Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24196 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Atto di pignoramento presso terzi- notifica cartelle presupposte-
Difetto procura speciale-
inammissibilità del ricorso
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 13969 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2265/11/2021, depositata in data 29 aprile 2021, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 2265/11/2021, depositata in data 29 aprile 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , avverso la sentenza n. 5516/18/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’ atto di pignoramento presso terzi n. 09784201700018564 per l’importo di euro 45.933,81, fondato su nove presupposte cartelle di pagamento.
In punto di fatto dalla sentenza si evince che: 1) avverso l’atto di pignoramento presso terzi n. 09784201700018564, NOME COGNOME aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma eccependo l’ avvenuto annullamento di una RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle ad opera del giudice di pace e l’omessa/inesistente notifica RAGIONE_SOCIALE altre cartelle, l’intervenuta prescrizione e/o decadenza, l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni e il difetto di sottoscrizione degli atti presupposti; 2) la CTP di Roma, con la sentenza n. 5516/18/2019 – dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cartella già annullata dal giudice di pace e respinta l’eccezione di illegittima costituzione in giudizio dell’Agente per la riscossione a mezzo procuratore del libero foro -aveva rigettato il ricorso ritenendo documentata dall’Agente della riscossione la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE altre cartelle e dei successivi atti di intimazione e, infondate, nel merito, le altre censure; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la contribuente eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle e RAGIONE_SOCIALE successive intimazioni, ribadendo le ulteriori eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo; 4) aveva controdedotto l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo la conferma della sentenza di prime cure.
2.In punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che:1) andava disattesa l’eccezione -ribadita in appello dalla contribuente -di invalidità della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo difensore del libero foro; 2) non poteva essere messa in discussione la validità RAGIONE_SOCIALE notificazioni RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE correlate intimazioni di pagamento, atteso che i rilievi dell’appellante in ordine alla incompletezza della documentazione prodotta in primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE per comprovare le suddette notificazioni concretavano eccezioni nuove pertanto inammissibili ex art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, essendosi la contribuentecome si evinceva dall’esame degli atti processuali -limitata in sede di prime cure ad eccepire la mancata produzione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento senza muovere altre contestazioni in ordine alla documentazione afferente alle notificazioni prodotta in tale sede dall’RAGIONE_SOCIALE e senza avvalersi, a fronte del deposito di detta documentazione, della facoltà di integrazione dei motivi ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/92; né, sotto tale profilo, potevano essere ritenute valide contestazioni le generiche osservazioni svolte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, essendo inammissibili contestazioni anticipate della validità di notificazioni che si assumeva non esservi state; 3) in mancanza di una tempestiva impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento erano inammissibili le censure prospettate nel ricorso introduttivo – e riproposte in appello- concernenti gli atti presupposti; 4) andava accolta l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali con riferimento ad una cartella di pagamento, rigettandola per le altre; 5) nessun dubbio sussisteva in ordine alla riferibilità dell’intimazione di pagamento interruttiva a dette cartelle risultando tale circostanza dall’estratto di ruolo ed essendo mancata, sul punto, qualsiasi concreta contestazione da parte della contribuente; 6) attesa la quasi totale soccombenza dell’appellante andavano compensate del 10% le spese del giudizio di appello condannando la contribuente al rimborso del residuo all’RAGIONE_SOCIALE, oltre accessori di legge, con distrazione;
3.Avverso la suddetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4.Resiste, con ‘atto di costituzione’, l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 c.c., e del d.lgs. n. 546/1992; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione di circostanze rilevanti per avere la CTR ritenuto: 1) tardivi i rilievi sulla nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE presupposte cartelle svolti in sede di appello e, al contempo, generiche le contestazioni sulle validità RAGIONE_SOCIALE dette notifiche contenute nel ricorso i ntroduttivo sebbene in quest’ultimo la contribuente avesse dedotto di non avere mai avuto conoscenza legale della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle eccependo, ad abundantiam , anche la nullità RAGIONE_SOCIALE dette notifiche; 2) riferibili alle cartelle gli atti di intimazione di pagamento (interruttivi della prescrizione) sebbene RAGIONE_SOCIALE avesse prodotto solo la copia degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento e mai gli atti di intimazioni in sé, contenenti l’elenco RAGIONE_SOCIALE sollecitate cartelle; peraltro, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di valutare che la contribuente aveva depositato, in sede di primo grado, anche tempestive memorie illustrative in cui aveva preso posizione sulle allegazioni di RAGIONE_SOCIALE , in particolare circa l’omessa allegazione degli atti integrali di intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 c.c. e del Dlgs. n. 546/92; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione di circostanze determinanti per avere la CTR ritenuto, violazione anche il criterio distributivo dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., che il contenuto degli atti di intimazione (interruttivi della prescrizione) potesse essere tratto dall’estratto di ru olo allegato da RAGIONE_SOCIALE, peraltro, privo di attestazione di conformità, sebbene l’estratto di ruolo – ben diverso dagli atti in esso indicatinon costituisse la prova della conoscenza legale del contenuto degli atti (di intimazione) meramente richiamati nel numero e della loro riferibilità alle cartelle sottese al pignoramento.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR, pur
avendo accolto parzialmente l’appello della contribuente, posto a carico della stessa quasi la totalità (90%) RAGIONE_SOCIALE spese di lite del doppio grado; con ciò, ad avviso della ricorrente, in violazione degli artt. 91 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, e 92 c.p.c., potendo il giudice di merito, in caso di soccombenza reciproca, compensare in tutto o in parte le spese di lite ma non già condannare parzialmente la parte vittoriosa (nella specie la contribuente) al pagamento, neppure parziale, RAGIONE_SOCIALE stesse essendo tale condanna consentita dall’ordinamento soltanto nell’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.
4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita. L’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente» (Cass., S.U., 1° giugno 2021, n. 15177; Cass. sez. 1, Ord. n. 32961 del 2022). Medesimo principio è stato affermato da Corte cost., 20 gennaio 2022, n.13. Da ultimo, questa Corte, nella sentenza, a sezioni unite, n. 2075 del 2024, ha ribadito il seguente principio di diritto: ‘ In tema di ricorso per cassazione, il
requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso’.
5.Nel caso di specie la procura allegata al ricorso rilasciata al difensore (AVV_NOTAIO) non assolve al requisito di ‘specialità’ come sopra delineato , perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della fi rma del conferente con la seguente formula: «la sottoscrizione è autografa». Invero, tale difetto non può essere sopperito dal generico riferimento nel corpo della delega al ‘procedimento di cassazione dinanzi alla Corte cassazione tra COGNOME NOME contro RAGIONE_SOCIALE, senza, peraltro, l’indicazione di alcun numero, né tantomeno della sentenza di appello impugnata. Va, altresì, evidenziata la discrasia nel testo della delega tra l’avv.to cui risulta essere stata conferita la procura (NOME COGNOME) e quello (NOME COGNOME) certifica nte l’autenticità della firma del conferente.
6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
7.Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della resistente RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2024