Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11711/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 10683/2016 depositata il 28/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 410/2015 della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che ne aveva respinto il ricorso proposto nei confronti della cartella di pagamento con cui veniva richiesto il versamento di complessivi euro 56.180,00 per Irpeg, Ilor e relativi interessi e compensi di riscossione per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 a seguito della sentenza n. 832/2011 emessa
dalla Commissione tributaria centrale -Sezione di Napoli depositata il 21/02/2011.
La CTR, nella parte che qui rileva, rigettava implicitamente l’eccezione dell’Amministrazione di inammissibilità, per “novità”, del motivo di appello con cui si denunciava la duplicazione di imposta conseguente, secondo la prospettazione della società contribuente, alla trattenuta operata su un rimborso chiesto dalla società, in tesi corrispondente alle somme oggetto della sentenza e della conseguente cartella di pagamento impugnata.
I giudici di appello, infatti, esaminavano e ritenevano fondata nel merito la predetta censura, per non avere l’RAGIONE_SOCIALE controdedotto, documentando la eventuale diversa natura ed origine della pretesa iscritta a ruolo.
Avverso la decisione ha proposito ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi.
La società contribuente è rimasta intimata, così come l’Agente per la riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 183 c.p.c.», poiché la CTR ha respinto la sua eccezione di inammissibilità, per “novità”, del motivo di appello riguardante la asserita duplicazione dell’imposta, in quanto afferente a censura non proposta con il ricorso introduttivo, ma solamente con la memoria integrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 depositata nel corso del giudizio di primo grado.
1.1. Ai fini del rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (autosufficienza, ex art. 366, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.), la ricorrente ha evidenziato che – effettivamente il ricorso introduttivo della lite non conteneva alcun riferimento alla eccezione di duplicazione dell’imposta, esplicitando motivi di
impugnazione soltanto in relazione a vizi formali dell’atto impugnato, alla prescrizione dell’azione di riscossione e alla dedotta inesistenza del debito tributario.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 39 DPR n. 600/1973» per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente la duplicazione di imposta in oggetto.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
3.1. È orientamento consolidato di questa Corte che «Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione”» (tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22 settembre 2011).
3.2. Il Collegio ritiene altresì di dare seguito al principio di diritto per cui «Nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e
si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13742 del 3 luglio 2015; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32390 del 3 novembre 2022).
La sentenza impugnata dà atto che solo con la memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, depositata in data 08/04/2015, nel corso del giudizio di primo grado, la società, dopo aver ricostruito l’origine del rimborso richiesto e la natura RAGIONE_SOCIALE somme trattenute, eccepiva la duplicazione della richiesta di pagamento e degli interessi.
4.1. Non è dubbio che la contestazione in esame debba considerarsi “nuova’ rispetto ai motivi formulati con il ricorso introduttivo e come tale non proponibile quale motivo di appello nel giudizio di secondo grado.
4.2. Il giudice tributario di appello, fondando la propria decisione su tale eccezione, non si è attenuto ai principi evocati.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame RAGIONE_SOCIALE questioni ritenute assorbite dal giudice di appello, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2024.
La Presidente
NOME Giudicepietro