Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24124/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1444/2015 depositata il 11/03/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva
accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni IVA relativi al 2002, 2003, 2004 e 2005 per omessa regolarizzazione di fatture ricevute, quale consorziata, dal RAGIONE_SOCIALE con applicazione dell’IVA al 10% anziché al 20%.
Secondo l’Ufficio le fatture, relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria eseguito con riferimento ad una convenzione urbanistica in Sesto San Giovanni, in realtà si riferivano a prestazioni di servizi di natura professionale, amministrativa e ad altri acquisti ricevuti da terzi e scontavano, quindi, l’IVA secondo l’aliquota ordinaria, pari del resto a quella applicata dai cedenti i servizi e i beni acquistati.
La CTP aveva accolto il ricorso – fondato sulla qualificazione del rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e consorziate come ‘appalto/realizzazione di opera’ , in forza del quale il primo aveva eseguito le opere di urbanizzazione a favore RAGIONE_SOCIALE seconde fatturando le prestazioni con aliquota del 10%, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 127 septies tab A, parte III, d.P.R. n. 633/1972 – osservando che, stante la mancata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE , operava il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. cosicché non vi erano elementi in contrasto con la ricostruzione della RAGIONE_SOCIALE, la cui domanda doveva quindi essere accolta.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello erariale osservando quanto segue: era errata l’applicazione del principio di non contestazione nei termini proposti dalla CTP in quanto le ragioni dell’Ufficio sono condensate nell’atto impugnato che doveva essere confrontato con le difese della contribuente; era infondata l’eccezione di decadenza dell’Ufficio in relazione all’anno 2002, applicandosi la proroga biennale del termine decadenziale prevista dall’art. 10 l. n. 289/2002; era infondata la difesa della contribuente circa un’asserita inversione dell’onere della prova in
quanto l’Ufficio aveva chiaramente esplicitato le ragioni dell’accertamento con un compendio documentale « inequivocabile » e con motivazione giudicata adeguata già dai giudici di prime cure. Operando il RAGIONE_SOCIALE, nei rapporti con le consorziate, in forza di un rapporto di mandato senza rappresentanza e secondo il principio del ribaltamento dei costi, ha aggiunto la CTR, il trattamento fiscale doveva essere il medesimo sia nei rapporti tra terzo e mandatario sia tra quest’ultimo e il mandante, potendosi altrimenti creare, come nel caso in esame, un indebito credito IVA; sussistevano, quindi, i presupposti per la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture di cui all’art. 6 comma 8 d.lgs. n. 471/1997 né vi era alcuna incertezza riguardo alla portata e all’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie invocate dall’Ufficio.
Avverso questa pronunzia la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione fondato su sette motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c. in quanto la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, che non si era costituito in primo grado, rinunciando così al diritto di contestare quanto dedotto dalla ricorrente su cui, trattandosi di fatti non contestati, doveva poggiare la decisione come correttamente inteso dal giudice di prime cure.
1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
1.2. Non è chiaro quale sia l’errore di diritto in cui sarebbe caduta la CTR, che si è limitata, in sostanza, ad applicare un principio pressoché consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della
richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato » (Cass. n. 16984 del 2023; Cass. n. 19806 del 2019; Cass. n. 12287 del 2018; Cass. n. 2196 del 2015).
1.3. La doglianza, poi, è infondata laddove sembra significare che, non essendo stato contestato quanto dedotto dalla ricorrente, il giudice avrebbe dovuto accogliere le ragioni di questa ovvero fondare sulle deduzioni della ricorrente (e solo su quelle) la sua decisione, come aveva fatto la CTP. Va precisato, da un lato, che la non contestazione, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 (a seguito della l. n. 69 del 2009, art. 45 comma 14) a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell’acquisizione del fatto non contestato, si riferisce, cioè, ai fatti affermati a fondamento della domanda o dell’eccezione ma non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (« Tradotto in concreto, l’affermato principio della non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile (il c.d. significato) », Cass. n. 2196 del 2015). D’altro lato, l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati e rispetto al quale si svolge la linea di difesa del ricorrente; pertanto, la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, ma entro quei limiti il giudice resta libero di apprezzare liberamente, secondo quanto stabilito dall’art. 116 c.p.c., anche gli elementi di fatto contenuti nell’avviso di accertamento e non specificamente contestati dal ricorrente.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2697
c.c. in quanto la CTR aveva indebitamente posto a carico della contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa che incombono, invece, sull’Amministrazione.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi in affermazioni astratte in un contesto in cui la CTR aveva affrontato la questione, osservando che non vi era stata alcuna inversione RAGIONE_SOCIALE regole probatorie, in quanto l’Ufficio aveva ancorato le sue determinazioni su un « compendio documentale inequivocabile (le fatture emesse dal RAGIONE_SOCIALE e il p.v.c. dell’11 dicembre 2006 ) ».
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, 49, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992, in quanto la CTR aveva omesso di svolgere una propria autonoma valutazione degli elementi di causa, limitandosi ad aderire alla ricostruzione dell’Ufficio.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo
apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
3.3. In questo caso la sentenza attinge pienamente il minimo costituzionale, come si desume dalla superiore espositiva, avendo motivato sui punti in contestazione in maniera intelligibile, quanto all’iter logico giuridico seguito, tenuto presente oltretutto che il Giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi difensivi dedotti ma a motivare sulle ragioni che fondano la sua decisione (Cass. n. 12131 del 2023).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR omesso di considerare « una serie di circostanze » (non indicate) che avrebbe condotto ad una diversa qualificazione della posizione del RAGIONE_SOCIALE (non come mandatario senza rappresentanza ma come appaltatore RAGIONE_SOCIALE opere affidate dalle consorziate).
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la censura deve riguardare un fatto storico, principale o secondario,
ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017), senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite nel corso del relativo giudizio ( ex multis , v. Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 5795 del 2017); in questo caso non si indica alcun preciso accadimento materiale il cui esame sarebbe stato omesso ma si sollecita, in sostanza, la rivalutazione dell’intero compendio probatorio in vista di una differente qualificazione della fattispecie.
5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 3 l. n. 212/2000, art. 6 comma 5 bis d.lgs. n. 472/1997 nonché dei principi elaborati dalla Corte di giustizia in tema di neutralità, effettività e proporzionalità dell’IVA, laddove la CTR aveva ritenuto « inconferente » il fatto che, considerate complessivamente le posizioni del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE consorziate, non vi era stato alcun danno erariale; secondo la ricorrente, dalle fatturazioni eseguite dal RAGIONE_SOCIALE e dalla consorziata risulterebbe un credito IVA complessivamente pari al debito IVA in capo ai fornitori del RAGIONE_SOCIALE e corrispondente a quello che si sarebbe ottenuto in caso di applicazione dell’aliquota del 20%; pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 5 bis cit. nonché in forza dei principi unionali di neutralità dell’IVA e di proporzionalità della sanzione, la violazione non sarebbe punibile.
5.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Fornitori, RAGIONE_SOCIALE e consorziate sono soggetti di diritto e soggetti passivi IVA distinti, e, come osservato dalla stessa CTR, deve aversi riguardo alle singole posizioni soggettive, stante il principio di autonomia dei rapporti, ai fini IVA, che discendono dall’operazione imponibile, l’uno tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta, l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa e il terzo tra l’Amministrazione ed il cessionario, (Cass. n. 7325 del 2020; Cass. n. 4020 del 2012). In questo caso, è di tutta evidenza che il RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato gli acquisti con una aliquota del 20%, ribaltando quei costi sulla consorziata con l’aliquota del 10%, anziché del 20% come dovuto, ha conseguito una eccedenza IVA e un credito indebito, in lesione del principio di neutralità.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 10 l. n. 289/2002, laddove la CTR ha respinto l’eccezione di decadenza dal potere accertativo, con riguardo all’anno di imposta 2002, affermando l’applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento prevista d all’art. 10 cit., in quanto l’istanza di cui all’art. 9 l. n. 289/2002, presentata dalla contribuente in data 1.6.2004 per gli anni pregressi, « non concerneva la violazione contestata ». Secondo la ricorrente, la proroga è prevista, invece, in termini generali con riguardo ai contribuenti che « non si avvalgono RAGIONE_SOCIALE disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 » della l. n. 289/2002, senza distinzioni in base al tributo, e, quindi, essa non poteva essere applicata alla RAGIONE_SOCIALE che si era avvalsa di tale procedura, correttamente perfezionatasi.
6.1. Il motivo deve essere disatteso. L ‘art. 9 cit. prevede l’operatività dell a definizione automatica « per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per
l’imposta sul valore aggiunto »; con riguardo all’IVA, p erò, si è stabilita l ‘incompatibilità dell’art. 9 cit. con la normativa unionale in materia (v. Corte giust. 17 luglio 2008, causa C-132/06) con conseguente disapplicazione del condono in relazione a tale imposta (Cass. n. 11589 del 2021; Cass. n. 2915 del 2013; Cass. n. 22250 del 2011; v. anche Cass. sez. un. nn. 3674, 3676, 3677 del 2010), ciò che, peraltro, non esclude, per l’IVA , la proroga dei termini di accertamento di cui all’art. 10 , poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto ma anzi costituisce un rafforzamento dell’accertamento e della riscossione (Cass. n. 24014 del 2016; Cass. n. 17621 del 2018); in altri termini, l ‘accesso all a definizione agevolata non impedisce la proroga dei termini di accertamento relativi all’IVA , esclusa dal condono per effetto della pronuncia unionale. Su queste premesse non solo si palesa infondata la tesi della generale inoperatività della proroga dei termini di accertamento, per qualunque tributo e violazione, in caso di condono ex art. 9 cit. – che urta, in sostanza, con la ratio dell’art. 10 cit., finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell’agevolazione (Corte cost. n. 356 del 2008) -ma risulta inficiata la stessa ammissibilità della questione, stante la disapplicazione dell’art. 9 cit. con riferimento all’IVA .
7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472/1997 nonché dell’art. 10 comma 3 l. n. 212/2000, in quanto la CTR erroneamente non aveva rilevato l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie invocate, perché « riguardo all’inquadramento giuridico del rapporto esistente tra RAGIONE_SOCIALE e consorziate, sussiste un clima di notevole incertezza interpretativa », come confermato da risoluzioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE che non escludono la possibilità di qualificare il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati, laddove la prima fornisca ai secondi un servizio complesso e strutturato che esula dal semplice ribaltamento dei costi, non come mandato senza rappresentanza ma come appalto (si citano risoluzione 23.7.2007 n. 176/E, e risoluzione 10.10.2008 n. 380/E).
7.1. Il motivo è inammissibile.
7.2. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (Cass. n. 440 del 2015; Cass. n. 17195 del 2019; Cass. n. 4031 del 2012); l’incertezza normativa, inoltre, deve essere riferibile non già ad un contribuente generico o professionalmente qualificato o all’Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 4394 del 2014; Cass. n. 23845 del 2016; Cass. n. 3108 del 2019). In questo caso la situazione di incertezza dedotta non riguarda tanto le norme, men che meno quelle tributarie, quanto l’interpretazione della concreta regolamentazione negoziale e la qualificazione dello specifico rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e consorziate (mandato o appalto).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.