Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/12/2025
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza n. 1384/2022, depositata il 23 marzo 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal AVV_NOTAIO.
MISURE CAUTELARI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25347/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE (P_IVA; EMAIL);
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1384/2022, depositata il 23 marzo 2022, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da COGNOME NOME, così pronunciando in riforma della sentenza di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un fermo amministrativo notificato dall’agente della riscossione in relazione a presupposte cartelle di pagamento.
1.1 – Il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha considerato che:
-l’appello andava accolto in relazione alle cartelle di pagamento presupposte, ed all’altro atto presupposto, contrassegnati dai nn. «… 097/2017/00898778/70, 097/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, CODICE_FISCALE, NUMERO_DOCUMENTO/2014/02604594/38, 097/2015/00450194/59, 097/2015/00756872/23, 097/2015/01983553/34, 097/2016/00032155/38, 097/2016/01017220/47, 097/2014/02287393/60 e 097/2012/01950033/45»;
-difatti, quanto agli atti presupposti (così contrassegnati: NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e CODICE_FISCALE), non erano «rinvenibili tra la documentazione prodotta referti di notifiche riferibili ad essi.»;
relativamente alle cartelle di pagamento (contrassegnate dai nn.: 097/2014/02604594/38, 097/2015/00450194/59, 097/2015/00756872/23, 097/2015/01983553/34, 097/2016/00032155/38, 097/2016/01017220/47), andava accolta l’ eccezione dell’appellante che aveva dedotto «la mancata ricezione della raccomandata informativa (CAD), risultando unicamente la prova della sua spedizione»;
-quanto, da ultimo, alle cartelle di pagamento n. 097/2014/02287393/60 (notificata a mani proprie in data 15.4.2013)
e n. 097/2012/01950033/45 (anch’essa notificata a mani proprie in data 13.6.2012 ) andava accolta l’eccezione di estinzione della pretesa impositiva per maturata prescrizione (triennale).
–COGNOME NOME non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi.
1.1 – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla cartella di pagamento n. 097/2014/02604594/38 sull’assunto che (quale allegato 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni depositate in appello) era stata ritualmente prodotta documentazione afferente tanto all’avviso di ricevimento della raccomandata postale inviata al contribuente, con le annotazioni appostevi dal l’agente notificatore, quanto alla raccomandata cd. informativa che -nella rilevata irreperibilità relativa del destinatario dell’atto a questi era stata inviata (e che recava sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario stesso).
1.2 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60, ed all’art. 140 cod. proc. civ., ed in relazione alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 097/2014/02604594/38, 097/2015/00450194/59, 097/2015/00756872/23, 097/2015/01983553/34, 097/2016/00032155/38 e 097/2016/01017220/47.
Assume, in sintesi, la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva correlato il perfezionamento del procedimento notificatorio (per irreperibilità relativa) alla ricezione di una raccomandata informativa quando la notificazione doveva ritenersi
perfezionata (per compiuta giacenza) col documentato invio della suddetta raccomandata informativa, seppur l’avviso di ricevimento della stessa non sottoscritto dal destinatario dell’atto.
1.3 Il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla cartella di pagamento n. 097/2010/02136511/92 assumendo la ricorrente che -venendo in considerazione una notifica diretta dell’atto a mezzo del servizio postale al giudizio era stata offerta (quale allegato 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni depositate in appello) la documentazione relativa alla notifica in questione dietro produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale (anche in questo caso sottoscritta dal destinatario).
-Il ricorso è fondato, e va accolto, anche in ragione di questioni rilevabili di ufficio.
-Innanzitutto, come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato, per un verso, l’omessa notifica di alcuni atti presupposti (tra i quali la cartella di pagamento n. 097/2010/02136511/92 investita dal terzo motivo di ricorso) e, sotto altro profilo, la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche eseguite per irreperibilità relativa in ragione della «mancata ricezione della raccomandata informativa (CAD), risultando unicamente la prova della sua spedizione» (cartelle, queste, investite dal primo e dal secondo motivo di ricorso).
3.1 -Orbene, il primo ed il terzo motivo di ricorso, – rispetto ai quali l’RAGIONE_SOCIALE (anche operandone la riproduzione in ricorso) dà conto tanto della sede di produzione degli atti di notifica quanto del relativo contenuto -sono fondati, e vanno accolti, considerato che ne risulta, in effetti, l’omesso esame e, per vero, in via pregiudiziale, la stessa omessa ricostruzione del contesto notificatorio, avuto riguardo, in specie, alle modalità della notifica (eseguita direttamente dall’agente
della riscossione ovvero a mezzo di agente notificatore, messo o ufficiale giudiziario) dalla cui identificazione consegue, poi, lo stesso règime notificatorio che, per la notifica diretta, postula (solo) il rispetto della disciplina posta dal regolamento postale (v., ex plurimis , Cass., 19 novembre 2021, n. 35616; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
-L’esame del secondo motivo di ricorso rimane assorbito nei seguenti rilievi.
4.1 -Per come risulta dalla gravata sentenza, la questione di nullità accolta era stata proposta nel giudizio di appello e, nello specifico, in una memoria depositata ex art. 32 D.Lgs. 546/92, a fronte della originaria deduzione di omessa notifica degli atti presupposti dalla iscrizione del fermo amministrativo.
4.2 – Va, quindi, rimarcato che, come rilevato dalla Corte, la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato (così come emergente dallo stesso ricorso introduttivo della parte) non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto 2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
Quanto, difatti, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce
eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, – proposizione ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALE altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
4.3 -Come, poi, la Corte ha avuto modo di statuire in tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile ratione temporis ) è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., 13 settembre 2013, n. 20978).
Arresto, questo, che è stato avallato dall’orientamento interpretativo RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte secondo il quale, in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni ” fondanti ” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172).
E, alle cennate questioni fondanti, le SS.UU. hanno ricondotto (proprio) le decadenze verificatesi per effetto RAGIONE_SOCIALE spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione.
4.4 -E’, poi, ben vero che (nel testo tutt’ora vigente) il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, preclude la proposizioni in appello di domande ed eccezioni nuove ma, tenuto conto (anche) della successiva disposizione di cui all’art. 61 , -secondo la quale «Nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.», – deve ritenersi consentita la
proposizione di motivi aggiunti (anche) nel giudizio di appello a fronte, così come nella fattispecie, di documenti prodotti (solo) in tale sede.
E, del resto, il legislatore della riforma processuale -senza innovare , per l’appunto, la disposizione di cui all’art. 57, cit. (in tema di domande ed eccezioni nuove), – ha espressamente previsto che «Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.», così rendendo espresso un riferimento (quello relativo alla proposizione di motivi aggiunti) che, alla stregua di una lettura complessiva dei dati normativi di fattispecie, e teleologicamente orientata in funzione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), poteva già desumersi dal combinato disposto di cui agli artt. 24, 58, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.
4.4.1 -Va, difatti, considerato, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, -formulato anche con riferimento alla posizione della parte rimasta contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis , Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), – che, alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), in tema di nuove prove in appello deve darsi esclusiva applicazione al disposto di cui all’ art. 58, comma 2, d.lgs. cit. (nella formulazione vigente ratione temporis ) che ha espressamente previsto, e consentito, la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 19
dicembre 2017, n. 30537; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907).
E detta disposizione processuale trovava applicazione, nella fattispecie, in quanto il giudizio di appello era (già) pendente (e, per vero, anche definito) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, per quanto il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario») «nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera bb ), RAGIONE_SOCIALE stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo» (Corte Cost., 27 marzo 2025, n. 36).
Alla stregua, poi, di una consolidata giurisprudenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, deve rilevarsi che, se nella conformazione degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità RAGIONE_SOCIALE scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza, è però necessario che si rispetti il principio di effettività della tutela giurisdizionale, così che il limite della manifesta irragionevolezza deve ritenersi integrato laddove dalla specifica conformazione dell ‘istituto processuale consegua un sostanziale impedimento (o un’ingiustificabile compressione ) del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione (v., ex plurimis , Corte Cost., 2 dicembre 2021, n. 230; Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 225; Corte Cost., 3 marzo 2016, n. 44; Corte Cost., 23 giugno 2014, n. 182, Corte Cost., 14 dicembre 2004, n. 386).
E una siffatta irrimediabile compromissione del diritto di azione conseguirebbe, per l’appunto, dall’esercizio della facoltà processuale di produrre nuovi documenti in appello (a sostegno della dedotta
legittimità degli atti impugnati) senza consentire alla parte, che ha introdotto in giudizio l’impugnazione di detti atti tributari (nella fattispecie volti alla riscossione del tributo), di rimodulare le proprie difese (giustappunto con la proposizione di motivi aggiunti) in relazione alla produzione documentale (così) da controparte operata.
4.5 -Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di processo tributario, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 24, 58, comma 2, e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche nella disciplina previgente alla sostituzione dell’art. 58, d.lgs. cit. , doveva ritenersi consentita la proposizione in appello di motivi aggiunti di impugnazione dell’atto tributario in contestazione a fronte della produzione di nuovi documenti.».
5. -In sintesi conclusiva , l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai primo ed al terzo motivo di ricorso, ed a quanto rilevato di ufficio in tema di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE eccezioni di nullità articolate in appello, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, ed alla questione rilevata di ufficio, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME