Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2162/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6534/2015 depositata il 01/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, che ha respinto il gravame erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli
che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro cartella di pagamento per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento.
Con l’appello l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’ammissibilità del ricorso iniziale in quanto proposto oltre il termine di giorni sessanta di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal deposito dell’atto presso la casa comunale (8.12.2011) e non dalla data di ricevimento della raccomandata da parte della contribuente (3.1.2012).
La CTR ha ritenuto l’appello ammissibile, in quanto la tempestività del ricorso è questione rilevabile d’ufficio, ma ha osservato la tardività RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali relative alla notifica, in violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, e ha quindi respinto il gravame.
Il ricorso agenziale contro questa sentenza è fondato su due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto che in appello non possono essere prodotti nuovi documenti, cosicché la prova della notifica della cartella non poteva essere acquisita.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. In tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 24, comma 1,
dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. n. 18103 del 2021; Cass. n. 655 del 2014).
1.3. La possibilità di produrre nuovi documenti in appello è assai ampia, tanto che la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 29568 del 2018).
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 21 e 22 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 139 e 140 c.p.c.
2.1. Il motivo resta assorbito.
Conclusivamente, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio per nuovo esame al giudice del secondo grado che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.