Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33463 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
sul ricorso iscritto al n. 4536/2022 R.G. proposto da : GENERALE DELLO STATO . (P_IVA)
-ricorrente-
contro
SPV PROJECT 1503 SRL
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo , sede di PESCARA n. 636/2021 depositata il 30/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Parte ricorrente, per il tramite della sua procuratrice generale RAGIONE_SOCIALE, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero
di somme concesse a titolo di finanziamento (operazione rientrante nel campo di applicazione dell’lVA) tra l’originario creditore RAGIONE_SOCIALE nei confronti del debitore COGNOME NOME.
Successivamente alla registrazione del decreto ingiuntivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo ad imposta di registro – liquidata in misura fissa ex nota II dell’art.8 della Tariffa – per atti giudiziari (anno 2018) in quanto il decreto ingiuntivo sottendeva altro atto (contratto di finanziamento) soggetto anch’esso a tassazione, in quanto enunciato.
Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, la quale ha emesso la sentenza n. 533/2019, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente.
Tale decisione è stata impugnata dalla società contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale degli Abruzzi, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo che la motivazione dell’avviso fosse sufficiente, ma che il principio di enunciazione non fosse applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate in un atto, ma a condizione che l’atto enunciato sia stato posto in essere tra le stesse parti dell’atto contenente l’enunciazione stessa.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la difesa erariale, per conto della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 6 motivi.
Parte intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4 e 36 n. 4 del d.lgs. 546/92, anche con riferimento all’art. 22 del TUIR (dpr 131/86) ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., e la motivazione apparente.
La sentenza della CTR sarebbe solo apparentemente motivata.
La CTP aveva individuato l’atto enunciato nel contratto di finanziamento, in quanto titolo per ottenere il procedimento monitorio. La contribuente, tuttavia, non aveva censurato la decisione di primo grado su questo punto specifico, limitandosi a riproporre le questioni relative alla non corretta applicazione del principio di enunciazione in relazione al contratto di cessione del credito, al difetto del requisito della medesimezza RAGIONE_SOCIALE parti, e al difetto di motivazione dell’atto impugnato.
La CTR, pur affermando l’illegittima applicazione del principio di enunciazione, non avrebbe chiarito se tale affermazione si riferisse al contratto di finanziamento oppure al contratto di cessione del credito. Questa mancanza di chiarezza renderebbe la motivazione della sentenza apparente.
1.1. In effetti, la sentenza impugnata presenta tratti di sinteticità estrema, nella misura in cui non esplicita puntualmente quali atti siano stati presi in considerazione, né illustra il relativo contenuto sulla base del quale il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’enunciazione.
1.2. Tuttavia, pur a fronte di tali limiti redazionali, non può sostenersi che ci si trovi dinanzi a una motivazione meramente apparente: la sentenza, infatti, pur nella sua essenzialità, esprime comunque l’ iter logico-argomentativo seguito dal giudicante e consente di ricostruire le ragioni sottese alla decisione.
Ne consegue che non ricorre l’ipotesi di nullità per difetto assoluto di motivazione, ma semmai un profilo di essenzialità e concisione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è di per sé idoneo a integrare il vizio denunciato, in quanto l’obbligo motivazionale risulta comunque assolto.
1.3. Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 327 c.p.c., degli articoli 49, 50 e 51 c.p.c., anche con riferimento all’art. 22 del TUIR (dpr 131/86), in relazione al vizio di cui all’art. 360 c. I c.p.c. n. 3.
A parere del ricorrente, se la motivazione della decisione si riferisce alla tassazione in misura fissa, in virtù del principio di enunciazione del contratto di cessione del credito, si deve allora rilevare la violazione del principio del giudicato, atteso che la contribuente non ha impugnato in parte qua la decisione.
2.1. In sostanza, si afferma che se la sentenza impugnata dovesse riferirsi alla cessione di credito, sarebbe passato in giudicato l’accertamento compiuto dal giudice di prime cure sulla sussistenza dell’enunciazione relativamente all’operazione di finanziament o.
2.2. Deve rilevarsi che il motivo è formulato in termini ipotetici e, comunque, può ritenersi assorbito nell’esame dei successivi due motivi di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 22, d.p.r. n. 131/1986, e degli artt. 1260 , 1265 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo della società conteneva tutti gli elementi essenziali tanto dell’operazione di finanziamento quanto della cessione del credito, sicché la sentenza della CTR Abruzzo sarebbe illegittima nella parte in cui ha affermato che, ai fini della corretta applicazione dell’imposta di registro sull’atto enunciato in sede di decreto ingiuntivo, fosse necessario indicarli nell’enunciazione stessa.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 37 e 40 d.p.r. n. 131/1986 e 3 e 10 d.P.R. n. 633/1972, con riferimento agli artt. 1260, 1265 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
Rileva, in particolare, il ricorrente che ove si dovesse ritenere che la pronunzia sull’errata applicazione del principio di enunciazione investa anche il requisito della identità RAGIONE_SOCIALE parti, la decisione impugnata merita di essere cassata anche per la sostanziale violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate. Se in un unico documento ( instrumentum ) è contenuta una pluralità di atti giuridici ( negotia gesta ), l’imposta va difatti applicata a ciascun atto.
I motivi nn. 3 e 4 possono essere oggetto di esame congiunto.
Il terzo motivo risulta fondato: il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l’emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza RAGIONE_SOCIALE enunciazioni contenute nell’atto di ricorso, e richiamate per relationem , ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell’art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., 22 luglio 2024, n. 20055).
6.1. Dalla gravata sentenza non è invece dato desumere quali atti siano stati esaminati per escludere i presupposti della tassazione per enunciazione.
6.2. Anche il quarto motivo risulta fondato.
N el caso di cessione del credito, l’enunciazione deve riguardare tanto il contratto fonte del credito maturato, quanto l’atto (o gli atti) dai quali è conseguita la modificazione del lato attivo del rapporto secondo la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.).
In questo caso, pertanto, sussiste un onere di enunciazione rafforzato per ricondurre il requisito della identità RAGIONE_SOCIALE parti (dell’atto enunciato e di quello enunciante) a quella che ne è risultata vincolata in forza di vicende successive alla stipula contrattuale.
6.3. Ambedue i motivi vanno quindi accolti.
È difatti necessario un accertamento sotto tali profili, che è precluso al giudice di legittimità.
Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs . 546/92 e degli artt. 37 d.p.r. n. 131/1986 e 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Ove la CTR non avesse riconosciuta, ai fini dell’applicazione dell’art. 22 TUR, la corretta applicazione del principio di enunciazione né l’identità sostanziale tra l’originario creditore ed il soggetto che richiede il decreto ingiuntivo, allora neppure avrebbe potuto trovare applicazione il principio di alternatività IVA/Registro di cui all’art. 40 TUR, considerato che l’operazione soggetta ad IVA (in questo caso il finanziamento concesso dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE o patto di cessione del credito) non è stata posta in essere dal soggetto che ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in proprio favore.
Una volta esclusa l’enunciazione del rapporto soggetto a IVA (nella specie, il contratto di finanziamento), il giudice avrebbe dovuto coerentemente trarne le conseguenze in ordine al regime impositivo applicabile. In particolare, venuto meno il presupposto per l’applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, l’atto enunciante -ossia il decreto ingiuntivo -avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.
7.1. Le censura non merita accoglimento, visto che il principio di alternatività (con tassazione fissa) discendeva dal contenuto dell ‘atto impositivo e che il giudice del merito non avrebbe potuto disporre ultra (o extra ) petita partium .
Con il sesto motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
Nell’appello risulta contestat o, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 22 D.P.R. n. 131/1986, unicamente l’assoggettamento all ‘ imposta di registro della cessione del credito enunciata nel decreto ingiuntivo. Quindi, ad avviso del ricorrente, la CTR non poteva
annullare integralmente l’avviso di liquidazione, pur nella debenza, incontestata da parte della società contribuente, dell’imposta di registro in misura fissa sul decreto ingiuntivo. Vi sarebbe perciò violazione di legge perché ha considerato fatto non contestato passato in giudicato.
8.1. La censura è infondata: la CTR si è limitata ad accogliere il motivo di appello che era stato proposto in punto di insussistenza della enunciazione e non ha affatto annullato l’avviso di liquidazione con riferimento alla tassazione del decreto ingiuntivo.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi nn. 3 e 4, rigettati i restanti e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de ll’Abruzzo , in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo , in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/09/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO