Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33420 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33420 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Presidente –
CARTELLE ESATTORIALI COMUNICAZIONE ISCRIZIONE IPOTECARIA
AVV_NOTAIO
LIBERATO PAOLITTO
–AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
Ud. 21/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–NOME. AVV_NOTAIO–
ORDINANZA
sul ricorso 32455-2018 proposto da:
COGNOME NOME , che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che le rappresenta e difende ope legis
– controricorrenti-
e
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore
– intimata- avverso la sentenza n. 2131/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 4/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 4917/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso «comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria» e cartelle esattoriali ad esse sottese;
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso, la Regione Lazio è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. e dell’ art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE «costituita con un atto privo del regolare mandato alle liti per assenza del potere di rappresentanza nella persona del Sig. NOME COGNOME … in luogo e vece del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del Lazio», lamentando la mancanza di valida
sottoscrizione del legittimo delegato ex art. 42 cit., ovvero la mancanza della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
1.2. la doglianza va disattesa;
1.3. è assorbente il rilievo che, sulla base di quanto riportato nel ricorso in appello (ritualmente trascritto in parte qua dall’odierna parte controricorrente), la procura alle liti risulta essere stata conferita, in grado di appello, in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, dal «AVV_NOTAIO, giusta procura speciale AVV_NOTAIO di Roma rilasciata il 27/5/2016, Rep. 41.NUMERO_DOCUMENTO23.719»;
1.4. nel caso in esame, quindi, la procura per la proposizione del ricorso di appello da parte della società RAGIONE_SOCIALE fu rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile, e non quale delegato ex art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600;
1.5. l’odierno ricorrente non ha in alcun modo lamentato la mancata produzione, nel grado di appello, dell’atto notarile di cui erano stati indicati gli estremi nell’atto di gravame, né il Giudice d’appello ha rilevato d’ufficio la mancata produzione dell’atto abilitante;
1.6. ne consegue che il mandato alle liti risulta essere stato rilasciato da persona che aveva fornito la prova della propria legitimatio ad processum;
2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli artt. 57 Dlgs 546/1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 e 5 c.p.c. » per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato erroneamente ammissibile la produzione documentale dell’appellante, rimasta contumace in primo grado;
2.2. la doglianza va parimenti disattesa;
2.3. invero, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo
giudizio, era rimasta contumace (cfr. Cass. 17921 del 23/06/2021, Cass. n. 29568 del 16/11/2018);
sulla scorta di quanto sin qui osservato il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da