Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32113 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18862/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1814/17 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sezione IV, depositata il 15 dicembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA, notificata il 24 novembre 2024, sulla base di 22 cartelle esattoriali, per l’importo complessivo di euro 415.225,81.
La C.T.P. di Torino, con sentenza n. 1373/5/15, depositata il 17 settembre 2015, accoglieva il ricorso affermando che l’omissione di notifica degli atti presupposti (intimazione di pagamento e cartelle di pagamento) costituiva vizio procedurale che comportava la nullità dell’atto consequenziale.
Sull’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, la C.T.R. del Piemonte rigettava il gravame, affermando: che l’eccezione di difetto di giurisdizione era infondata, atteso che l’iscrizione ipotecaria era prevista solo per i tributi erariali; che il Concessionario per la riscossione era sostituto processuale dell’ente creditore e, dunque, il rifiuto di estendere il contraddittorio per questioni inerenti l’RAGIONE_SOCIALE era privo di fondamento; che non era stata fornita la prova della regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e dell’accertamento esecutivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, la ricorrente ha censurato la decisione del giudice regionale nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura extratributaria (sanzioni amministrative, omesso versamento cassa RAGIONE_SOCIALE commercialisti, omesso versamento INPS e INAIL) posti a base dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria.
1.1. Si deduce, in proposito: che le controversie relative all’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario soltanto se i crediti garantiti hanno natura tributaria; che la C.T.R. si è limitata ad affermare la
propria giurisdizione relativamente ai soli crediti tributari, senza curarsi di declinarla in modo espresso con riferimento ai crediti non tributari.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘nullità della sentenza e del procedimento per violazione artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’, si censura la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di chiamata in causa degli enti impositori, con particolare riguardo all’RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, la ricorrente lamenta che il contribuente si è limitato a disconoscere la documentazione prodotta in modo generico, senza nulla specificare in merito alla difformità tra originale e le copie depositate.
Con il quarto motivo, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’ si censura la decisione impugnata per avere il giudice regionale ritenuto che il concessionario non possa limitarsi ad esibire in giudizio l’estratto di ruolo, ma debba produrre la copia integrale della cartella, non ritenendosi sufficiente neanche la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata. In particolare, si deduce che allorchè venga conservato ed esibito l’avviso di ricevimento si deve ritenere pienamente provata l’avvenuta notifica della cartella, poichè sul detto avviso è annotato proprio il numero della stessa.
Con il quinto motivo si censura la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 112/1999 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inesistenti e nulle tutte le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, perché notificate da soggetto pri vato, diverso dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. 600 del
1973 per avere il giudice regionale ritenuto invalide le notifiche effettuate ‘perché l’agente postale ha dichiarato che il destinatario è trasferito e che l’irreperibilità non è giustificata’, quando invece le notifiche erano ritualmente effettuate.
Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e dell’art. 2946 c.c., nonché degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112 del 1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver erroneamente ritenuto compiuto il termine quinquennale di prescrizione, anche in relazione alle cartelle notificate tra il 2009 ed il 2013 e, dunque, prima del compimento del detto termine.
Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem.
8.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte, al quale va data continuità, quello secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si avvalgono dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con
conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01; in termini, Cass., Sez. 3, sentenza n. 26531 del 20/11/2020, Rv. 661376 -02; Cass., Sez. L, sentenza n. 6931 del 08/03/2023, Rv. 666977 -01; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825 -01; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 – 01).
8.2. E’ appena il caso di ricordare che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che è anteriore alla proposizione del presente giudizio di legittimità, prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’RAGIONE_SOCIALE prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, comportando l’inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cass. n. 6931/2023 cit.).
8.3. Orbene, poiché nel caso in esame non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza RAGIONE_SOCIALE relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale relativo alla questione della difesa e rappresentanza in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite; sussistono i presupposti processuali per dichiarare in capo alla parte ricorrente l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME