Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3955-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COLUTTA ANNUNZIATA
– intimata –
avverso la sentenza n. 5856/16/2018 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA, depositata il 13/6/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, riconosceva la prescrizione di alcuni dei crediti portati dalle cartelle meglio indicate nel gruppo A specificato in motivazione, rigettando l’impugnazione quanto ai crediti riportati nel gruppo B, infine confermando la cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria;
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
la contribuente è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
1.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l ‘ inammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, AVV_NOTAIO del libero foro, per invalidità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale ad litem ;
1.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né RAGIONE_SOCIALEa delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r. d.
cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»;
1.3. la legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, trova, infatti, fondamento nella attuazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a seconda RAGIONE_SOCIALEa tipologia del contenzioso (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l’attività di RAGIONE_SOCIALE» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» ( ibidem paragr. 3.2), sussiste l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di assumere il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Ente;
1.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la difesa svolta da avvocati del libero foro», come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19/05/2018, qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa soggezione RAGIONE_SOCIALE‘ente al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’RAGIONE_SOCIALE erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.);
1.5. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘opera di liberi professionisti, è subordinato all’adozione di una specifica e motivata deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;
1.6. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE erariale a difendere l’RAGIONE_SOCIALE nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi;
1.7. ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori (cfr. da ultimo Cass. 1806 del 17/01/2024);
1.9. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa contribuente, rimasta intimata;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da