Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23221-2017, proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE , c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t. –
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t. –
Intimati
Cartella di pagamento -Notifica Procura speciale su foglio separato – Omessa notifica della cartella –
Avverso la sentenza n. 1543/52/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20.02.2017; udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 30 gennaio 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente propose ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall’agente riscossore, avente ad oggetto la TARSU relativa all’anno 2005 e le addizionali Irpef, l’Iva, l’Irap relative all’anno 2006.
Il contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, denunciando la mancata notifica della cartella erariale, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dei crediti degli enti impositori. La Commissione accolse il ricorso con sentenza n. 27843/02/2015. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu invece accolto dalla Commissi one tributaria regionale della Campania con sentenza n. 1543/52/2017. Il giudice regionale, rilevando la possibilità di produzione di documenti in sede d ‘appello, così come previsto dall’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992, riconobbe la corretta notificazione della cartella di pagamento, eseguita presso il domicilio del contribuente, in sua assenza nelle mai del portiere.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi a due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato «la violazione art. 360 co. 1 nella nuova formulazione introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b) D.L. n. 83/12 per illegittima omissione di un fatto controverso relativamente alla non corretta costituzione del contraddittorio per omessa notifica dell’appello al domicilio eletto dal contribuente in primo grado -Mancata notifica dell’appello a tutte le parti evocate in giudizio in primo grado ». Il Collegio d’appello non avrebbe tenuto conto che la notifica dell’atto d’appello era stata eseguita presso l’indirizzo del contribuente e non già al domicilio eletto presso il difensore di primo grado. Inoltre, il Collegio non si sarebbe avveduto che l’Amministrazione finanziaria aveva omesso la notifica dell’appello al Comune di Napoli, parte processuale in primo grado;
con il secondo motivo ha denunciato la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cpc, n. 4 per mancanza di motivazione sull’eccezione
RGN 23221/2017 Consigliere rel. NOME
di prescrizione». Il giudice d’appello non si sarebbe avveduto che, quand’anche corretta la notifica della cartella nelle mani del portiere, i crediti erariali dovevano considerarsi prescritti per il decorso del quinquennio.
Deve pregiudizialmente esaminarsi l’eccezione sollevata dalla Agenzia delle entrate di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente.
L’amministrazione finanziaria evidenzia che la procura, rilasciata non in calce o a margine del ricorso, ma su foglio separato, materialmente spillato al ricorso medesimo, oltre che privo di data e di riferimenti alla sentenza impugnata, conterrebbe anche espressioni incompatibili con la proposizione di un ricorso in Cassazione.
La procura risulta spillata al ricorso, ma il timbro apposto su ciascuna delle pagine congiunge le stesse. Il ricorso riporta una progressione numerica da uno a cinque con richiamo per ciascuna pagina delle pagine complessive (1 di 5, 2 di 5, ecc.). Ma la quinta pagina, quella della procura, è priva di numero, seguita dalla relata di notifica, che riporta il numero di pagina ‘5 di 5 ‘. La procura non è datata, non richiama la sentenza impugnata, non è indicata come ‘speciale’ . Il suo tenore risulta del tutto inconciliabile con una procura speciale rilasciata per impugnazioni in sede di legittimità, riproducendo una fraseologia tipica delle procure rilasciate per i giudizi di merito. Conferisce infatti il mandato in ogni fase, stato e grado del giudizio, ivi comprese le fasi di opposizione, cautelari, esecutive, la facoltà di chiamata di terzi, così come il potere di deferire il giuramento, di proporre domande riconvenzionali, le richieste e accettazioni di rendiconti. Riporta inoltre l’attestazione che il cliente è stato informato in modo dettagliato de ll’obbligo di accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione previste dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010.
Questa Corte ha affermato in tema che nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l’atto al quale accede; ciò non accade qualora detta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività
proprie di altri giudizi o fasi processuali, o comunque non consentano di evincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione per cassazione ( ex multis , Cass. 11 agosto 2022, n. 24671). D’altronde si è anche chiarito che il requisito di specialità è soddisfatto dalla procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso (Cass., 17 gennaio 2022, n. 1165, in una ipotesi nella quale la procura, apposta su foglio separato unito al ricorso e notificata unitamente a quest’ultimo, benché priva dell’indicazione della data e della sentenza impugnata, faceva espresso riferimento al “giudizio di cui all’antescritto atto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”; oppure Cass., 28 marzo 2022, n. 9935, per la quale anche il cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito potevano reputarsi superabili perché richiamato anche l’art. 373 cod. proc. civ., norma chiaramente riconducibile al contenzioso dinanzi al giudice di legittimità).
Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della d ata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente» (S ez. U, 1 giugno 2021, n. 15177; Sez. 1, 1 marzo 2022, n. 6631). Il principio trova definitivo riscontro in Corte cost., 20 gennaio 2022, n.13.
Nel caso di specie non vi è alcun riferimento, anche solo indiretto, alla controversia, alla sentenza effettivamente impugnata, al contenzioso dinanzi alla Corte di legittimità.
Ne discende che la procura rilasciata è del tutto avulsa dal contesto per il quale si rendeva necessario il rispetto dei requisiti della procura speciale, ex art. 83, secondo comma e 365 cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque inammissibile.
RGN 23221/2017
All’esito del processo segue la liquidazione delle spese, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del ricorrente, così come a suo carico deve porsi il raddoppio del contributo, in osservanza del principio di diritto secondo cui il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (Sez. U, 15177/2021 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025