Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 505 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24087/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: EMAIL
-ricorrente-
contro
AVV. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio COGNOME-Repeck, difensore di sè medesimo ex art. 86 c.p.c., anche rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 2744/16 depositata il 22 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2301/14/14 del 28 maggio 2014, per quanto in
questa sede ancora interessa, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno annullava sette degli undici avvisi di mora notificati il 20 febbraio 2013 da Equitalia Sud s.RAGIONE_SOCIALE. al ricorrente NOME COGNOME, relativi a imposte varie (IRPEF, IRAP, IVA) dovute per gli anni 1997-2005.
Il gravame successivamente proposto da RAGIONE_SOCIALE veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 2744/16 depositata il 22 marzo 2016.
A sostegno della decisione assunta il giudice regionale rilevava: che non poteva ritenersi ammissibile la produzione in appello, da parte dell ‘ agente della riscossione, di nuovi documenti tendenti a dare prova dell ‘ avvenuta notifica al contribuente delle cartelle di pagamento presupposte dagli avvisi di mora impugnati; – che, per tale ragione, in mancanza della prova suddetta, doveva essere confermata la pronuncia del primo giudice, il quale aveva annullato gli avvisi perché non preceduti dalla notifica delle cartelle esattoriali in essi richiamate.
Contro la menzionata sentenza della C.T.R. RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Lo Sparano ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c..
Nel termine all ‘ uopo previsto dal comma 1, terzo periodo, del citato articolo il controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, prospettanti entrambi la violazione dell ‘ art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, l ‘ impugnata sentenza della C.T.R. viene censurata per aver ritenuto inammissibile la produzione in appello da parte di Equitalia Sud s.p.a. di nuovi
documenti comprovanti l ‘ avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte dagli avvisi di mora impugnati dallo Sparano.
Si deduce, in proposito: -che tale produzione documentale risultava, invece, pienamente ammissibile, in quanto espressamente consentita dal comma 2 dell ‘ art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto a quella contenuta nell ‘ art. 345, comma 3, c.p.c. e prevalente sulla stessa; – che erroneamente il giudice regionale ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disposizione recata dal comma 1 del citato art. 58, la quale, nel sancire il generale divieto di nuove prove in appello, si riferisce a fonti probatorie diverse dai documenti, per i quali è dettata una diversa, specifica, disciplina nel comma immediatamente successivo.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono fondati.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall ‘ art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest ‘ ultima-, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all ‘ art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall ‘ art. 58, comma 2, del citato D. Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 20613/2022, Cass. n. 29470/2021, Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all ‘ avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015).
Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la C.T.R., muovendo da un ‘ errata esegesi dell ‘ art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992,
secondo cui la produzione di nuovi documenti nel giudizio d ‘ appello andrebbe ritenuta ammissibile soltanto ove la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado «per caso fortuito o forza maggiore» .
Va, pertanto, disposta, ai sensi dell ‘ art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell ‘ impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
Giova, al riguardo, precisare che non si ravvisano i presupposti per un ‘ eventuale decisione nel merito, rendendosi a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto circa l ‘ idoneità della documentazione prodotta in appello dall ‘ agente della riscossione a comprovare l ‘ avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento presupposte, anche con riferimento all ‘ osservanza degli adempimenti prescritti dall ‘ art. 26, comma 4 (già 3), D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell ‘ art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l ‘ impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione