Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6718 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6718 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE – Rilascio della procura in calce da parte di “procuratore” della società -Indicazione degli estremi della procura notarile -Mancata produzione della stessa -Conseguenze -Inidoneità della procura ed inammissibilità del ricorso.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14800/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del direttore generale f.f. -procuratore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE;
e
COMUNE DI RACALMUTO;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, n. 4198/01/16, depositata in data 01/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-intimata –
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, otto ruoli esattoriali inerenti al periodo dal 2004 al 2009, altrettante cartelle di pagamento e l’iscrizione ipotecaria nn. 9871/1878 di euro 2.952,69, deducendo l’illegittimità di tali atti per vizi vari, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, l’inesistenza/nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE relative notifiche.
Si costituivano l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Agrigento, e la RAGIONE_SOCIALE, quale agente della riscossione, mentre restava contumace il Comune di Racalmuto.
La CTP accertava la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ma accoglieva il ricorso in relazione all’illegittimità della sola iscrizione ipotecaria impugnata, di cui disponeva la cancellazione a cura e spese dell’agente della riscossione.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE. Si costituivano l’RAGIONE_SOCIALE finanziario e la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE
La CTR, che nel corso del giudizio aveva ordinato alla RAGIONE_SOCIALE la produzione degli originali RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, accoglieva l’appello del contribuente, assumendo che « L’esame della documentazione prodotta in originale evidenzia richiami a normative successive alla data di notifica ».
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale articolato su sei motivi.
Sono rimasti intimati l’RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Racalmuto.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 06/02/2026.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR dubitato dell’autenticità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in quanto le stesse evidenziavano richiami a normative successive alla data di notifica.
Tuttavia, premesso che la CTR aveva ordinato all’agente della riscossione il deposito degli originali RAGIONE_SOCIALE sole relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e non anche di queste ultime, non sarebbe stato comunque possibile depositare gli originali RAGIONE_SOCIALE cartelle in quanto la cartella è costituita da un unico originale consegnato al destinatario, ragion per cui l’agente della riscossione, pur non essendovi tenuto, aveva depositato i duplicati RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento procedendo alla ristampa RAGIONE_SOCIALE stesse. E poiché si trattava di una ristampa, il sistema informatico aveva riportato norme successive alla data di effettiva notifica, lasciando intatto il contenuto RAGIONE_SOCIALE cartelle, non oggetto peraltro di alcuna contestazione.
Risulta, quindi, violato il disposto dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, avendo la RAGIONE_SOCIALE erroneamente ritenuto di trovarsi di fronte a RAGIONE_SOCIALE falsificazioni.
Con il secondo motivo del ricorso principale si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR non ha operato una corretta valutazione ed un prudente apprezzamento del corredo probatorio offerto in sede d’appello, avendo l’agente della riscossione prodotto in originale le matrici RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, al fine di dimostrare la regolarità del processo notificatorio.
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR
esaminato un punto decisivo della lite consistente nella produzione versata in atti.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal contribuente con l’atto di appello, inerente all’omessa produzione della matrice o della copia RAGIONE_SOCIALE cartelle con le relative relate di notifica, che il concessionario della riscossione è tenuto a conservare per cinque anni.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal contribuente con l’atto di appello, inerente al disconoscimento della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla controparte.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 112 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal contribuente con l’atto di appello, inerente alla carenza, in capo all’agente della riscossione, del potere di autenticare la conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali, nonché, in ogni caso, per l’inidoneità probatoria RAGIONE_SOCIALE attestazioni di conformità prodotte in quanto prive dei requisiti e RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal contribuente
con l’atto di appello, inerente alla carenza di valore probatorio RAGIONE_SOCIALE copie degli atti prodotti dall’agente della riscossione, in particolare l’estratto di ruolo da quest’ultimo asseverato, aventi efficacia probatoria solo nella procedura di riscossione, ma non anche in sede giudiziale.
Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis) , del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal contribuente con l’atto di appello, inerente alla inesistenza/nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per omessa spedizione e produzione della raccomandata informativa prevista dalla richiamata disposizione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, posto che le cartelle oggetto di causa risultavano consegnate a mano di familiare convivente.
Con il sesto, ed ultimo, motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dal contribuente con l’atto di appello, inerente all’inesistenza o nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per la mancata prova, essendo rimasto contumace l’ente comunale impositore, della notifica dei propedeutici avvisi di accertamento.
Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione sollevata dal contribuente nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c., con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per « Violazione o falsa applicazione art. 77, 81, 83, 101 e 115 cod. proc. civ. ». In particolare, si assume il « difetto della rappresentanza sostanziale e processuale per omessa produzione della procura notarile, in forza della quale al Direttore Generale, siccome rappresentante volontario, è stata conferita la rappresentanza sostanziale della società da parte del legale rappresentante, impedendo la verifica della sussistenza ed i limiti del suo
potere rappresentativo, essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale, comportando il difetto di legitimatio ad processum, ex art. 77 c.p.c., mentre invece, il difensore legale costituito versa in difetto di ius postulandi, per essere stata la procura rilasciata da soggetto privo, sul piano documentale, del relativo potere, rilevabile ex officio anche in sede di legittimità ».
10.1 Tale eccezione è fondata, non potendo ritenersi idonea la procura alla lite conferita in calce al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, che va pertanto ritenuto inammissibile.
10.2 Invero, l’agente della riscossione si è costituito nel presente giudizio « in persona del Direttore Generale f.f. -Procuratore – Dr. NOME COGNOME, giusta procura rilasciata dal Presidente della RAGIONE_SOCIALE ed autenticata il 28 aprile 2015, dal AVV_NOTAIO in Catania, rep. n. 2031 racc. n. 1460 ». Il ‘Direttore Generale f.f.’, a sua volta, ha rilasciato la procura alla lite al difensore.
Tuttavia, la procura (sostanziale) con autentica notarile non risulta indicata come allegata al ricorso, né depositata in atti, per cui ricorre il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società RAGIONE_SOCIALE, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale (Cass. 19/03/2024, n. 7377; Cass. 25/01/2022, n. 2033; Cass. 15/09/2021, n. 24893; Cass. 07/05/2019, n. 11898; Cass. 27/05/2005, n. 11285; Cass. 09/04/1999, n. 3484).
Si è, altresì, precisato che, in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile (come nel caso di specie), questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità (Cass. 25/03/2024, n. 8021; Cass. 15/01/2021, n. 576; Cass. 07/05/2019, n. 11898).
11. In ogni caso, il ricorso principale si palesa non meritevole di accoglimento anche in relazione ai tre motivi proposti.
11.1 Invero, il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto l’agente della riscossione ha omesso la trascrizione, in seno al ricorso per cassazione, del contenuto dei duplicati RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli originali RAGIONE_SOCIALE relative relate di notifica, restando così precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra il contenuto di tali atti, in particolare in relazione all’indicazione di « normative successive alla data di notifica » (secondo quanto riportato a fondamento dell’impugnata sentenza della CTR), e quanto asserito dalla stessa ricorrente in ordine all’erronea interpretazione di tali atti (Cass. 17/07/2025, n. 19764; Cass. 06/11/2019, n. 28570; Cass. 30/11/2018, n. 31038; Cass. 29/07/2015, n. 16010).
Peraltro, dal contenuto del ricorso per cassazione, precisamente a pag. 2 dello stesso, risulta che le cartelle di pagamento oggetto di causa erano otto, ma, nell’articolazione del primo motivo, si assume di aver prodotto i duplicati, e relative relate di notifica, di sole sette cartelle,
senza minimamente specificare a quali RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate si riferirebbero i documenti prodotti.
11.2 Il secondo motivo del ricorso principale è anch’esso inammissibile.
11.2.1 In particolare, per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va rammentato che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; dall’altro, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità della censura sono del tutto assenti, anche in ragione dell’assoluta genericità del motivo articolato dalla ricorrente, con cui si lamenta solo la mancata considerazione degli originali RAGIONE_SOCIALE matrici RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
11.2.2 In ordine, poi, alla violazione dell’art. 2697 c.c., la stessa si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass. 21/03/2022, n. 9055).
Nel caso di specie, la ricorrente, in relazione all’art. 2697 c.c., non lamenta alcuna inversione dell’onere della prova.
11.3 Infine, anche il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.
11.3.1 L’inammissibilità discende dal costante orientamento con cui questa Corte ha affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’ (Cass. 13/06/2022 n. 19049).
11.3.2 Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto la ricorrente non indica il ‘fatto’, inteso come evento storico -naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura, peraltro in forma assolutamente generica, sull’omessa valutazione della « produzione versata in atti », sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305) o di elementi istruttori (Cass. 28/12/2024, n. 34787).
12. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, non residuando alcun
interesse del controricorrente alla modifica della sentenza impugnata con la quale lo stesso è risultato totalmente vittorioso nel merito. Trattasi, all’evidenza, di ricorso incidentale ‘condizionato’, anche se non così espressamente qualificato dal contribuente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, che liquida in euro 1.800,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME