Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9507/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2311/2016 depositata il 7 ottobre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il
quale determinava una maggiore IRES dovuta dalla prefata società per l’anno 2008, previo disconoscimento RAGIONE_SOCIALE variazione fiscale in diminuzione dalla stessa operata, per un importo di 2.903.614,01 euro, in sede di dichiarazione dei redditi relativi a quel periodo d’imposta.
Detta somma corrispondeva all’ammontare degli interessi passivi versati dalla contribuente all’istituto bancario mutuante Unicredit s.p.a. a causa del ritardo nel compimento dei lavori ad essa affidati in appalto dalla RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto l’edificazione di un complesso immobiliare da adibire a dipartimento universitario di medicina molecolare, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, posto all’interno dell’Ospedale San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Di tale ritardo l’impresa appaltatrice riteneva esclusiva responsabile la stazione appaltante, alla quale, pertanto, riaddebitava gli oneri economici sostenuti a titolo di interessi passivi, emettendo nei suoi confronti la fattura n. 4/2008 del 21 novembre 2008, pagata solamente nell’anno 2011.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 2311/2016 del 7 ottobre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, rigettava l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE parte privata.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione adottata il collegio regionale osservava che, in applicazione del principio di competenza sancito dagli artt. 2423 -bis , comma 1, n. 3) c.c. e 109, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), gli oneri finanziari di cui trattasi non potevano essere inseriti dalla contribuente fra le variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2008, trattandosi di proventi certi maturati in
quell’esercizio.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo e notificato esclusivamente all’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
1.1 Si rimprovera alla CTR di avere, sulla scorta di una parziale lettura del testo del richiamato articolo del TUIR, limitata al solo comma 5, ritenuto operante il principio di competenza con riferimento agli interessi passivi riaddebitati dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE mediante l’emissione RAGIONE_SOCIALE fattura n. 4/2008 del 21 novembre 2008 e indicati dall’odierna ricorrente nel modello UNICO NUMERO_DOCUMENTO fra le variazioni fiscali in diminuzione.
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che la stessa norma innanzi citata, al comma 1, espressamente prevede l’applicabilità dell’opposto principio di cassa quando, come nel caso in esame, non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare dei singoli componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Il motivo è infondato.
2.1 Va anzitutto notato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la CTR pugliese non ha limitato la propria attività interpretativa al solo comma 5 dell’art. 109 del TUIR, di cui non viene fatta menzione alcuna nella parte motivazionale RAGIONE_SOCIALE decisione, ma ha operato un esplicito riferimento al principio di competenza sancito dal comma 1 dello stesso articolo, evidenziandone «la centralità… quale criterio di imputazione a
periodo dei componenti del reddito d’impresa» , nonchè «l’inderogabilità» (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza, penultimo periodo).
2.2 Tanto premesso, si osserva che il collegio regionale ha deciso la controversia in linea con la stabile giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:
-in tema di determinazione del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 109 (già 75), comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili all’esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte (cfr. Cass. n. 8002/2021, Cass. n. 28671/2018), e non a quello nel corso del quale è avvenuto l’incasso materiale dei componenti positivi o il pagamento dei componenti negativi (cfr. Cass. n. 12915/2019);
-le regole fissate dal TUIR per la formazione del reddito d’impresa sono tassative e inderogabili, sicchè l’imputazione temporale dei componenti reddituali è d’obbligo sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario; ne discende, per un verso, che non è consentito al primo di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo a un esercizio diverso da quello che la legge considera «di competenza», per altro verso, che il recupero a tassazione di ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in una diversa annualità (cfr. Cass. n. 14037/2024, Cass. n. 21500/2021, Cass. n. 25218/2018, Cass. n. 25282/2015);
-non basta a giustificare la deroga al detto criterio la paventata conseguenza RAGIONE_SOCIALE possibile violazione del divieto di doppia imposizione, essendo questo un effetto direttamente derivante dall’applicazione dell’art. 109 del TUIR ed evitabile dal contribuente, in base ai princìpi generali, mediante la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE maggior imposta in ipotesi versata, proponibile, nei limiti RAGIONE_SOCIALE prescrizione, a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all’annualità non di competenza (cfr. Cass. n. 27818/2022, Cass. n. 20431/2021,
Cass. n. 15019/2020, Cass. n. 7121/2019).
2.3 È stato, inoltre, precisato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione dell’esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni RAGIONE_SOCIALE «certezza» in ordine alla loro sussistenza e RAGIONE_SOCIALE «determinabilità» del loro ammontare (cfr. Cass. n. 8263/2022, Cass. n. 19166/2021).
2.4 Ciò posto, va osservato che la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio si riferiva a un credito di 2.903.614,01 euro vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, documentato dalla fattura n. 4/2008 emessa dall’odierna ricorrente nell’anno 2008.
2.5 Tale credito derivava dal riaddebito ( ) degli interessi passivi che la contribuente era stata costretta a pagare all’istituto bancario mutuante Unicredit sRAGIONE_SOCIALE.a. a causa del ritardo nell’ultimazione dei lavori di costruzione di un complesso immobiliare eseguiti su incarico RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE; ritardo da essa ritenuto ascrivibile alla stazione appaltante.
2.6 Secondo la tesi erariale, il credito in discorso si riferiva a un provento di competenza dell’esercizio 2008 e non poteva, pertanto, essere indicato dalla contribuente, nel quadro RF del modello NUMERO_DOCUMENTO, fra le variazioni in diminuzione del reddito d’impresa dichiarato.
2.7 Ora, non essendo controverso che i lavori di cui si discetta furono portati a compimento nel 2008 (dal ricorso si apprende che la consegna dell’opera avvenne l’11 aprile: pag. 3, righi 2 -3) e che in quello stesso anno l’impresa esecutrice ebbe ad emettere nei confronti RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante la fattura di riaddebito degli interessi passivi corrisposti al mentovato istituto di credito, quantificati in 2.903.614,01 euro, rettamente la Commissione regionale ha ritenuto fondato il rilievo mosso dall’ufficio
accertatore, il quale aveva contestato alla contribuente la violazione del principio di competenza.
2.8 D’altro canto, proprio il fatto che fin dal 2008 la stessa RAGIONE_SOCIALE avesse emesso fattura per l’importo anzidetto vale a smentire il suo assunto difensivo secondo cui il provento in questione non ancora poteva considerarsi certo nell’esistenza e obiettivamente determinabile nell’ammontare.
2.9 Né poteva indurre a ritenere incerta l’esistenza del credito o indeterminabile in modo oggettivo il suo importo la prospettata situazione di difficoltà economica RAGIONE_SOCIALE debitrice.
2.10 Oltretutto, l’eventuale mancato conseguimento del provento imputato all’esercizio di competenza avrebbe costituito per la contribuente una sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4, del TUIR, deducibile nel successivo esercizio in cui si fossero materializzati elementi certi e precisi dell’irrecuperabilità del credito.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
L’esito del giudizio esime dal valutare la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società che risulta aver partecipato ai pregressi gradi di merito.
4.1 Soccorre, in proposito, l’orientamento invalso a partire dall’arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 6826/2010 in base al quale, anche alla luce del fondamentale principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., deve ritenersi superflua la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla) nel caso in cui il ricorso per cassazione si presenti prima facie inammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013).
Le spese RAGIONE_SOCIALE presente fase di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6. Stante il totale rigetto RAGIONE_SOCIALE proposta impugnazione, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione