Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
Ires iva Irap -avviso di accertamento -principio di non contestazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25969/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA n. 3148/2022, depositata il 11/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE liquidazione impugnava davanti alla C.t.p. di Siracusa l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio , a seguito di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato . In particolare, l’Ufficio, a fronte della dichiarazione di una perdita di euro 30.994,00 accertava un reddito di euro 123.531,00.
La RAGIONE_SOCIALE.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso rilevando che l’Ufficio non aveva specificatamente contestato la ricostruzione analitica dei ricavi proposta dalla parte.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza e la C .t.r. della Sicilia rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado in merito alla mancata contestazione puntuale, voce per voce, della ricostruzione fatta dal contribuente.
2 . L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della contribuente che non ha speso attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Assume che la sentenza impugnata è manifestamente erronea, laddove afferma che l’Ufficio avrebbe dovuto contestare in modo specifico i criteri analitici proposti dalla parte e che, in mancanza, poteva applicarsi il principio di non contestazione.
Il ricorso è fondato.
2.1. Nel processo tributario, qualora l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dal primo (Cass. 03/09/2024, n. 23599).
Nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti RAGIONE_SOCIALE censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio (Cass. 23/07/2019, n. 19806).
Non può trascurarsi, infatti, che l’RAGIONE_SOCIALE fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto; ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal l’ art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo.
2.2. La C.t.r., ponendo a carico dell’RAGIONE_SOCIALE di contestare «voce per voce» la ricostruzione alternativa proposta dal contribuente e ritenendo che non fosse sufficiente richiamare quanto accertato dai verificatori, non si è attenuta a questi principi.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione
staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME