Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 11161/2022, proposto da:
NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il quale ha eletto domicilio
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 3380/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 19 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Il 27 dicembre 2012 l’Amministrazione finanziaria notificò ad NOME un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini Irpef per l’anno 2008, maggiori redditi determinati con metodo induttivo, oltre a sanzioni.
La pretesa erariale scaturiva dal rilievo di una situazione patrimoniale (proprietà di nove immobili urbani, di un’autovettura e di quote di una società di capitali) incompatibile con il reddito dichiarato.
COGNOME impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla C.T.P. di Cosenza; il successivo appello, proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, fu accolto dalla C.T.R. della Calabria.
Con la sentenza n. 5007/2019 questa Corte annullò con rinvio la statuizione d’appello, sul rilievo del fatto che alla contribuente non era stato comunicato l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione.
In esito al giudizio di rinvio, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha nuovamente riformato la sentenza di primo grado.
Premessa l’ammissibilità dell’originario gravame erariale, i giudici d’appello hanno ritenuta erronea la statuizione nella parte in cui ha annullato l’atto impositivo per violazione del principio del contraddittorio, osservando che in sede di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte dirette è legittima l’utilizzazione della movimentazione bancaria del contribuente anche senza convocazione preventiva del medesimo; nel merito, poi, hanno ritenuto giustificata la ripresa a tassazione, in forza degli elementi presuntivi di maggiore reddito individuati dall’Ufficio.
Avverso detta statuizione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e 24 della l. n. 4/1929.
I giudici d’appello avrebbero errato nel non ritenere applicabili all’accertamento de quo le garanzie difensive del contribuente, consistenti nella redazione di un verbale di «chiusura dell’accertamento» dal quale far decorrere il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’atto impositivo.
1.1. Il motivo è infondato.
La sentenza di appello si è infatti uniformata al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, laddove -come nella specie -l’ accertamento avvenga con metodo induttivo ed non si svolga presso la sede del contribuente, il termine stabilito dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività) e l’emanazione del relativo atto impositivo, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione del menzionato accertamento (così, fra le altre, Cass. n. 2415/2021).
Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c od. proc. civ.
La ricorrente assume che la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver ritenuto insussistente il denunziato difetto di contraddittorio, avrebbe omesso
di pronunciarsi sulle sue ulteriori domande ed eccezioni, attinenti al merito della pretesa erariale.
2.1. Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, una volta statuito -con diffuse argomentazioni -sui profili formali dell’accertamento, oggetto dell’appello principale dell’Ufficio, ha deciso sul merito della pretesa erariale affermando espressamente: «in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenute assorbite le ulteriori ragioni dedotte, deve accogliere l’appello» .
In altri termini, i giudici di appello hanno ritenuto assorbite nella decisione sull’applicabilità o meno dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, «le doglianze avverso il contenuto dell’avviso di accertamento riproposte dall’appellata» (punto 3 della sentenza); ma in tal modo hanno completamente omesso di pronunziarsi sulle numerose questioni di merito oggetto di specifiche controdeduzioni in appello della contribuente, tutte riprodotte nel ricorso (pagg. 8-10), rispetto alle quali non si ravvisa alcuna portata assorbente nella pronunzia sugli aspetti formali dell’atto impositivo.
In tal senso, pertanto, sussiste la denunziata nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; in particolare, la C.T.R., nell’attribuire portata assorbente alla valutazione sulla regolarità formale dell’atto impositivo, si è discostata dalla finalità propria del processo tributario, che -connotandosi come processo di ‘ impugnazione-merito ‘, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio ( ex multis , Cass. n. 39660/2021) -impone sempre che il giudice esamini il merito della pretesa, ove ciò sia dedotto, e la riconduca, se del caso, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
3. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo per un riesame alla luce dell’indicato principio, oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.