Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12276/2021 R.G. proposto da COGNOME con l’Avv. NOME COGNOME
:
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Distaccata di Catania n. 6774/2020 depositata il 25/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’amministrazione, ha rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento di tutte le imposte (Irpef, Iva, Ilor) versate per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei soggetti residenti nella Sicilia Orientale, colpiti dal sisma del 13/12/1990.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. denuncia la «Violazione/falsa applicazione dell’art. 9 comma 17, legge 289/2002; dell’art. 1, comma 665, legge 190/2014; della decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015; nonché dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 .
1.1. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano omesso di valutare la sussistenza dei presupposti derogatori previsti dalla richiamata decisione della Commissione UE, in presenza delle quali il regime delle agevolazioni non può essere considerato contrastante con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, laddove sia applicabile la c.d. regola ‘ de minimis ‘ . Osserva che il regolamento CE 1998/2006 ha incrementato il limite massimo dell’importo totale degli aiuti concedibile, stabilendo che lo stesso non può superare, nell’arco di tre esercizi, i 200.000 euro e a tale proposito, il contribuente evidenzia che il rimborso da lui richiesto, riconducibile a complessivi 36.678,26 euro, si collocherebbe ben al di sotto della soglia di rilevanza, rientrando, dunque, nel regime de minimis.
Con il secondo motivo, rubricato: «Omessa valutazione di una prova indispensabile», il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto che la CTR, laddove ha ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti del regime de minimis nel caso di specie, in particolare evidenziando che «il contribuente non ha adempiuto l’onere di fornire la prova circa il rispetto del c.d. ‘de minimis’, atteso che l’autocertificazione al riguardo depositata è stata prodotta soltanto il 2.11.20, pochi giorni prima della deliberazione e dunque in violazione del termine per la produzione di documenti» non abbia rilevato che l’autocertificazione sarebbe stata in possesso già dal
d.lgs. 546/92. Infine, considerata la sopravvenuta decisione della Commissione UE contestualmente al giudizio in appello, il ricorrente ritiene giustificata la richiesta di rinviare la controversia alla CTR per l’accertamento di quei fatti che ora costituiscono il presupposto
Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo strumento di impugnazione.
3.1. Correttamente ha rilevato la CTR che, nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi è ammissibile anche per la prima volta in appello in quanto l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis vigente) fa espressamente “salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, ma tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura
Giova inoltre rammentare che, secondo un indirizzo che appare del tutto consolidato (da ultimo v. Cass., Sez. 5, n. 9635 del 10/04/2024), a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non
deve acquisire d’ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale, e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità
possesso dell’altra parte (v. Cass. n. 22769/2009). Logico corollario di simile affermazione è che non è consentito sopperire per via giurisdizionale, a mezzo cioè di poteri aventi la ripetuta funzione meramente integrativa, alle deficienze istruttorie di una delle parti e soprattutto non è consentito sopperire «all’intervenuta preclusione di facoltà
3.2. Tuttavia, l’applicazione dello ius superveniens , rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione Europea e la sua diretta incidenza, sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono l’esibizione, anche in sede di rinvio, degli ulteriori documenti necessari per l’accertamento di quei fatti che, in precedenza, non erano indispensabili ai fini della decisione, ma che ora costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica dell’Unione Europea – e che, nella specie, la CTR non ha esaminato in quanto prodotti dal contribuente oltre il termine di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Sicilia -Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.