Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 5419-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-controricorrente-
e
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore
-intimato- avverso la sentenza n. 6504/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 20.7.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 10454/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania in accoglimento del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso ingiunzioni di pagamento ICI 2006 -2009.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, il Comune di Catania è rimasto intimato.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale rilevato d’ufficio, senza darne comunicazione alle parti, violando così il diritto al contraddittorio, un vizio relativo alla mancanza del potere rappresentativo della società in capo al soggetto che aveva conferito la procura alle liti.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che non vi fosse prova della facoltà del procuratore speciale NOME COGNOME di
rilasciare procura alle liti senza consentire alla parte la produzione di tale prova.
1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.4. È opportuno preliminarmente evidenziare che l’art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell’ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della «terza via», previsto dall’ultimo periodo del secondo comma.
1.5. La norma impone al giudice, ove rilevi d’ufficio una questione che intenda porre a fondamento della propria decisione, l’obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una «decisione solitaria» su una questione decisiva per l’esito del giudizio.
1.6. L’ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal dato normativo (che prevede che l’obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il «diritto vivente» attraverso la giurisprudenza di questa Corte, ed in tal senso si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall’art. 101 c.p.c., a garantire il «giusto processo» (art. 111 Cost.).
1.7. Ne consegue che il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio.
1.8. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l’obbligo di evitare una «decisione a sorpresa», che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle «connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti
nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione» (Cass. n. 11453/2014; Cass. n. 1577/2005).
1.9. Proprio alla luce delle conseguenze che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza, ma analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le par ti potrebbero svolgere un’attività esclusivamente assertiva, consistente in «mere difese», o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014).
1.10. Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (cfr. Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n. 7356/2022).
1.11 . Con particolare riferimento a quest’ultima categoria di questioni, rileva invero un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (cfr. Cass. n. 15019/2016).
1.12. Occorre, pertanto, ribadire che il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. n. 15019/2016).
1.13. Ciò posto, è d’uopo porre in rilievo che il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall’art. 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (avendo riguardo all’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità (cfr. Cass. nn. 12831/2024, 5426/2018)
1.14. Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale, dopo aver invitato la ricorrente a produrre la procura conferita al soggetto costituitosi nel giudizio per la Concessionaria («provvedimento con il quale vengono conferite le funzioni al soggetto che ha sottoscritto l’atto impositivo »), ha quindi dichiarato inammissibile l’appello sulla scorta delle seguenti affermazioni: « … la procura speciale, rilasciata a COGNOME NOME è quella annotata al repertorio n. 155965 -raccolta n.7786 del 12.05.2014 … non contiene alcun espresso riferimento di mandato processuale, al fine di rappresentare in giudizio la parte, così come previsto dall’art. 77 del c.p.c., né risulta alcun cenno, seppure labiale, relativo al conferimento di tale mandato; peraltro, nella procura alle liti, rilasciata dal COGNOME all’AVV_NOTAIO viene indicata un’altra procura speciale, riferita al COGNOME, recante il numero di rep. 156082 -racc. 7862 del 9.09.2014, della quale non vi è traccia nella visura storica della RAGIONE_SOCIALE, prodotta in giudizio …».
1.15. Stante, quindi, l’accertata insussistenza del potere rappresentativo della società appellante in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti, conseguiva, come correttamente affermato dai Giudici d’appello, l’inammissibilità del ricorso, avendo la Commissione tributaria regionale dapprima ritualmente invitato la parte a regolarizzare la situazione, e, a causa della sua inottemperanza, pronunciato la relativa inammissibilità.
2.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la
Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto non dimostrata la tempestività della notifica dell’ingiunzione di pagamento, nonostante la documentazione depositata dimostrasse il contrario.
2.2. È dirimente evidenziare che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, come nel caso in esame, la ritenuta infondatezza delle censure mosse una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. nn. 5102/2024, 11493/2018, 9752/2017, 2108/2012).
Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.880,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)