Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29052 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17232/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Londra, Inghilterra, rappresentato da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile apostillata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE
DINIEGO RIMBORSO
Stato, presso i cui uffici in Roma è ex lege domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘ABRUZZO n. 642/2020, depositata in data 15/12/2020;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), soggetto senza scopo di lucro residente fiscalmente nel Regno Unito, percepì, nei periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006, dividendi in qualità di azionista di alcune società di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tali dividendi furono assoggettati ad una ritenuta (che variava dal 15% al 12,5%) superiore a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una RAGIONE_SOCIALE residenti in Italia , per i quali nei periodi d’imposta considerati vigeva un’esenzione nella misura del 95% dell’ammontare complessivo, con conseguente abbassamento dell’aliquota effettiva all’1,65% (cioè il 33% della quota del 5% non esente).
La contribuente non residente presentò, allora, istanza di rimborso con la quale chiese la restituzione del maggiore importo versato a titolo di ritenuta pari ad euro 1.487.078,75, oltre interessi, in ragione dell’errata applicazione dell’aliquota sui dividendi ‘italiani’.
Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara.
Si costituì l’Ufficio, eccependo la decadenza dal RAGIONE_SOCIALE al rimborso a causa della tardività della relativa istanza.
La RAGIONE_SOCIALE rigettò l’eccezione di decadenza e rigettò, nel merito, il ricorso della contribuente.
La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’ Ufficio, che ripropose l’eccezione di decadenza dal RAGIONE_SOCIALE al rimborso, confermò -con la sentenza indicata in epigrafe -la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale la contribuente ha resistito con controricorso.
La contribuente ha, altresì, depositato memoria conclusionale illustrativa ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE inglese, odierna ricorrente, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Essa sostiene di avere RAGIONE_SOCIALE al rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori somme versate a titolo di ritenute sui dividendi percepiti dalle società al cui capitale partecipa rispetto a quelle che, nelle sue stesse condizioni, avrebbe versato una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel reclamare tale RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente pone alcune questioni di rilievo nomofilattico.
La prima è relativa alla portata del principio di non discriminazione di cui agli artt. 49, 63 e 65 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che impone alle legislazioni degli Stati membri di non discriminare il trattamento fiscale dei soggetti non residenti rispetto ai soggetti ‘analoghi’ residenti , e se detto principio è gerarchicamente prevalente, nel sistema RAGIONE_SOCIALE fonti, rispetto ad una convenzione bilaterale vigente tra Regno Unito e Italia che preveda una tassazione dei dividendi distribuiti al soggetto non residente in Italia in linea con le aliquote applicate al RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie.
Se si dovesse ritenere prevalente il principio di non discriminazione di diretta promanazione eurounitaria, il problema che si pone è quale sia l’oggetto dell’onere della prova in capo al soggetto non residente che pretenda di godere RAGIONE_SOCIALE stesso trattamento fiscale del soggetto residente, e cioè se esso debba dimostrare unicamente la sua ‘sovrapponibilità funzionale’ rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis , e dunque, nel nostro caso, la analogia dell’attività economica esercitata rispetto a quella esercitata o esercitabile da una RAGIONE_SOCIALE, o se debba anche, ed in quale misura ed in che modo, dimostrare la sua ‘sovrapponibilità strutturale’ rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis , intesa come analogia di forma organizzativa.
La seconda questione riguarda l’esistenza di limiti al principio di non discriminazione, e cioè, in relazione alla fattispecie di causa, se, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE stesso trattamento fiscale di cui godrebbe, coeteris paribus , la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rileva che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sia, in Inghilterra, soggetto passivo d’imposta.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente pone la questione sul perché il giudice di appello abbia affermato che la esenzione da imposte in Inghilterra (esenzione peraltro contestata dal RAGIONE_SOCIALE) lo renderebbe di per sé non equiparabile alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che invece in Italia è soggetto passivo d’imposta (seppure con aliquote ridotte).
La terza questione, posta dalla ricorrente in via di residualità logica, riguarda la qualificabilità del RAGIONE_SOCIALE come ‘ente non commerciale’ ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, vigente ratione temporis , e dell’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito imponibile gli utili percepiti (dividendi) nella misura del 95% del loro ammontare.
La rilevanza nomofilattica e la novità RAGIONE_SOCIALE suddette questioni poste col ricorso determinano la necessità che la causa sia discussa e decisa in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME