante, dell’ordine di servizio con il quale era stato prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di validità della cennata delega di firma.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente reputato inammissibile la produzione nel giudizio di appello, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ordine di servizio n. 78/2016 con cui era stata disposta la proroga dal 13 al 31 dicembre 2016 della delega di firma conferita al AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento oggetto di causa.
Viene, al riguardo, obiettato che tale produzione era, invece, consentita dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis .
1.2 Il motivo, da inquadrare più correttamente nel paradigma normativo dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., in quanto diretto a far valere un preteso error in procedendo commesso dai giudici a quibus (cfr. Cass. n. 20525/2020, Cass. n. 32815/2023, Cass. n. 17591/2025; sulla possibilità di sussumere in altra RAGIONE_SOCIALE fattispecie contemplate dall’art. 360, primo comma, c.p.c. il motivo di ricorso per cassazione erroneamente intitolato cfr. Cass. n. 4589/2018, Cass. n. 1802/2019, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 759/2025), è fondato.
1.3 La CGT di secondo grado ha ritenuto che la produzione del menzionato ordine di servizio integrasse violazione del divieto di proporre nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado.
1.4 La surriportata affermazione si rivela erronea, ponendosi in palese contrasto con il chiaro tenore letterale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione temporalmente applicabile alla presente controversia, e con l’interpretazione che di tale norma è stata offerta dalla costante giurisprudenza di legittimità.
1.5 Giova premettere che, essendo la presente controversia iniziata nell’anno 2017, non trovano applicazione le modifiche apportate all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 dall’art. 1, comma 1, lett. bb) , del d.lgs. n. 220 del 2023, le quali, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, devono ritenersi applicabili esclusivamente «ai giudizi di appello
il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».
1.6 Chiarito ciò, si osserva che la disposizione in commento, nel testo che qui viene in rilievo, prevede che nel giudizio tributario d’appello è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti.
Essa, quindi, introduce, con esclusivo riferimento ai documenti, un’espressa deroga al generale divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova sancito dal precedente comma 1.
1.7 Sull’argomento, è granitico l’orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può liberamente produrre in appello nuove prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di prime cure, senza necessità di dimostrare che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 7649/2020, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 33573/2022, Cass. n. 27920/2025).
È stato, inoltre, precisato che tale facoltà spetta anche dalla parte rimasta contumace in primo grado (cfr. Cass. n. 29568/2018, Cass. n. 17921/2021) e può pure essere esercitata allo scopo di dimostrare la validità della delega di firma (cfr. Cass. n. 2695/2025, Cass. n. 8505/2025).
1.8 Dai surriferiti princìpi di diritto si è erroneamente discostata la Corte territoriale, la cui decisione risulta, quindi, affetta dal l’ error in procedendo lamentato.
Peraltro, l’ordine di servizio di cui trattasi era stato depositato dall’RAGIONE_SOCIALE unitamente al ricorso in appello, e quindi nell’osservanza del termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Tanto emerge dall’esame diretto degli atti del giudizio di merito, ai quali è consentito accedere in ragione della rilevata natura processuale del
vizio denunciato, avendo la parte impugnante riportato il contenuto essenziale del documento che richiama e segnalato la sua presenza all’interno del fascicolo di causa (cfr. Cass. Sez. U. n. 8950/2022).
Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia alla luce della documentazione prodotta in grado d’appello dall’Amministrazione Finanziaria, da ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME