Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21753 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 7920-2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
– intimata avverso la sentenza n. 6902/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non /7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
partecipata del l’11 DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di NOME COGNOME avverso la pronuncia n. 8906/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso intimazione di pagamento, nonché presupposte cartelle di pagamento, relative a TARSU annualità 2005-2011 a favore del Comune di Napoli.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrati da memoria.
Il Comune di Napoli resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., v iolazione dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. 546/1992 e dell ‘ art. 83, comma 3, c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto invalida la procura alle liti relativa al primo grado di giudizio, in quanto priva di riferimenti specifici al procedimento, nonostante fosse stata depositata nella stessa busta telematica del ricorso, rispettando le disposizioni del processo telematico.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 12, comma 10, d.lgs. 546/1992 e 182 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di assegnare al contribuente un termine per la regolarizzazione
della procura alle liti e senza tenere conto della nuova procura speciale depositata per il gravame, che avrebbe sanato ogni eventuale vizio del mandato originario.
2.1. Va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo.
2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte di recente hanno enunciato il seguente principio di diritto: in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici -al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l’atto è depositato di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente cond ucano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (così Cass., Sez. Un., n. 2077/2024).
2.3. Tale principio, sebbene riferito specificamente al processo civile, ben può applicarsi anche all’ipotesi che qui interessa di deposito telematico del ricorso introduttivo nel giudizio tributario ai sensi dell’ articolo 12 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2.4. Anche in tal caso, infatti, perché una procura alle liti all’origine analogica, vale a dire, redatta su supporto cartaceo, ma con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore (come nella specie), possa essere reputata in calce al ricorso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 12 d.lgs. n. 546/1992 cit. , essa dev’essere presente, già ovviamente digitalizzata nelle debite forme previste, insieme al ricorso cui si riferisce nella medesima «busta telematica» con la quale l’atto è depositato.
2.5. Difettando queste strette condizioni, una tale procura ad litem , pur in sé conforme ai requisiti «telematici» previsti dall’apposita normativa regolamentare, non può ritenersi che acceda al ricorso come se fosse in calce ad esso.
2.6. Nel caso in esame, emerge dalla stessa sentenza impugnata che la procura speciale alle liti ed il ricorso introduttivo erano stati depositati come documento informatico sottoscritto digitalmente nella medesima busta telematica.
2.7. La procura alle liti rilasciata dal ricorrente su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità notificata) unitamente al ricorso introduttivo risulta, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.
La Commissione tributaria regionale non ha pertanto correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di