Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2266/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO COGNOME RAGIONE_SOCIALE TOSCANA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede distaccata di LIVORNO n. 401/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I contribuenti hanno formulato impugnazione cumulativa delle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della Riscossione per conto del Consorzio, aventi ad oggetto il contributo di bonificaidraulico per gli anni 2013 -2014 -2015, relativamente ad una pluralità di beni ubicati nelle province di Pisa e di Livorno, nei comuni di Riparbella (Pi) e Cecina (Li), chi edendo l’annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi: i) carenza di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990; ii) illegittimità delle cartelle per carenza di potere limitatamente alle annualità 2014 e 2015; iii) in subordine e nel merito: infondatezza delle pretese; iv) onere probatorio a carico dell’Ente; v) in via ancora subordinata: prova presuntiva ex art. 2729 c.c. di illegittimità del tributo. Ha resistito il Consorzio.
La C.T.P. di Livorno ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite, con sentenza n. 261/01/2018 depositata il 6 luglio 2018, nei cui confronti i contribuenti hanno formulato appello, deducendo: i) carenza di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990; ii) illegittimità per carenza di potere; iii) infondatezza delle pretese; iv) onere probatorio a carico dell’Ente; v) prova presuntiva ex art. 2729 c.c. di illegittimità del tributo. Si è costituito il Consorzio anche nel giudizio di appello. Nel corso di tale giudizio, introdotto in forma cartacea, hanno depositato memoria in forma telematica.
Con sentenza n. 401/10/2020, depositata 1’11/6/2020, la C.T.R. della Toscana, sez. staccata di Livorno, ha rigettato il ricorso, condividendo il principio secondo cui il giudizio tributario, una volta iniziato con modalità cartacee o telematiche, deve proseguire con le stesse modalità per tutti gli atti successivi, e rilevando la insufficienza delle allegazioni probatorie dei contribuenti. La CTR ha inoltre evidenziato che gli immobili dei ricorrenti sono interessati dai
corsi d’acqua oggetto di manutenzione e che la relazione tecnica dell’Ente impositore aveva confermato il beneficio diretto e specifico derivante dall’attività svolta, sicché l’obbligo di contribuzione e l’onere probatorio erano stati correttamente assolti, avendo comportato benefici per gli immobili: la presunzione di beneficio deriva dall’inserimento nel Piano di classifica, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei contribuenti ed il Consorzio aveva ampiamente dimostrato di aver effettuato interventi di manutenzione. Infine, la CTR ha ritenuto che le cartelle contenessero tutti gli elementi necessari per consentire ai contribuenti di controllare la correttezza dell’imposizione ed infondata la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il Consorzio aveva dimostrato lo svolgimento degli interventi e i benefici per gli immobili, concludendo che l’individuazione del beneficio e l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuzione assolvono l’Ente impositore da ogni ulteriore onere probatorio.
Avverso la suddetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a n. 6 motivi (rubricati come eccezione preliminare più cinque motivi), cui ha resistito con controricorso il consorzio.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (rubricato come eccezione preliminare), in via preliminare, si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.14,comm i 14 e 14 ter della Legge n. 246 del 2005 e del D.l gs. n.179 del 2009, in relazione all’art 21 -septies della legge 241/90 come introdotto dalla legge n.15/2005 ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c. Vi sarebbe difetto assoluto di attribuzione, atteso che l’art. 21 del r.d. 13.2.1933, n. 215, che conferiva ai
consorzi di bonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, è stato abrogato dal 16.12.2010, mentre l’Agente della Riscossione ha fatto ricorso a tale istituto.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato come primo), le parti ricorrenti contestano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art.860 c.c., agli artt. 10 e 11 del R.D. n.215/1933, agli artt. 8,15,16,18 e 33 L.R.Toscana 34/94, alla nuova disciplina dei Consorzi di cui alla L.R.Toscana n.79/12, ed in particolare agli artt. 4, 26 e 33 ss L.R.T.79/92; agli artt. 24,57,58 e 61 Digs 546/92 e 345 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
2.1. La CTR ha ritenuto che, poiché il processo era iniziato in forma cartacea, tutti gli atti successivi, compresa la memoria illustrativa in appello, avrebbero dovuto essere depositati nello stesso modo. I ricorrenti affermano invece che, dopo il 1° luglio 2019, il processo telematico è diventato obbligatorio. Pertanto, il deposito telematico della memoria illustrativa tramite SIGIT sarebbe stato non solo ammissibile, ma necessario.
Con il terzo motivo di ricorso (rubricato come secondo), si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 860 c.c., agli artt. 10 e 11 del R.D. n.215/1933, agli artt. 8,15,16,18 e 33 L.R. Toscana 34/94, alla nuova disciplina dei Consorzi di cui alla L.R. Toscana n.79/12, ed in particolare agli artt. 4, 26 e 33 ss L.R.T.79/92; artt. 24,57,58 e 61 Digs 546/92 e 345 c.p.c.
3.1. I ricorrenti sostengono di aver contestato “in modo specifico” il contenuto e la legittimità degli atti amministrativi (perimetro di contribuenza e piano di classifica) producendo perizie tecniche e documenti, determinando così l’inversione dell’onere della prova a carico del Consorzio ed eccepiscono che il Consorzio non ha delimitato il perimetro di contribuenza all’interno del comprensorio, ma ha fatto coincidere i due, in violazione dell’art. 15 c.2 della L.R.
Toscana 34/94: tale mancanza di delimitazione, secondo i ricorrenti, comporta l’illegittimità della pretesa impositiva.
3.2. La mancata adozione o approvazione del Piano Generale di Bonifica ( ex art. 8 L.R.T.) costituisce una contestazione implicita della legittimità del Piano di Classifica, che ne presuppone la necessaria esistenza e, in presenza di specifiche contestazioni, l’onere della prova dell’esistenza delle opere e del vantaggio diretto e specifico arrecato ai fondi dei contribuenti, ricadrebbe sul Consorzio.
Con il quarto motivo di ricorso (rubricato come terzo), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 Legge 212/2000; dell’art. 3 legge 241/90 con riferimento all’art. 3 e 24 Cost. ed ai canoni ermeneutici di cui al Preambolo della L.R. Toscana n.79/2012 ed in particolare al punto 17 lett, a) e C).
4.1. I ricorrenti sostengono che le cartelle di pagamento, essendo l’unico atto notificato e non essendo precedute da alcun avviso, presentano un difetto assoluto di motivazione, in quanto si limitano a richiamare genericamente la legge n. 79/2012 e gli atti generali vigenti, e ad elencare i beni immobili oggetto del contributo, senza specificare il tipo di interventi effettuati e la misura del vantaggio arrecato, mentre dovrebbero analiticamente indicare: la tipologia dell’intervento; l’individuazione del beneficio concreto, diretto e specifico conseguito; la natura, l’entità e l’epoca delle opere che avrebbero beneficiato l’immobile; il totale lordo della spesa sostenuta o da sostenere e ripartire tra i consorziati; la quota parte (al netto di contributi pubblici) dell’ammontare imponibile della spesa da ripartire; il totale degli immobili assoggettati alla contribuzione; la quota parte a carico del contribuente; la tipologia del beneficio (se derivante da opere di bonifica o manutenzione idraulica); se vi è stato un intervento pubblico diretto da parte della Regione o della Provincia, che avrebbe comportato una riduzione del contributo
Con il quinto motivo di ricorso (rubricato come quarto), si deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. con riferimento alla Legge Regionale della Toscana n.79/2012, capo V, disciplina transitoria artt.33,33bis ,35,37,38 e 38bis , violazione e falsa applicazione delle predette norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3) o c.p.c.
5.1. In particolare, deducono l’omessa pronuncia della CTR su specifiche eccezioni e sulla violazione delle disposizioni transitorie della L.R. Toscana n. 79/2012, sostenendo che il Consorzio non aveva il potere di iscrivere a ruolo i tributi per gli anni 2014 e 2015 e che le cartelle di pagamento sono quindi viziate da nullità, in quanto l’art. 33 prevede che i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 siano emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della legge e che il commissario emetta i ruoli per il 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica, mentre non sarebbe prevista alcuna ulteriore disposizione per i ruoli degli anni 2014 e 2015: poiché il nuovo Piano di classifica è stato approvato solo nel dicembre 2016, i contribuenti sostengono che nel periodo transitorio il Consorzio non fosse autorizzato all’iscrizione a ruolo dei tributi 2014 e 2015.
5.2. Con memoria successivamente depositata ha ribadito che il giudice nella sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su altre eccezioni sollevate dai ricorrenti in primo grado e riproposte in appello , affermando che ‘Ogni diversa questione di rito e di merito deve ritenersi assorbita nelle considerazioni sopra esposte’. Ha quindi violato l’art. 112 c.p.c. trattandosi di questioni di merito eccepite sia in primo che secondo grado idonee a poter decidere il giudizio.
Con il sesto motivo di ricorso (rubricato come quinto), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. ed all’art. 2927 c.c. , in relazione all’art
360 c.1 n. 3 c.p.c. I ricorrenti contestano che la CTR, similmente a quanto affermato nel quarto motivo, abbia omesso di pronunciarsi su altre eccezioni di merito sollevate sia in primo che in secondo grado, dichiarando che tali questioni sono assorbite dalle altre considerazioni. Viceversa, qualora si ritenesse che l’onere di provare l’illegittimità del tributo spetti a loro, la CTR avrebbe dovuto comunque rilevare la sussistenza di una prova presuntiva ex art. 2927 c.c. dei fatti estintivi della pretesa contributiva. In particolare, i ricorrenti ripropongono una serie di elementi che, nel loro insieme, costituiscono una prova presuntiva dell’inesistenza dei benefici o delle opere di bonifica e/o manutenzione idraulica da parte del Consorzio.
Per il principio della ragione più liquida (Cass. 06/06/2023, n.15893; Cass. 09/01/2024, n. 693) deve essere preventivamente analizzato il secondo motivo (rubricato dal ricorrente come primo motivo).
Tale motivo è fondato.
8.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti (Cass. 23/01/2019, n. 1717 (Rv. 652287 – 01)), e, soprattutto, che
‘L’obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste, quindi, soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio , ma non riguarda anche l’ipotesi dell’utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio ‘ (Cass. 21/11/2022, n. 34224).
Il giudice del gravame doveva invero attenersi al principio che l’inammissibilità del deposito di atti per violazione della uniformità del deposito in forma cartacea e telematica nei diversi gradi del giudizio ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 163/2013, si applica soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio , ma non riguarda anche l’ipotesi dell’utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio, e, anche alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU ( NOME Lucas c. Francia; Patricolo c. Italie; Stichting Landgoed Steenbergen e altri c. Paesi Bassi ), trova comunque un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell’atto depositato.
9.1. Del resto, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU, NOME Lucas c. Francia , n. 15567/20, §§ 4647, 9 giugno 2022; Corte EDU, NOME e altri c. Italia , 23 maggio 2024, n. 37943/17 e altri 2; Corte EDU NOME Landgoed Steenbergen e altri c. Paesi Bassi , n. 19732/17, § 50, 16 febbraio 2021), le tecnologie digitali possano contribuire a una migliore amministrazione della giustizia, ma deve pur sempre esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito.
9.2. Si deve conseguentemente favorire una interpretazione che tenda a preferire la decisione nel merito, piuttosto che la definizione in rito, laddove l’uso del mezzo tecnologico abbia comunque garantito il raggiungimento dello scopo, risolvendosi altrimenti in un formalismo inutile e sproporzionato.
9.3. Nella fattispecie la memoria dichiarata inammissibile per la irregolarità delle forme di deposito conteneva, inoltre, anche una relazione del geometra relativa a considerazioni sui fatti sottostanti la controversia e l’eccezione di inesistenza e nullità per intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 (e perciò della legittima iscrizione a ruolo ed esecutività delle cartelle esattoriali impugnate,) non analizzati dal giudice del gravame per l’inammissibilità dichiarata. L’atto aveva infine anche raggiunto il proprio scopo, senza lesioni del diritto di difesa.
9.4. Considerato che nel momento della notifica del ricorso tributario in primo grado non era in vigore l’obbligo del processo tributario telematico e, perciò, il ricorso cartaceo era ammissibile, e che in ogni caso era stato raggiunto lo scopo, deve quindi ritenersi che la CTR abbia fatto malgoverno della norma in questione.
9.5 . Ne consegue l’accoglimento del motivo e, stante la necessità di valutazione della documentazione la cui valutazione è stata omessa, la cassazione con rinvio.
All’accoglimento del secondo motivo di ricorso (rubricato in ricorso come primo) segue la cassazione del rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sede distaccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.