Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18169 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35349-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 3759/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/9/2018 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello erariale avverso la pronuncia n. 451/2016 della Commissione tributaria provinciale di Brescia con cui era stato accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale, Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria, e propone ricorso incidentale condizionale affidato a otto motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente annullato l’avviso di accertamento impugnato sostenendo che l’art. 12, comma 7, cit. sia applicabile anche agli accertamenti catastali con sopralluogo a seguito di procedura DOCFA.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La controversia in esame ha ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA (con conferma, a seguito di sopralluogo, della proposta categoria D/1 e rettifica in aumento della rendita catastale).
1.4. Ciò posto, in tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l’Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della
CDFUE, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (cfr., ex multis , Cass. n. 4752/2021, Cass.SU n. 24823/2015).
1.5. Occorre inoltre evidenziare che l’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente disciplina il procedimento di verifica fiscale presso il contribuente, prevedendo specifiche garanzie e, in particolare, il termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l’emissione dell’avviso di accertamento.
1.6. Tale disciplina, tuttavia, non si estende agli atti dell’amministrazione catastale relativi all’attribuzione, revisione o rettifica della rendita a seguito di dichiarazioni presentate tramite DOCFA, che non si configura come attività ispettiva o di verifica fiscale presso la sede del contribuente, trattandosi di procedimento amministrativo specificamente disciplinato dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio 2012, che risulta caratterizzato da uno sviluppo fortemente partecipativo, qualificato dalla proposta del contribuente su cui si innesta l’accertamento dell’Ufficio, in termini tali da garantire, nella sua stessa struttura procedimentale, il pieno contradittorio con il contribuente (cfr. Cass. n. 28472/2023 in motiv.).
1.7. Alla procedura Docfa, già disciplinata in modo tale da garantire pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all’emissione dell’atto di classamento ed attribuzione della rendita catastale, non è quindi applicabile il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
1.8. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha erroneamente annullato l’atto di classamento per violazione del suddetto termine.
2.1. Il ricorso incidentale della controricorrente, con cui si ripropongono, sotto forma di motivi di ricorso, le questioni relative agli ulteriori lamentati profili di illegittimità dell’atto impugnato, rimasti assorbiti dall’accoglimento della censura di anzi esaminata, è inammissibile.
2.2. Va ribadito infatti che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662/2023).
Va dunque accolto il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di