Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14656/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n. 179/2017 depositata il 03/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe si evince che, ‘a seguito di controlli, si rilevava che la RAGIONE_SOCIALE (CF P_IVA), svolgente l’attività di lavorazione di materie plastiche e similari, dal 2006 ha omesso la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi per più periodi di imposta (fatta esclusione del mod. NUMERO_DOCUMENTO in relazione al quale corrispondevano versamenti tardivi e insufficienti). Analogamente aveva omesso le dichiarazioni ai fini IVA e per il modello IRAP (dal 2008). L’RAGIONE_SOCIALE-Direzione Provinciale di Torino in data 27/01/2014 invitava la società, tramite questionario, a fornire documentazione giustificativa, in base alla quale l’Ufficio rilevava varie irregolarità, tra cui la mancata presentazione dei bilanci’.
Ne conseguivano:
-l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui, per l’anno di imposta 2008-2009 (corrispondente al periodo di esercizio adottato dalla società), veniva determinato ex artt. 39 e 41 DPR n. 600 del 1973 e 5 e 11 D.Lgs. n. 446 del 1997 un maggior reddito di impresa, con recupero di maggiori IRES ed IRAP, oltre accessori e sanzioni;
analogo avviso, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2009-2010;
l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui, per l’anno di imposta 2009, veniva determinato ex art. 55 DPR n. 633 del 1972 il volume di affari ai fini dell’IVA, con recupero dell’imposta (a fronte di dichiarazione annuale presentata oltre il termine utile esponente un credito), oltre accessori e sanzioni;
analogo avviso, con il n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2010 (a fronte di dichiarazione annuale presentata oltre il termine utile esponente un credito).
‘La Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. II, con sentenze nn. 48412/15, 485/2/15, 486/2/15 e 487/2/15 depositate il 20/03/2015, osservava che le fatture presentate dalla società non erano provate e che la successiva documentazione esibita in fase di giudizio non poteva essere presa in considerazione. Motivando, riteneva che l’operato dell’Ufficio fosse legittimo nonché fondato, pertanto respingeva ‘.
La CTR del Piemonte, adita dalla contribuente, con la sentenza in epigrafe, rigettava gli appelli riuniti, così motivando:
Per quanto riguarda il primo motivo dell’appello, ovvero l’omessa considerazione della copiosa documentazione presentata dalla società a giustificazione dell’infondatezza dell’accertamento (induttivo) svolto dall’Ufficio, si osserva che l’Amministrazione ha operato in assenza di dichiarazioni per fini fiscali (e corrispondente versamento di tributi) fatta esclusione del modello 770, e di una qualsiasi documentazione riguardante la vita operativa della società; e anche in fase istruttoria, su richiesta dei verificatori, l’appellante ha prodotto documentazione contabile incoerente. Con queste premesse l’Ufficio ha legittimamente operato in applicazione dell’art. 41 DPR 600/1973, ovvero avvalendosi di dati comunque raccolti e di presunzioni semplici, senza il vincolo dei requisiti normalmente ad esse connesse.
Dalla lettura dell’avviso di accertamento relativo al periodo 2008-2009 emergono gli elementi conoscitivi da cui è derivata la pretesa fiscale: .
Analogamente per quanto riguarda l’anno di imposta 2009-2010 la documentazione presentata dalla società
risultata incompleta e frammentaria; gli accertatori banno operato basandosi sugli elementi conoscitivi prodotti e sulle rilevazioni relative al periodo di imposta precedente .
I redditi di impresa risultano pertanto definiti legittimamente (con relativo effetto sull’IRAP) secondo un criterio logico-documentale in relazione alle premesse già evidenziate. Nella sua opposizione l’appellante sostiene che i primi giudici hanno errato nel confermare gli accertamenti in quanto non si è tenuto conto di vari elementi, tra i quali l’ulteriore documentazione a sostegno nonché perizia realizzata su commessa di parte. I documenti e la perizia però, oltre che essere tardivi, non dimostrano, per la loro parzialità, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE motivazioni proposte.
Si deve inoltre rilevare che nella sola fase di contenzioso la società ha prodotto ulteriore documentazione, ma in applicazione dell’art. 32 co. 4 DPR 600/1973 la medesima non può essere presa in considerazione. La ‘ratio’ della norma si esplicita non solo nel rispetto dei principi di collaborazione e reciproco affidamento indicati nello Statuto dei Diritti del Contribuente, ma anche nella ragionevole considerazione che l’omessa presentazione (RAGIONE_SOCIALE fatture) al momento del confronto significa la loro inesistenza e che i passi successivamente intrapresi sono il frutto di un aggiustamento formale privo del requisito della fondatezza.
In questo contesto anche la richiesta di una ulteriore perizia acquisisce un rilievo insignificante, dovendosi assumere che la documentazione messa a disposizione dalla società, per quanto affermato prima, non risponda all’esigenza di costituire una ragionevole base per lo svolgimento della CTU.
Il secondo motivo di impugnazione non può incidere sulla valutazione fatta dai primi giudici sull’inammissibilità della
nuova documentazione prodotta. Oltre a richiamare quanto già motivato sulla questione, la censura della società non chiarisce perché tale documentazione non sia stata esibita nel tempo e nei modi corretti. Pertanto l’assenza di una causa di forza maggiore conferisce piena legittimità all’applicazione del citato articolo 32.
In relazione alla riproposizione di ulteriori critiche alle sentenze di primo grado (terzo motivo dell’appello) si osserva che le Commissioni Tributarie non possono basare il proprio giudizio esclusivamente in funzione di altre conclusioni espresse per analoghe fattispecie da diverse sezioni (di primo e di secondo grado). Sulla questione vale la pena ricordare che l’autonomia del giudice nel valutare le questioni poste dalle parti non può essere basata su considerazioni diverse dal personale convincimento del RAGIONE_SOCIALE giudicante .
Per quanto riguarda il quarto motivo, superando il linguaggio “colorito” dell’appellante, la Commissione non rileva gli errori indicati dalla società nella determinazione dell’IVA, anche considerando la diversa impostazione temporale tra l’esercizio dell’attività di impresa in esame e gli adempimenti ai fini IVA. Tale convinzione nasce dal fatto incontestato che l’appellante non ha svolto alcun adempimento fiscale nel periodo considerato e conseguentemente l’Amministrazione ha recuperato le informazioni necessarie dalla documentazione (parziale) inviata dal contribuente in risposta l questionario inoltrato. In base a quanto indicato dalla controparte l’Ufficio ha provveduto a determinare le pretese fiscali, IVA compresa, e solo su tale base i provvedimenti impugnati si devono ritenere legittimi e fondati. Le ulteriori informazioni aggiunte successivamente, in mancanza di evidenti ostacoli alla loro
produzione tempestiva, non possono avere un effetto retroattivo sugli accertamenti svolti .
Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e mancata o falsa applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 546/92 con il combinato disposto dell’art. 61 del D.Lgs. 546/92 e degli artt. 273 e 274 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma l, n. 4) c.p.c.’.
1.1. ‘La sentenza impugnata è illegittima ovvero ‘nulla per derivazione’ in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha violato le norme processuali, non potendo riunire con ordinanza n. 84/16 la trattazione dei quattro ricorsi in appello R.G.A. n. 1533/15, 1534/15, 1633/15, 1634/15′. ‘Risulta evidente che i quattro ricorsi in appello non potevano essere riuniti. 1) Manca il requisito sostanziale di avere lo stesso ‘oggetto’: – due ricorsi in appello hanno per oggetto esclusivamente imposte indirette (IVA) – due ricorsi in appelli hanno per oggetto esclusivamente imposte dirette (IRAP e IRES) ; 2) conseguentemente non sussiste neppure il requisito della ‘connessione’ ‘.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce giurisprudenza costante che ‘la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., norme che disciplinano non una fase dell”iter’ formativo della decisione, ma solo l’ordine del procedimento, sicché la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza’ (Sez. 1, n. 26217 del 01/12/2005, Rv. 586574 -01).
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e mancata o falsa applicazione
dell’art. 58 del D.Lgs. 546/92 con il combinato disposto dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.’.
2.1. ‘La sentenza impugnata è illegittima in quanto ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile sia la perizia sia i relativi documenti prodotti, in violazione dell’art. 58 del D.Lgs. 546/92 con il combinato disposto dell’art. 345 c.p.c.’. ‘a motivazione è da censurare perché la perizia è stata depositata come ulteriore prova nel giudizio di secondo grado e non in primo grado’. ‘i sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 546/92 il ricorrente può pacificamente produrre documenti, come consentito dall’artt. 58 comma 2 citato’.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Esso, invero, anzitutto viola il principio di precisione, anche ‘sub specie’ della necessaria autosufficienza, non rendendo conto dell’asserita produzione documentale in secondo grado, del suo contenuto, della sua rilevanza e soprattutto (‘a latere della ‘perizia’, ‘recte’, consulenza tecnica di parte) della sua non coincidenza con la documentazione la cui produzione era stata omessa in sede di procedimento amministrativo, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973: inammissibilità per così dire originaria, non superabile dalla facoltà meramente processuale di produrre documenti anche in appello ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, come ben colto dalla CTR laddove scrive che ‘si deve inoltre rilevare che nella sola fase di contenzioso la società ha prodotto ulteriore documentazione, ma in applicazione dell’art. 32 co. 4 DPR 600/1973 la medesima non può essere presa in considerazione’.
Esso, inoltre, è privo di decisività, perché pretermette che la CTR, pur ritenendo inammissibile ‘l’ulteriore documentazione a sostegno nonché perizia realizzata su commessa di parte’, siccome tardivamente prodotta, nondimeno dimostra di aver consapevolezza del contenuto dell’una e dell’altra, espressamente affermando: ‘I documenti e la perizia però, oltre che essere tardivi,
non dimostrano, per la loro parzialità, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE motivazioni proposte’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e mancata o falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n. 4) del D.Lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.’.
3.1. ‘La sentenza impugnata è illegittima per mancanza assoluta di motivazione per aver il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omesso di considerare le argomentazioni dell’appellante, supportate dalla consulenza tecnica di parte, tese a ricostruire correttamente la base imponibile tassabile. Nei gradi del giudizio di merito il ricorrente aveva profuso il massimo sforzo per documentare la effettiva base imponibile, tenendo conto dei principi civilistici, fiscali e contabili. A supporto tecnico RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni, era stata prodotta una perizia che sviluppava in particolare i concetti di ‘inerenza’ e di ‘competenza’ applicandoli alla fattispecie concreta, pervenendo così a determinare la base imponibile secondo il principio costituzionale della capacità contributiva . La CTR nell’ambito RAGIONE_SOCIALE proprie potestà decisionali, era obbligata ad esaminare le argomentazioni del ricorrente ed a valutarle criticamente, tuttalpiù confutandole con congrua motivazione. È ‘ictu oculi’ rilevabile che la CTR abbia omesso di esprimere qualunque valutazione al riguardo’.
3.2. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, manifestamente infondato.
Esso, invero, in violazione dei principi di precisione e di autosufficienza, non contiene il benché minimo cenno ai contenuti della consulenza tecnica di parte, omettendo pertanto di dimostrarne rilevanza e, oltre, decisività, ai fini dell’anelato sovvertimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni attinte dalla CTR.
La violazione del principio di precisione è tanto più rimarchevole in quanto, a fronte della correttamente ritenuta, da CTP e CTR,
inammissibilità dell”ulteriore documentazione’, che avrebbe dovuto essere prodotta in sede di procedimento amministrativo ma lo è stata solo in corso di ‘contenzioso’, era onere della ricorrente, palesemente inottemperato nel motivo, di esplicitare che i documenti su cui fondava la consulenza tecnica erano solo quelli parziali comunicati in risposta al questionario e non altri, ulteriormente ma inammissibilmente prodotti in giudizio (ciò tanto più in quanto l’essere la consulenza tecnica invece fondata su questi ultimi inammissibili documenti traspare dalla finale considerazione della CTR secondo cui ‘anche la richiesta di una ulteriore perizia’ che, nella prospettazione della contribuente, avrebbe sancito le conclusioni di quella di parte -‘acquisisce un rilievo insignificante, dovendosi assumere che la documentazione messa a disposizione dalla società, per quanto affermato prima, non risponda all’esigenza di costituire una ragionevole base per lo svolgimento della CTU’).
Ferme le superiori considerazioni, di per sé decisive, il denunciato difetto assoluto di motivazione neppure sussiste.
Come già evidenziato a proposito del motivo precedente, la CTR, ben lungi dall’aver omesso alcuna motivazione, afferma, invece, che ‘i documenti e la perizia’, per un verso, sono tardivi, stanti le ragioni di cui innanzi, e, per altro verso, ‘non dimostrano, per la loro parzialità, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE motivazioni proposte’.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 del codice civile in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.’.
4.1. ‘Nei ricorsi in appello era stata invocata l’applicazione del principio del giudicato esterno con riferimento alle sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 116/38/16 e 117/38/16, relative rispettivamente all’anno d’imposta 2008 per l’IVA ed all’anno d’imposta 01.07.2007-30.06.2008 per le imposte dirette IRES e IRAP. In particolare con memoria ex art. 32
comma 1 D.Lgs. 546/92, depositata in data 16 novembre 2016, era stato rappresentato che per fattispecie analoghe relative allo stesso contribuente per le annualità antecedenti a quelle oggetto dei ricorsi in appello, sono state confermate le sentenze di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento. Le sentenze n. 116/38/16 e 117/38/16. sono divenute definitive per mancata impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. La fattispecie configura un’ipotesi di formazione di giudicato esterno ‘.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Esso è privo di precisione ed autosufficienza, atteso che, in riferimento alle sentenze della CTR n. 116/38/16 e n. 117/38/16, non allega essere le medesime state prodotte alla CTR già munite di attestazione di passaggio in giudicato (che, rispetto a sentenze del 2016, asseritamente prodotte con memoria del 16 novembre 2016, non è indicato neppure quando formatosi), e non ne riproduce gli elementi essenziali, rendendo conto del loro contenuto (con particolare riguardo alla base documentale utilizzata) e della conseguente loro idoneità a contrastare -per sostanziale identità (e non, come dedotto, semplice ‘analogia’) di fattispecie altresì gli accertamenti odiernamente vertiti, sotto il profilo (al di là dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE riprese) della metodologia accertativa e dei relativi esiti. Invero, ‘la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli’ (così, ad es., Sez. 5,
n. 20029 del 30/09/2011, Rv. 619240 -01 e succ. conf., tra cui, da ult., Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 -01).
Con il quinto motivo si denuncia: ‘ Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e mancata o falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.’.
5.1. ‘La sentenza impugnata è illegittima in quanto il RAGIONE_SOCIALE con motivazione ‘tranchant’ ha ritenuto la C T P ‘tardiva e parziale’, e la richiesta di una CTU ex art. 7 comma 2 del D.Lgs. 546/92 di ‘rilievo insignificante”. ‘Le motivazioni della sentenza che non ammettono la consulenza tecnica di parte sono censurabili, in quanto le Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sent. 3.06.2013 n. 13902 hanno stabilito il seguente principio: ‘… una consulenza di parte deve essere considerata un mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., e la cui allegazione al procedimento deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti. La natura tecnica del documento non vale infatti ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. da ultimo Cass. n. 4933 del 2012), conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello’. I giudici di prime RAGIONE_SOCIALE, non avendo probabilmente le adeguate cognizioni ragionieristiche e di ‘tecnica contabile’, avevano travisato i concetti basilari di ‘fatture da emettere’, ‘competenza economica’, ‘ratei’, ‘ricavi di competenza’ e conseguentemente i dati contabili degli avvisi di accertamento impugnati, traendo erronee conclusioni, con consequenziale pronuncia di quattro sentenze di non accoglimento. In questo contesto la consulenza tecnica di parte è stata predisposta da un terzo professionista per garantire da un lato la ‘terzietà’, ‘versus’ la ‘parzialità’ eccepita dall’organo giudicante, dall’altro per confermare la correttezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni riproposte in via devolutiva in sede di ricorso in
appello ‘. Segue, nel motivo, la riproduzione di stralci della consulenza tecnica di parte. Indi il motivo così conclude: ‘Di fronte all’evidenza di questo contrasto tra le quattro sentenze appellate e la consulenza tecnica di parte che dà ragione al ricorrente ‘in toto’, nel dubbio che la perizia di parte potesse essere ‘parziale’, e tenuto conto che il ricorrente si sarebbe fatto carico ‘in toto’ RAGIONE_SOCIALE spese di una CTU, il RAGIONE_SOCIALE giudicante avrebbe dovuto disporre la CTU ex art. 7 del D. Lgs. 546/92 per un corretto contraddittorio’.
5.2. Il motivo è inammissibile.
Al di là del tenore RAGIONE_SOCIALE critiche mosse, nel motivo, ai ‘giudici’ anziché alla ‘sentenza’ di primo grado, come già osservato a proposito del terzo motivo, la CTR ha del tutto logicamente concluso che ‘anche la richiesta di una ulteriore perizia acquisisce un rilievo insignificante, dovendosi assumere che la documentazione messa a disposizione dalla società, per quanto affermato prima, non risponda all’esigenza di costituire una ragionevole base per lo svolgimento della CTU’.
Con siffatta specifica argomentazione della CTR il motivo -di per sé non autosufficiente perché non riproduce l’intera consulenza tecnica di parte e soprattutto non rende conto dei documenti (se solo quelli forniti in esito al questionario od anche gli altri inammissibilmente prodotto in violazione dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973) posti a fondamento della stessa -omette alcun confronto, pretendendo da questa Suprema Corte, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione, una riedizione del giudizio di merito, nondimeno già compiutamente ed argomentatamente condotto dalla CTR, viepiù dolendosi, sotto ulteriore profilo, del mancato espletamento d’una consulenza tecnica d’ufficio, in prospettiva di conferma di quella di parte, che neppure costituisce un mezzo di prova in disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, in quanto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Invero -come ancora recentemente insegnato -‘il giudizio sulla necessità ed utilità di far
ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il ‘come’ ed il ‘quando’ tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività’ (Sez. 2, n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839 -01).
Nel caso di specie, sottolineato, nuovamente, che la CTR ‘expressis verbis’ motiva in ordine alle ragioni del ‘rilievo insignificante’ di ‘una ulteriore perizia’ sul presupposto che essa dovrebbe tener conto di documentazione inammissibile, il motivo non è oltretutto formulato, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità, sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel rispetto, dunque, dei profili censori consentiti dall’attuale sua formulazione.
6. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese, liquidate in euro 6.500, oltre euro 200 per esborsi e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 21 novembre 2023.