Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33431 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott.
NOME COGNOME
-Presidente –
IMPOSTA DI REGISTRO
Dott.
LIBERATO PAOLITTO
-Consigliere –
Dott.ssa NOME COGNOME
-Consigliere-
Ud. 21/11/2023 – CC
Dott.
NOME COGNOME
-Consigliere-
Dott.ssa NOME COGNOME
–NOME. Consigliere-
ORDINANZA
sul ricorso 3356-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME
NOME, che la rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4544/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 19/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal Consigliere Relatore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 40/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad atto di compravendita immobiliare tra l’odierna controricorrente ed RAGIONE_SOCIALE, registrato in data 15/12/2015;
la società contribuente resiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente «omesso … di considerare il contenuto di un documento che, ove correttamente valutato, … avrebbe … certamente portato ad assumere una decisione diversa da quella adottata» atteso che « da tale documento (l’avviso di rettifica e liquidazione) si evince … come la valutazione degli immobili è stata effettuata dall’Ufficio utilizzando il criterio sinteticocomparativo, previsto dall’art. 51 del DPR 131/86, e non i c.d. valori medi O.M.I. »;
1.2. la doglianza è inammissibile poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era
invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014);
1.3. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invero confermato la pronuncia di primo grado, che aveva affermato quanto segue:« Nel merito … parte ricorrente ha avuto modo di controreplicare alle controdeduzioni dell ‘ RAGIONE_SOCIALE resistente specificando che l’a mministrazione, a seguito RAGIONE_SOCIALE deduzioni attoree, aveva rideterminato il valore dei box auto e dei posti auto scoperti prendendo in considerazione i valori medi OMI applicati a tale categoria nella zona C/2 semicentrale di Aprilia, e non di Latina, come indicato nell’a vviso di rettifica, e non indicando la diversa incidenza del valore attribuito ad un posto auto scoperto rispetto a quello di un box auto, rilevando, inoltre le contraddizioni esistenti nel riferire della non applicazione dei valori OMI, ma il criterio sintetico-comparativo per poi rideterminare il valore dei beni di cui alla categoria cui alla categoria C/6 applicando il valore medio OMI»;
1.4. la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento del proprio dictum , è, dunque, valsa ad integrare gli estremi di una c.d. «doppia conforme» , tale da rendere inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in forza di quanto disposto dall’art. 348-ter cod. proc. civ.;
2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per «omessa pronuncia su un motivo di appello», di seguito trascritto: « … 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 35 del d.lgs. n. 546/92 per l’omesso espletamento della funzione giudicante così come delineata nell’ambito del processo tributario volto ad una impugnazione di merito dell’atto. I Giudici hanno errato nell’annullare l’atto, venendo meno alla loro stessa funzione, come sancito con Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord. … 2106- 2018, n. 16380 ‘…dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito
sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, n. 25317 del 28/11/2014; Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014)…»;
2.2. ciò posto, la sentenza impugnata si è limitata a respingere il gravame affermando che era «stato applicato un calcolo non corretto del valore degli immobili oggetto di compravendita ove risultano siti in Comune differente da quello di riferimento ed anche una valutazione non congrua di beni quali i posti auto scoperti e i Box tra loro differenti e viziati in merito ad una mancata considerazione dell’ubicazione », confermando così la pronuncia di primo grado che aveva accolto le doglianze della contribuente annullando l ‘atto impugnato;
2.3. la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado incorre, dunque, nel vizio d’omessa pronuncia non avendo statuito sul motivo di gravame dell’Amministrazione finanziaria dianzi illustrato;
ne consegue l’accoglimento del ricorso quanto al secondo motivo, respinto il primo motivo, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame della controversia, limitatamente al motivo accolto, ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da