Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
Oggetto: accertamento ex art.41 d.P.R. n.600/73 – II.DD. e IVA – nullità procura
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15034/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (indirizzo digitale di posta elettronica: EMAIL) e domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n.403/7/2023 depositata in data 13/1/2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia è stato rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta n. 999/2/18 che ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2013.
L’avviso veniva emesso ex art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto per tale anno d’imposta la società ometteva l’invio del Mod. Unico.
Il ricorso per cassazione rende noto che nell’arco dell’anno 2014 i due soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiaravano il reddito di partecipazione alla società per euro 14.965 ciascuno derivante dal reddito d’impresa.
La società avviava un procedimento di accertamento con adesione e presentava la documentazione contabile attestante il reale reddito tassabile ed il diritto di detrazione degli ulteriori costi anche ai fini
IVA. Chiedeva, per l’effetto, la considerazione dei costi effettivamente sostenuti ed il riconoscimento della detraibilità dell’IVA sulle spese registrate in contabilità, senza esito positivo.
Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l’operato dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, il giudice di secondo grado non accoglieva l’istanza di riunione dell’appello proposto dalla società con quelli proposti dai due soci avverso altrettanti avvisi di accertamento ai fini IRPEF originati dall’accertamento del reddito di impresa in capo alla società da loro partecipata.
Avverso la sentenza d’appello la società e i due soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono un unico ricorso in Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In via preliminare alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure, dev’essere d’ufficio verificato il requisito dell ‘ esistenza e specificità della procura alle liti in relazione al proposto ricorso per Cassazione.
1.1. Il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso, come si evince da Cass. Sez. un. n. 2075, del 19/01/2024. Inoltre, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sez. Un. n. 2077 emessa in pari data ha anche precisato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento
nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso. In tal caso, la procura stessa è da ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
1.2. Sempre ai fini della specificità, la Corte ha da tempo chiarito (v. Cass. 11/09/2014 n. 19226, Cass. 07/01/2016 n. 58, Cass. 26/06/2017, n. 15895) che, in base al citato art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione dev’essere conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel caso in esame, nell’intestazione del ricorso si rende noto che la procura è stata conferita in calce all’atto e, quanto alla posizione di NOME COGNOME, con atto allegato. Orbene, il Collegio constata che in calce al ricorso depositato telematicamente nel fascicolo d’ufficio non vi è alcuna procura alle liti, ma solo una doppia attestazione di conformità con riferimento agli atti depositati in primo e in secondo grado. Inoltre, la procura allegata rilasciata da COGNOME NOME ed effettivamente depositata nel fascicolo telematico fa riferimento ad una sentenza di appello, la n.400/7/2023, diversa da quella oggetto del presente giudizio, che è la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n.403/7/2023 depositata in data 13/1/2023.
La rilevata inammissibilità per assenza e difetto di specificità della procura non può essere superata con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (cfr.
Cass. 15895 del 26.6.2017). Infatti, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, ossia l’unico tra i ricorrenti in cassazione che fosse parte del processo di appello, e al socio NOME COGNOME, neppure parte del processo di appello, si verte in tema di procura del tutto mancante e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ.. Con riferimento al socio COGNOME NOME, a sua volta non parte del processo di appello, la procura reperita agli atti fa espressamente riferimento a una sentenza diversa da quella impugnata e, dunque, non sussiste il requisito della specificità benché sia stata telematicamente depositata nel presente processo unitamente al ricorso per Cassazione. Né può considerarsi esistente un mero errore materiale, trattandosi di sentenza per ripresa ad imposizione diversa da IVA e IRAP adottata a conclusione di un separato processo di appello incardinato dal socio persona fisica e non riunito con quello separatamente radicato dall’appello della società avverso la sentenza della CTP n.999/2/18.
Ciò esclude l’espletamento di un’attività istruttoria in quanto le richiamate previsioni di legge prevedono la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito (cfr. Cass. n. 20016 del 6.10.2016).
4. Al difetto di procura consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10706 del 10.5.2006;
Cass. n. 11551 del 4.6.2015; Cass. n. 58 del 07.1.2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’AVV_NOTAIO al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 4.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12.4.2024