Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12498 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
COGNOME NOME
-intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 7498/2015, depositata in data 23/07/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Irpef
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5529/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– ricorrente –
contro
Rilevato che
l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento ai sensi dell’art. 41 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui recuperava a fini Irpef per l’ anno 2006 reddito imponibile nei confronti di NOME COGNOME, che nell’anno in questione aveva omesso la dichiarazione dei redditi, in presenza di dati provenienti dai sostituti di imposta RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-la CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso;
la CTR della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, ritenutane l’ammissibilità , accoglieva in parte l’appello, ritenendo l’accertamento infondato in relazione ai redditi corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto la società era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese dal 13/04/1989;
contro
tale sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, in base a tre motivi;
non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME,
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), la ricorrente deduce violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. ci v., dell’art. 61 d. lgs. n. 546 del 1992 nonché omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , avendo la CTR deciso con motivazione apparente le due eccezioni di inammissibilità dell’appello (per difetto di specificità e per divieto di produzioni nuove) e omesso di pronunciarsi sulle medesime.
Col secondo motivo deduce omesso esame di elementi istruttori, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 5 ) cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 )
cod. civ. lamentando che la CTR abba omesso di esaminare gli elementi documentali prodotti della difesa erariale che smentivano il dato falso della cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), deduce contrasto di giudicati e violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione alla sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2005 che aveva deciso la medesima questione in senso favorevole all’ufficio, confermata dalla CTR di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1351/2014 depositata in data 11/02/2014 e passata in cosa giudicata in data 26/09/2014.
2. Il primo motivo è infondato.
In primo luogo, va esclusa ovviamente l’omessa pronuncia poiché le due eccezioni di rito sono espressamente state decise, come evidenziato dalla stessa ricorrente.
Si deve evidenziare poi che, se anche la motivazione della CTR sulle due eccezioni è apodittica, ciononostante essa può essere integrata da questa Corte, poiché la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo , quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti
di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., Sez. U., n. 2731/2017).
Nel caso di specie entrambe le eccezioni sono infondate.
In ordine all’ammissibilità dell’appello che ripropone quanto già esposto nel ricorso introduttivo (in tali termini risulta formulata l’eccezione erariale come riportata nel ricorso) , per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass. n. 20379/2017; Cass. n. 707/2019; Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 27496/2020; Cass. n. 3443/2021; Cass. n. 6596/2021; Cass. nn. 6850 e 6852/2021; Cass. nn. 14562 e 14582/2021; Cass. n. 14873/2021). Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente. Nel processo tributario vige, quindi, il principio del carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís , Cass. n. 3064/2012; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 23532/2018).
In merito all’ammissibilità di nuovi documenti in appello, poi, per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in
forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodrom ica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Con la precisazione che ciò vale anche in riferimento ai documenti prodotti irritualmente in primo grado (Cass. n. 24398/2016; Cass. n. 5429/2018) ed anche con riferimento alle produzioni della parte rimasta contumace in primo grado (Cass. n. 29568/2018; Cass. n. 17921/2021). Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa d.lgs. n. 220/2023, applicabile (art. 4) ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
3. Il secondo motivo è inammissibile, in entrambe le censure formulate.
In relazione alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., per consolidato orientamento di questa Corte essa si configura solo nel caso in cui il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non ove si contesti l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE
prove non legali da parte del giudice del merito (Cass. n. 21397/2023; Cass. n. 15684/2023; Cass. n. 27270/2021; Cass. n. 8007/2019) e nel caso di specie la CTR non ha affatto alterato il regime dell’onere della prova.
In secondo luogo, l a dedotta violazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile in quanto la CTR ha espressamente ritenuto prevalente il dato formale della avvenuta cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed espressamente evidenziat o che l’amministra zione al di là del dato indiziario rinveniente dall’AT, comunque contraddetto dal la denuncia presentata dal contribuente, non aveva fornito elementi di riscontro dell’esistenza in vita della società ; è principio consolidato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (Cass. n. 11892/2016).
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Cass., Sez. U. n. 226/2001 ha affermato (in motivazione) che l’eccezione di giudicato non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, mentre non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità (in senso conforme Cass. n. 9050/2001; Cass. n. 10977/2001; Cass. n. 5689/2003; Cass., Sez. U., n. 1416/2004). Principio che è stato riaffermato da Cass., Sez. U., n. 13916/2006, che proprio in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla
conclusione del giudizio di merito, ha osservato (v. punto 2.5 della citata sentenza) che rimane ferma l’affermazione fatta nella già richiamata sentenza n. 226 del 2001 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, circa il fatto che l’eccezione di giudicato non possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità. In tema il principio è ribadito da Cass. n. 21170/2016 e, in motivazione, da Cass. n. 25863/2022. La rilevabilità di ufficio del giudicato – interno o esterno – anche in sede di legittimità, postula infatti che risulti chiaramente dagli atti del giudizio di merito, essendo ammissibile nel giudizio di legittimità ma solo nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. n. 28247/2013; Cass. n. 16675/2011; Cass., Sez. U., n. 26041/2010).
Emerge, in fatto, che la sentenza della CTR sia passata in cosa giudicata in data 26/09/2014 e quindi nel corso del giudizio di merito, conclusosi con sentenza pronunciata in data 18/06/2015, data dell’ultima udienza .
5. Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è a provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimato.
Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.