Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , con la socia COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’Avv.to NOME COGNOME del Foro di Bari, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2833/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 9.3.2018, e pubblicata il 26.9.2018;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2009 – Irpef 2009 – Srl e socio -Avviso di accertamento -PVC -Termine dilatorio – Regime.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE, ed a Montalto Ersilia, socia al 95%, gli avvisi di accertamento n. TVK031203841/2012 (Ires, Iva ed Irap) e NUMERO_DOCUMENTO (Irpef), relativi all’anno 2009, originati da un controllo che si concludeva con l’attribuzione alla società del reddito di Euro 49.089,00, in luogo della perdita dichiarata, conseguendone anche l’emissione dell’atto impositivo indirizzato al socio Montalto Ersilia in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
Tale accertamento scaturiva dalle risultanze di un controllo eseguito al fine di verificare il regolare adempimento degli obblighi fiscali, concretizzatosi con un accesso presso la sede della società, effettuato in data 19.07.2011 per acquisire la documentazione e le notizie necessarie. Il suddetto controllo veniva completato attraverso la valutazione dei dati e delle informazioni reperite nell’Anagrafe Tributaria. L’Ufficio, preso atto della ristretta base partecipativa della società, emetteva quindi nei confronti di NOME COGNOME separato avviso di accertamento per il reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
I contribuenti ricorrevano avverso gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia proponendo plurime censure. La CTP annullava l’accertamento nei confronti della società, per violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000, a causa del mancato rilascio del prodromico processo verbale finale di constatazione e per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica, previsto dalla norma indicata.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia.
La CTR confermava la decisione della CTP, ritenendo l’avviso di accertamento nullo per omessa redazione del processo verbale di
constatazione e chiusura delle operazioni di controllo, avendo i contribuenti diritto di ricevere copia del verbale e di disporre di 60 giorni prima della notifica dell’accertamento per eventuali controdeduzioni, preso atto anche della violazione del diritto al contraddittorio, essendo inclusi nell’accertamento anche tributi armonizzati.
Avverso la pronuncia del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso.
I contribuenti hanno resistito mediante controricorso.
4.1. Il giudizio veniva fissato per la trattazione innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria, ed il Collegio, con pronuncia interlocutoria n. 5202 del 20.2.2023, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio, ne disponeva la ricostruzione.
Essendo stata legislativamente soppressa la sottosezione sesta, la causa è stata rifissata per la definizione innanzi alla sezione tributaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per avere la CTR erroneamente ritenuto la violazione del diritto difesa della società contribuente, nonostante a quest’ultima fosse stato regolarmente consegnato il verbale delle operazioni conseguente all’accesso mirato presso i suoi uffici, finalizzato esclusivamente all’acquisizione di informazioni e documentazione, e l’accertamento fosse stato completato presso gli uffici dell’Amministrazione, non occorrendo la notificazione di un ulteriore processo verbale di constatazione.
1.1. Il motivo è fondato.
2. Invero, pacifici essendo i fatti di causa, deve rilevarsi come questa Corte regolatrice abbia avuto occasione di ribadire, confermando un orientamento interpretativo ormai consolidato che le osservazioni dei controricorrenti non inducono a rivedere, che ‘il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell’avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell’impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell’ente impositore’ (cfr. Cass. sez. VIV, 1.6.2022, n. 17818). Non si è, altresì, mancato di specificare che ‘in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell’art. 24 della l. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate ‘ (v. Cass. sez. V, 8.5.2019, n. 12094, che, in virtù del principio enunciato, ha rilevato che non era necessaria la notifica di ulteriore processo verbale di contestazione al contribuente; cfr. anche Cass. sez. V, 4.5.2021, n. 11589).
Nel caso di specie, pertanto, essendo stato regolarmente consegnato il verbale delle operazioni compiute in sede di accesso presso gli uffici della contribuente, non era necessaria la comunicazione di un ulteriore processo verbale di constatazione a
seguito delle ulteriori verifiche svolte, come suol dirsi, ‘ a tavolino ‘ , presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
2.1. La CTR osserva pure che l’accertamento tributario attiene anche al tributo armonizzato dell’Iva e, non essendo stato effettuato il contraddittorio preventivo, risulta violato il diritto di difesa del contribuente. Invero la pronuncia del giudice del gravame risulta incompleta sul punto, non risultando che lo stesso abbia proceduto alla c.d. prova di resistenza (a cui dovrà provvedersi, perciò, in sede di rinvio), verificando se la violazione del contraddittorio, in considerazione delle difese che il contribuente abbia dimostrato di poter proporre nella fase amministrativa, avrebbero condotto ad un diverso risultato dell’accertamento, a lui favorevole (cfr. Cass sez. VI -V, 25.1.2017, n. 1969; Cass. sez. V, 15.1.2019, n. 702; Cass. sez. V, 30.6.2021, n. 18413).
3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, perché proceda a nuovo esame sulla scorta dei principi enunciati, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5.6.2025.