Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15419/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME
NOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 79/06/2023, depositata il 10.01.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, annullandolo per prescrizione dei crediti tributari;
la CGT di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando, per quanto qui interessa, che le cartelle sottese al preavviso impugnato, in ordine alle quali era stato proposto appello, riguardavano crediti erariali che non erano prescritti, in quanto la prescrizione era decennale; ciò valeva anche per le sanzioni e gli interessi, atteso che il termine di prescrizione entro il quale doveva essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria doveva essere di tipo unitario;
il contribuente impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il contribuente eccepisce il giudicato, ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenza n. 2824/2021, emessa dalla CTP di Milano in data 25.01.2021 e depositata in data 24.06.2021, che ha annullato l’intimazione di pagamento notificata a COGNOME NOME, socio unitamente a COGNOME NOME e a COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alle stesse cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, passata in giudicato in data 24.01.2022, per mancanza di impugnazione, e ne chiede l’estensione ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., in qualità di coobbligato solidale;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 890 del 1982, 2712 e 2719 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la verificazione RAGIONE_SOCIALE firme apposte sugli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento contestate e l’esibizione degli originali RAGIONE_SOCIALE
stesse, sebbene la contribuente avesse disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie di detti avvisi;
con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 4, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto l’eccezione di prescrizione con riferimento alla sanzione e agli interessi, in relazione ai quali la prescrizione è quinquennale;
in via pregiudiziale va rilevata d’ufficio la mancanza di una valida procura alle liti, non essendo stata rinvenuta tra gli atti del ricorso, depositati in via telematica, la procura speciale rilasciata da COGNOME NOME ai difensori, essendo stata depositata solo una procura alle liti, sottoscritta da COGNOME NOME con riferimento ad altro procedimento, riguardante l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 5149/2022, depositata il 20.12.2022;
poiché non risulta agli atti valida procura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 8754/2015; n. 14478/2004);
in conclusione, decidendo sul ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dei difensori, alla luce del principio di diritto secondo cui «l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto RAGIONE_SOCIALE procura speciale a ricorrere per cassazione », cosicché, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, «la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del
contro
ricorrente nel giudizio di legittimità» (Cass. n. 14281 del 2006);
-anche l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, va posto a carico dei difensori (Cass. n. 18577 del 2015 e n. 32008 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori del ricorrente, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024