Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6173 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6173 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12228/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore NOME elettivamente domiciliata a Frattamaggiore presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale a INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Curatori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dott. NOME COGNOME;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 10706 del 2016, depositata il 29 novembre 2016, notificata il 5.4.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente RAGIONE_SOCIALE dell’estratto di ruolo relativo a numerose cartelle esattoriali emesse per l’omesso versamento di imposte e tributi tra il 2005 ed il 2010.
La CTP di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la società aveva proposto appello lamentando, in particolare, di non aver avuto comunicazione della fissazione dell’udienza di trattazione , almeno trenta giorni prima, in violazione dell’art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992. Nel corso del giudizio di appello, a causa del fallimento della società ricorrente, era stata dichiarata l’interruzione del giudizio , che era stato, poi, riassunto, nell’inerzia del Curatore, dalla società debitrice in perso na del liquidatore NOME COGNOME.
La CTR di Napoli aveva accolto l’appello e ritenuto la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio in relazione alla mancata comunicazione alla ricorrente della data dell’udienza di trattazione nel termine stabilito dall’art. 31 d. lgs n. 546 del 1992, rimettendo gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 59 lett. b) d. lgs. 546 del 1992.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, mentre
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore si sono difesi depositando il controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 277 c.p.c. nonché degli articoli 43 legge fallimentare, 305 c.p.c. e 43 d. lgs. n. 546 del 19 92 per l’omessa pronuncia da parte della CTR sull’eccezione preliminare di estinzione del giudizio a seguito della tardività della riassunzione in relazione al termine perentorio stabilito dall’art. 305 c.p.c.
Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, la dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 24 luglio 2015, aveva determinato, ai sensi dell’art. 43 della legge fallimentare, l’immediata interruzione del giudizio che era stato riassunto solo il 23 maggio 2016, dopo la dichiarazione di interruzione all’udienza del 18 marzo 2016, quando il termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c. era ormai decorso.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L ‘error in procedendo consistente nel l’omessa pronuncia non è, infatti, configurabile in relazione a questioni processuali che possono solo essere fondate o meno sulla base della disciplina del processo.
1.3. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento e ciò non si verifica se la decisione adottata implica il rigetto dei motivi non esaminati perché incompatibili con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 3756 del 2013, Cass. n. 29191 del 2017; Cass. 16703 del 2022) o se l’omissione riguardi una questione processuale che può solo essere fondata o meno
sulla base della disciplina processuale (Cass. n. 26913 del 2024 Cass. n. 25154 del 2018).
Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, dunque, non può dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ.. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte. (Cass. n. 321 del 2016).
1.4. Nel caso esame non sussiste la violazione della disciplina della riassunzione del processo interrotto perché, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 43 d. lgs. 546 del 1992, il termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto per la perdita di capacità processuale a seguito di fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti decorre non dalla data in cui si verifica l’evento interruttivo ma dal momento della dichiarazione di interruzione del processo da parte del giudice.
1.5. La giurisprudenza della Corte, al riguardo, è consolidata nell’affermare che « In ipotesi di apertura del fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti di un giudizio civile, l’interruzione del processo è automatica, ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d’ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell’evento interruttivo.» (Cass. 22967 del 2025; Cass. 18285 del 2024; Cass. 322 del 2024). Precisa la Corte che « Invero l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, stabilisce che il termine della riassunzione decorra ‘da quando è stata dichiarata l’interruzione’. La norma, quindi, è di generale applicazione per tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla nat ura automatica o meno della causa d’interruzione (e dunque, ad
esempio, con gli effetti di cui all’art. 298 cod. proc. civ.), né in particolare con quanto stabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente detta una regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina il dies a quo del term ine per riassumere. Disciplina che senz’altro impone in ogni caso al giudice tributario di rilevare con espresso provvedimento l’intervenuta interruzione del processo a seguito del fallimento (fermi restando, si ripete, gli effetti fin dalla data del verif icarsi dell’evento). » (Cass. 22967 del 2025).
1.6. Nel caso di specie, come emerge dalla narrativa dei fatti di causa svolta in ricorso, la riassunzione del processo è intervenuta il 23 maggio 2016, dopo la dichiarazione di interruzione all’udienza del 18 marzo 2016, quindi, entro il termine semestrale stabilito dall’art. 305 c.p.c. e l’estinzione del giudizio prospettata dalla ricorrente non si è, pertanto, verificata.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 277 c.p.c. nonché dell’art. 43 della legge fallimentare, per l’omessa pronuncia da parte della CTR sull’ eccezione di mancanza di legittimazione processuale del legale rappresentante della società fallita. Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, sulla base della previsione dell’art. 43 della legge fallimentare, nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento può stare in giudizio solo il curatore mentre la società debitrice perde la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti patrimoniali compresi nel fallimento.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Per le ragioni già esposte, anche in questo caso, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, trattandosi del mancato esame di una questione meramente processuale.
2.3. Neanche sussiste, però, la violazione dell’art. 43 legge fallimentare dal momento che nell’ambito del diritto tributario la perdita di capacità processuale del fallito non è assoluta. Il fallito resta, comunque, il soggetto
passivo dell’obbligazione tributaria , esposto ai riflessi anche di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell’atto impositivo , che è eccezionalmente legittimato ad impugnare nell’inerzia degli organi della procedura.
Afferma, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che « l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e RAGIONE_SOCIALE attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori.» ( Cass. n. 9434 del 2014; Cass. 5392 del 2016; Cass. n. 34520 del 2019; Cass. n. 11287 del 2023).
2.4. Nel caso di specie, nell’inerzia del fallimento che non ha inteso riassumere il processo sussiste, quindi, la legittimazione processuale della società debitrice a coltivare, nel suo interesse, l’impugnazione dell’atto impositivo.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR erroneamente ritenuto la nullità del procedimento in relazione ad una violazione del termine per la comunicazione della data dell’udienza di trattazione che non aveva a rrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa della parte, la quale avrebbe, comunque, potuto depositare memorie difensive e partecipare all’udienza di discussione.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Nel processo tributario, infatti, l’inosservanza del termine dilatorio previsto dall’art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992 comporta, in ogni caso, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. La giurisprudenza della Corte, al riguardo, è consolidata nel senso che « Nel processo tributario il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell’udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa anche se ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 59 del d. lgs. 546 del 1992 .» (Cass. n. 15866 del 2025).
3.3. Nel caso di specie, dunque, la CTR non ha errato a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ma a rimettere la causa al giudice di prime cure con un provvedimento che la ricorrente non ha, però, censurato.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nel rapporto tra la ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE; devono, invece, essere compensate nel rapporto tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE che si è difesa aderendo al ricorso e n on devono essere regolate nel rapporto tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico della ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 7800 oltre a euro 200 per esborsi e al 15% per spese generali ed oneri di legge. Dichiara le spese integralmente compensate tra la ricorrente RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.2.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME