Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; -controricorrente
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5770/2021 depositata il 14 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva tempestivo il deposito di documenti (avviso di accertamento e avviso di ricevimento della relativa raccomandata) avvenuta in grado d’appello, accogliendo sul punto l’appello dell’ufficio con riferimento all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
PRODUZIONI IN APPELLO
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione Degli artt. 2697 cod. civ., 345, 23, 24, 115, cod. proc. civ., 58, d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che erroneamente la CTR abbia ritenuto ammissibili le produzioni in sede d’appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo, di là dall’indicazione anche di norme del tutto inconferenti con l’oggetto del motivo medesimo, è infondato.
Invero in base all’art. 58, d.lgs. n. 456/1992, nella dizione pro tempore applicabile, la parte può produrre in appello documenti nuovi, in ciò la previsione discostandosi dai principi propri dell’appello civile di cui all’art. 345 cod. proc. civ., con l’unico limite temporale di cui all’art. 32 stesso decreto, ovviamente riferito all’udienza di discussione in appello (cfr. in tal senso Cass. n.10788/24).
Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025