Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6751 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6751 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11020/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente –
contro
STABILIMENTI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5339/2019 depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 13, in data 24 settembre 2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, con il quale era stata accertata una maggiore rendita catastale -da euro 22.980 a euro 26.545,50 -a seguito
di procedura DOCFA, deducendo il difetto di motivazione dell’avviso, l’omessa indicazione dei presupposti in fatto e in diritto alla base della rettifica. Affermava che il sopralluogo non aveva avuto corso, malgrado l’avviso di accertamento avesse fatto al medesimo specifico riferimento.
La Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, reputando fondate le censure con riferimento alla mancata esecuzione del sopralluogo, non risultante dalla documentazione allegata.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza e la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame, rilevando l’inammissibilità della documentazione prodotta dall’Ufficio in grado d’appello, in quanto riferibile a questioni nuove, ampliative del ‘thema decidendum’, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 D. Lgs. n. 546/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 del D. Lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione ritenuto non consentita la produzione nel giudizio d’appello di nuovi documenti, reputandoli inammissibilmente ampliativi del ‘thema decidendum’.
1.1. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 21, del d. l. n. 853/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/1985, dell’art. 56 del d.P.R. n. 1142/1949, in relazione all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994. Deduce che, sulla base RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni, non può reputarsi sussistere a carico dell’Ufficio un obbligo di esecuzione del sopralluogo, trattandosi di una facoltà che l’amministrazione si riserva nei casi in cui le informazioni tecniche
riportate nella D.o.c.f.a. non siano ritenute sufficienti al fine di determinare la rendita catastale definitiva, ‘eventualità che non si è verificata per i casi di specie’.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento della restante censura.
La Commissione tributaria regionale ha rilevato che solo nel corso del giudizio d’appello l’Ufficio ha depositato documentazione, nella specie il verbale di sopralluogo, reputando tale produzione inammissibile in quanto determinante il non consentito ampliamento del ‘thema decidendum’. Ha affermato che la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dall’art. 58 D. Lgs. n. 546/1992, non può essere esercitata in contrasto con l’art. 57 D. Lgs. cit. il quale, escludendo l’introduzione di nuove tematiche ed eccezioni in grado d’appello, non consente l’ampliamento del tema del contendere neppure attraverso il deposito di documenti non prodotti in precedenza. Ha ritenuto che la produzione di nuova documentazione debba ritenersi consentita nei soli casi in cui sia di supporto ad argomentazioni e difese già svolte e non anche ove determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni.
2.1. Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d. lgs. n. 546/1992 (Cass., n. 10549/2025).
Detta allegazione, si è precisato, può avvenire anche per la prima volta in appello, in virtù dell’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione vigente ‘ratione temporis’ e prima della modifica introdotta dall’art. 1, primo comma, lett. bb) d. Lgs. n. 220/2023: in generale, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass. 06/11/2015 n. 22776); la Corte non ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo se non ha
l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con l’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass. 21/01/2009 n. 1464). Tuttavia, va tenuto conto anche della sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale che si è pronunziata sulla legittimità costituzionale dell’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, resa su ordinanza sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Il giudice remittente, tra l’altro, ha dubitato proprio della costituzionalità della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore, per disparità di trattamento tra le parti del giudizio, ed in quanto impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado. La Corte ha ritenuto nel merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, non solo in quanto tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, ma anche perché non può dirsi sussistente alcuna violazione dell’art. 24 Cost. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, costituendo indirizzo pacifico della Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 243 del 2014). Né, ha ribadito la Consulta, esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 8 del 1999). L’applicazione dell’art. 58 va poi coordinata, in ragione del richiamo operato dall’art. 61 d.lgs. n. 546/92 alle norme sul processo di primo grado, con il combinato disposto degli artt. 22, 23, 24 e 32, da cui si evince che il deposito dei documenti nuovi in appello può avvenire, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, anche in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso (Cass. 2015 n.3361; Cass. 2013 n. 26741), per consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente.
2.2. Deve poi rilevarsi, per completezza argomentativa, che l’art. 58 d. lgs. n. 546/1992, come novellato dal D. Lgs. n. 220/2023, prevede che nel processo tributario in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La disposizione risponde al principio espresso dall’art. 19 lett. d L. 111/2023 di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. Con la sentenza 27 marzo 2025 n. 36, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, terzo comma, d. Lgs. n. 546/92 limitatamente alle deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. Ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, d. Lgs. n. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all’entrata in vigore di detto decreto. Per effetto dell’intervento dalla Corte Costituzionale, la disciplina RAGIONE_SOCIALE prove in appello dettata dall’art. 58 d. Lgs. n. 546/1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del d. Lgs. n. 220/1993.
All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto richiamati, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il rimanente motivo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in
diversa composizione, che provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.01.2026.
Il Presidente NOME COGNOME