Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34341 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34341 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME –CODICE_FISCALE-, rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in INDIRIZZO e presso EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , successore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dal l’Avvocatura generale dello Stato (pec EMAIL);
-controricorrente-
avverso
la sentenza n. 4125, pronunciata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il 15.6.2021, e pubblicata il 20 settembre 2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
–
Oggetto:
Rappresentanza
processuale RAGIONE_SOCIALE –
Procura
alle
liti
Procura notarile.
Fatti di causa
Con ricorso notificato il 18 giugno 2018 NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720189024869029000, notificata a mezzo p.e.c. in data 18 maggio 2018, relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 0972010165640956000, notificata il 7 aprile 2011 per compiuta giacenza, recante l’iscrizione a ruolo per Irap, Irpef, Iva anno 2006 per l’importo di euro 6.133,62.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e degli atti presupposti, la nullità per omissioni informative sui tributi e l’abuso del processo ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di primo grado, sostenendo la corretta notificazione della cartella e rilevando che non dovesse essere fornita alcuna informazione con l’atto di intimazione, che la prescrizione dovesse ritenersi decennale e decorrente dalla notificazione della cartella nell’aprile del 2011, e, infine, che non sussistessero i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, annullando la cartella esattoriale per prescrizione dei crediti e condannando l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello rilevando l’erroneità della pronuncia con riferimento alla ritenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, poiché la tempestiva notifica della cartella esattoriale aveva interrotto il termine ordinario di prescrizione, stante l’unicità di ogni singolo periodo di imposta e l’inapplicabilità del termine breve di cui all’art. 2948 c.c.; in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE rilevava che il termine di prescrizione era stato nuovamente interrotto dalla notifica,
in data 18 maggio 2018, dell’intimazione di pagamento impugnata e concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
Il contribuente si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per difetto di procura alla lite e per la mancata disamina della decisione impugnata; in subordine, concludeva nel merito ritenendo sussistente la prescrizione quinquennale dei crediti erariali, contestando la validità della notifica della cartella effettuata e proponendo appello incidentale condizionato, con condanna della controparte anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza di primo grado, confermava la legittimità dell’avviso di intimazione e della cartella impugnata, condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di entrambi i gradi, con distrazione.
In particolare, la Commissione Tributaria regionale riteneva quanto segue: a) l’infondatezza dell’eccezione proposta da COGNOME NOME, di difetto dello jus postulandi del difensore dell’RAGIONE_SOCIALE designato dal funzionario COGNOME, dichiaratosi abilitato al rilascio della procura in virtù di procura notarile non depositata agli atti, in quanto la contestazione del potere rappresentativo del COGNOME, quale organo dell’RAGIONE_SOCIALE, non era fondata su alcun elemento; b) l’infondatezza dell’eccezione di genericità dell’appello, con particolare riferimento all’assenza di critica della sentenza di primo grado che aveva riferito la prescrizione decennale soltanto al titolo giudiziale irrevocabile, poiché l’appellante aveva chiaramente obiettato che il termine di prescrizione dei crediti erariali doveva ritenersi decennale e non quinquennale come affermato dal giudice di primo grado; c) la questione della prescrizione doveva essere risolta nel senso prospettato dall’appellante, considerando che la prestazione tributaria
non è periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’imposizione; d) non risultava riscontrata in atti la deduzione difensiva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento del 2011. Ed infatti, la relata di notifica della cartella recava la data del 16 marzo 2011 ed era indirizzata al contribuente, il numero della cartella era corretto e riportato in calce al codice a barre, il messo notificatore aveva attestato l’assenza del destinatario e proceduto ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. al deposito presso la casa comunale, all’affissione all’albo; era stata poi apposta la data del primo aprile 2011 per la compiuta giacenza e, in pari data, l’avviso di ricevimento risultava spedito con raccomandata a.r., con indicazione del numero della cartella ed avviso al portiere in data 7 aprile 2011.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE il contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE deposita controricorso.
Il contribuente deposita memorie e in data 14/11/2025 deposita l’ ordinanza di questa Corte, sez. 3, 12/11/2025, n. 29931, concernente la necessità di sottoscrizione digitale o con segno autografo della procura speciale rilasciata per il giudizio di cassazione da parte del soggetto conferente, a pena di improcedibilità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge articolo 360 cpc- articoli 83 e 182 cpc con riferimento agli articoli 12 e 13 del D.lgs. 546 del 1992 la costituzione nulla dell’esattoria – omesso deposito della procura notarile al funzionario delegante».
1.1 Il ricorrente lamenta l’invalidità della procura conferita al difensore dell’RAGIONE_SOCIALE appellante e, quindi, l’invalidità dell’appello, non essendo indicato il nominativo del funzionario quale rappresentante
dell’ente, che non è il sig. COGNOME, e non essendo stata versata in atti la procura notarile che ha conferito a quest’ultimo il potere di rilasciare la procura al difensore.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge – articolo 360 cpc – Il RD 1611/1933 – D.lgs. 300/1999 – articolo 49 e 53 in relazione all’articolo 11 comma 2 del D.lgs. 546 del 1992 e articolo 82 cpc con riferimento agli articoli 347 e 348 cpc – il difensore del libero foro -violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla rappresentanza processuale nullità procura e dunque nullità dell’atto processuale discendente».
2.1 Secondo la prospettazione del ricorrente dalla carenza dello jus postulandi deriverebbe l’invalidità dell’appello con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge articolo 360 cpc in relazione agli articoli 342 e 346 cpc e articolo 53 D.lgs. 546 del 1992 omessa riproposizione con l’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni correlate alla notificazione nel 2011 – maturazione della prescrizione nullità del capo della sentenza».
3.1 Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’eccezione dell’appellato sulla genericità dei motivi di appello articolati dalla controparte con riferimento alla questione, da ritenersi non riproposta, della interruzione della prescrizione per effetto della notifica della cartella nell’an no 2011.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione agli articoli 112 e 115 cpc con riferimento al D.lgs. 546 del 1992 e 2697 c.c. – la opposizione a cartella esattoriale
opponente quale convenuto – oneri dell’opposto esattore – esame
della prova non riproposto dall’appellante vittorioso sul punto – la prova della notificazione della cartella nel 2011».
4.1 Il ricorrente lamenta che, a fronte dell’eccezione di omessa notificazione e RAGIONE_SOCIALE articolate osservazioni proposte, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto riproporre le sue difese con l’atto di appello e la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente esaminato la questione della interruzione della prescrizione in quanto non riproposta, se non dallo stesso contribuente appellato – appellante incidentale ma in via subordinata e condizionata, non potendo pronunciare d’ufficio su eccezioni proponibili soltanto dalle parti.
La Commissione Tributaria Provinciale in primo grado nel pronunciare nel merito (ritenendo prescritto nei cinque anni il credito tributario vantato) ha omesso di decidere sulla questione della interruzione della prescrizione posta dall’Ufficio e l’appellante , che sul punto della notificazione della cartella è risultato implicitamente soccombente, avrebbe dovuto riproporre l’eccezione di interruzione; alla stessa conclusione si perviene anche ove si ritenga che il giudice di primo grado abbia accolto l’eccezione perché in tal caso l’RAGIONE_SOCIALE opposta vittoriosa ma soccombente per altra ragione avrebbe dovuto almeno reiterare l’eccezione o proporla come motivo di appello per omessa pronuncia.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la «violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione agli articoli 139 e 140 cpc e 48 disp. att. cpc ed alla legge n. 890 del 1982 e succ. modd. -articolo 115 cpc – il fatto notorio – la notificazione per irreperibilità relativa – nullità della notificazione del 16.03.2011 della cartella impugnata -la raccomandata informativa».
5.1 Il ricorrente lamenta che nel prospetto di accesso del messo notificatore è possibile leggere soltanto l’attestazione dell’assenza del destinatario e di altre persone previste dall’art. 139 cod. proc. civ.,
senza tuttavia elencarle dopo averle ricercate, con conseguente nullità della notificazione; soltanto laddove ci fosse stata la ricerca RAGIONE_SOCIALE altre persone in grado di ricevere l’atto sarebbe stata legittima la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ.; inoltre, con riferimento a quest’ultima, non risultano eseguite l’affissione alla porta del destinatario dell’avviso di deposito presso la casa comunale (adempimenti di cui non dà conto nemmeno la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE) e la spedizione della raccomandata informativa (che, pur non risultando in atti, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE invece indica come avvenuta con raccomandata a.r. in data 1 aprile 2011), né risulta il ricevimento della stessa a nulla rilevando l’avviso al portiere del 7 aprile 2011. Di tali ulteriori operazioni necessarie per la completezza della notificazione la parte non ha fornito la prova e la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. non si è conclusa mancando o l’accettazione della raccomandata informativa o il decorso dei dieci giorni successivi al tentato ed infruttuoso recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario.
5.2 Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e, per l’effetto, anche ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, vinte le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità da liquidarsi secondo la notula in calce.
6. L’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso deduce l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, atteso il conferimento della procura al difensore dell’RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO, in qualità di responsabile pro tempore degli atti introduttivi del giudizio della RAGIONE_SOCIALE, a tanto abilitato con la procura speciale indicata in sentenza e come risulta anche in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2017. Con riferimento al terzo motivo la controricorrente ha ricostruito la regolarità della notifica della cartella
evidenziando che la controparte non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado, che aveva accertato la validità della notifica della cartella, avendo la Commissione Tributaria di primo grado accertato che la cartella era stata notificata in data 2/4/2011; correttamente l’RAGIONE_SOCIALE ha , quindi, impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, anziché quella decennale il cui termine non era ancora decorso. Anche la doglianza contenuta nel quarto motivo di ricorso secondo la controricorrente, che in ogni caso spiega difesa sul punto, deve ritenersi inammissibile e, comunque, manifestamente infondata, atteso che il contribuente non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato la validità della notifica.
6.1 L’RAGIONE_SOCIALE ha , quindi, concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile/o infondato, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE censure con essi sollevate.
7.1 Il ricorrente deduce la nullità della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE per difetto della procura alle liti, avendo il difensore costituito omesso di depositare la procura notarile che avrebbe legittimato il funzionario, non rappresentante legale dell’ ente, a rilasciare la procura abilitante il difensore al patrocinio, con conseguente inammissibilità dell’appello.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nella pronuncia impugnata si è limitata a richiamare l’atto di appello rilevando che ‘NOME COGNOME in qualità di Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio RAGIONE_SOCIALE, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto AVV_NOTAIO -Roma repertorio nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019, rilasciata da RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, (…)’ ha delegato ‘l’AVV_NOTAIO a rappresentare e difendere l’RAGIONE_SOCIALE‘ in ogni sua fase nel giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tribunale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE tra le parti RAGIONE_SOCIALE e COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME NOME.
Non si evince, per quanto innanzi esposto, che la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE abbia effettivamente esaminato la procura che illustra e, in particolare, la procura notarile richiamata.
7.2. Tanto premesso, non può dubitarsi che nel caso di specie il ricorrente contesti il potere di rappresentanza del funzionario che ha conferito il mandato al difensore.
In tema di rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure laddove l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Nel caso in cui, invece, il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe su chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva (cfr. Cass. sez. un., 1.10.2007, n. 20596;Cass.sez. L, 28.09.2011,n. 19824;Cass.sez. 3, 30.09.2014, n. 20563;Cass.sez. 5, 22.03.2019, n.8120; Cass. Sez. 5, 14.06.2025, n. 15914).
Nel caso di specie, poiché il potere della rappresentanza processuale è stato conferito da persona diversa dal legale rappresentante ed ha avuto origine da un atto della persona giuridica
non soggetto a pubblicità legale, come nel caso di rilascio di procura notarile (Cass. sez. 5, 22.7.2025 n. 20688), incombeva sull’RAGIONE_SOCIALE l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere, a fronte dell’eccezione sollevata dal contribuente nel giudizio di appello allorquando la controparte si costituiva con il difensore munito della procura contestata.
Non è stata fornita prova compiuta, nemmeno con produzione documentale consentita ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., né che il funzionario fosse stato autorizzato a conferire procura per la rappresentanza dell’amministrazione in giudizio, né che il medesimo funzionario avesse il potere di rilasciare mandato ad litem, in quanto responsabile della struttura amministrativa competente per la materia oggetto di causa, proprio per l’assenza in atti della procura notarile che a tanto lo avrebbe autorizzato.
Da quanto premesso consegue l’accoglimento dei primi due motivi di appello , l’assorbimento degli altri motivi esposti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché chiarisca se dispone degli atti innanzi richiamati, menzionati in sentenza al punto 1 ed al punto 1.1. oppure, in caso contrario, perché dia attuazione al disposto di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., ove ne sussistano i presupposti.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa
composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME