Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22616 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Oggetto: IVA, IRAP – preavviso iscrizione ipo- tecaria – fondo patrimo- niale – principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11105/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2568/13/15, depositata il 2.12.15 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia veniva rigettato sia l’appello principale proposto dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME sia l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2298/7/14. Con tale decisione veniva rigettato il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti avente ad oggetto il preavviso di iscrizione ipotecaria per II.DD. e IVA su un bene facente parte del fondo patrimoniale in relazione ad un credito portato da cartelle di pagamento già divenute definitive.
I contribuenti evocavano in primo e in secondo grado sia l’RAGIONE_SOCIALE che l’agente della riscossione chiedendo la declaratoria della nullità dell’iscrizione ipotecaria e, per l’effetto, di disporre la cancellazione della trascrizione di legge con esonero del conservatore dei registri immobiliare da ogni responsabilità e rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, da distrarsi. L’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE mirava a ribadire che la contestazione dei coniugi riguardava direttamente ed esclusivamente l’agente della riscossione e ribadiva l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria, sul presupposto che tutte le contestazioni dedotte in giudizio fossero relative ad attività di riscossione e non di competenza del titolare del credito fiscale.
L’ appellato agente della riscossione in via pregiudiziale ribadiva l’eccezione di difetto di giurisdizione parziale in favore dell’AGO, per essere parte dei crediti alla base della comunicazione di iscrizione di natura non tributaria. Il giudice d’appello riteneva superabile ogni ogni questione pregiudiziale e preliminare e, nel merito, accertava la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione.
Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per Cassazione i contribuenti, affidato a tre motivi, cui replicano con distinti controricorsi l’agente della riscossione e l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Col primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
1.1. Il secondo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.167 e 170 cod. civ., dell’art. 77 d.P.R. n.602/73, nonché del principio di non contestazione sancito dall’art.115 cod. proc. civ. ed applicabile al processo tributario.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi logicamente.
2.1. La prima censura fa riferimento alla questione della non contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’affermazione dei ricorrenti circa la non afferenza ai bisogni familiari dei debiti fiscali a fondamento dell’iscrizione ipotecaria e della conoscenza da parte del creditore di ciò.
Il giudice di prime cure, riporta lo stesso ricorso, ha negato la ricorrenza degli effetti discendenti dalla non contestazione della estraneità ai bisogni famigliari dei debiti tributari, affermando che « L’RAGIONE_SOCIALE, per quanto in maniera generica, ha contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni del ricorrente tra le quali era compresa quella relativa alla natura non famigliare dei debiti tributari».
Tale capo di sentenza è stato oggetto d ell’ appello dei coniugi, per essersi l’RAGIONE_SOCIALE in realtà difesa in primo grado solo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, essendo l’Amministrazione titolare del credito fiscale, sarebbe stato l’unico soggetto legittimato a contestare la prospettazione di parte. Secondo i ricorrenti, in ultima analisi, la sentenza qui impugnata sarebbe viziata per omessa pronunzia nella misura in cui non si sarebbe espressa in merito ad un motivo di gravame autonomamente apprezzabile, con conseguente nullità della pronuncia.
2.2. La seconda censura investe il capo della sentenza d’appello in cui il giudice ha accertato che «i debiti tributari iscritti a ruolo, per cui il concessionario ha notificato il provvedimento di iscrizione ipotecaria, sono afferenti all’attività lavorativa svolta dal contribuente, ed è ragionevole ritenere che i relativi proventi siano stati devoluti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, salvo prova contraria non fornita dal contribuente». I ricorrenti censurano da un lato la falsa applicazione da parte della CTR circa l’identificazione del debito tributario riveniente da attività professionale, nella parte in cui il giudice ha ritenuto dimostrato che i proventi da attività professionale fossero diretti al soddisfacimento dei bisogni familiari. Dall’altro, lamentano nuovamente, come già nel primo motivo, il fatto che l’unico soggetto legittimato a contraddire in ordine all’inerenza o meno del debito fiscale posto a base dell’iscrizione ipotecaria ai bisogni della famiglia è l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e deducono che quest’ultima non avrebbe tempestivamente contestato alcunché per smentire la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, secondo la quale «i debiti fiscali alla base della contestata iniziativa non hanno alcuna
relazione con i bisogni della famiglia ed il creditore ne era a conoscenza» (cfr. p.15 ricorso).
I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non possono trovare ingresso perché affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
3.1. Sotto un primo profilo, secondo il Collegio l’interpretazione del principio di non contestazione propugnata dai ricorrenti non è condivisibile in diritto.
È opportuna una breve ricostruzione sistemica a chiarimento. Il processo tributario è caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati. Entro questo perimetro, per condivisibile interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16984 del 14/06/2023) il principio di non contestazione di cui all’art.115 cod. proc. civ. non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato che, nel caso in esame, è la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
3.2. Il principio di non contestazione nel processo tributario, questo Collegio ritiene di dover ulteriormente precisare, non può neppure operare con riferimento agli atti sottostanti l’atto impositivo autonomamente e obbligatoriamente impugnabili ex art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, quali sono le cartelle di pagamento, divenuti definitivi perché anteriormente notificati al contribuente e da questi non tempestivamente impugnati in giudizio.
Ragionare diversamente comporterebbe un aggiramento del
3.3. Inoltre, traendo argomenti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle decisioni nn. 334707/2022 e 9732/2016, va specificato nella presente fattispecie il principio secondo il quale la non contestazione di cui all’art.115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda.
3.4. Alla luce di quanto precede viene affermato il seguente principio di diritto: « Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art.115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il
21 del d. lgs. n. 546 del 1992. » .
3.5. La decisione impugnata è conforme al principio di diritto suddetto. Premesso che il giudice di prime cure con una motivazione integralmente condivisa dal giudice di appello non ha applicato alcuna presunzione iuris tantum di destinazione dei proventi professionali ai bisogni familiari, ma ha dichiarato che il ricorrente non ha provato la natura non famigliare dei debiti che hanno portato all’iscrizione ipotecaria, il merito della questione è perimetrato dal fatto che sono ormai definitive le cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria qui impugnata. L’ an e il quantum del credito fiscale portato da tali atti definitivi e alla base dell’iscrizione ipotecaria non possono essere revocati in dubbio nel presente processo, neanche in forza del principio di non contestazione.
3.6. Inoltre, sotto un concorrente profilo di infondatezza, il Collegio osserva che n ell’atto di controdeduzioni in replica al ricorso introduttivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha preso posizione in ordine a tutte le questioni introdotte dai ricorrenti in questo giudizio nel momento in cui, costituendosi nel processo di primo grado, ha chiesto in via preliminare l’estromissione dal giudizio e «in ogni caso il rigetto del ricorso». In appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, tra l’altro, anche che gli appellanti principali non hanno prodotto documentazione comprovante la non identificazione dei debiti tributari con i bisogni della famiglia. Perciò non sussiste neppure la denunciata non contestazione.
Il terzo motivo, ex art.360 comma 1 cod. proc. civ. n.3, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.26 e 77 d.P.R. n.602 del 1973, dell’art.60 d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt.139 e 160 cod. proc. civ., nonché dell’art.7 L. n.890 del 1982 come modificato ai sensi dell’art.36, comma 2-quater D.L. n.248 del 2007 convertito in Legge n.31/2008, quanto alla statuizione della CTR in ordine alla validità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sottostanti il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
Il terzo motivo è inammissibile, per più concorrenti ragioni.
5.1. Il Collegio osserva che la censura, benché riporti il pertinente capo della sentenza d’appello, non impugna la ratio espressa dal giudice e concorrente con quella oggetto di censura, che è la statuizione di mera irregolarità della notifica per mancata spedizione di raccomandata informativa. La CTR ha formulato sulla medesima questione giudica della notificazione un’ulteriore ratio , affermando il raggiungimento dello scopo della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sottostanti l’avviso di iscrizione ipotecaria la quale, di per sé, è idonea a supportare il dispositivo della sentenza impugnata.
5.2. Inoltre, la doglianza non si confronta con la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 – 5, n. 12083 del 13/06/2016), secondo la quale in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 cod. proc. civ., l’invio di una seconda raccomandata.
Si tratta di una giurisprudenza cui merita data continuità (cfr. ad es. Sez. 6 – 5, n. 28872 del 12/11/2018) perché in tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello RAGIONE_SOCIALE.
5.3. Infine, la parte del terzo motivo che attiene all’asserita violazione dell’art.77, comma 1-bis, d.P.R. n.630/1973 sviluppata alle pagine 20 e 21 di ricorso è inammissibile poiché introduce una questione nuova, di cui la sentenza impugnata non fa menzione e che non risulta neppure sulla base del ricorso essere stata sollevata tempestivamente in primo grado e riproposta in appello.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 2.900,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito, e in favore dell’agente della riscossione in euro 2.900,00 per compensi, oltre 200 euro per spese borsuali, spese generali 15% Iva e Cpa.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 4.7.2024