Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19087 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23028/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SOCIETARAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in CATANIA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ.DIST. CATANIA n. 2140/2020 depositata il 22/04/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per le parti l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME e l’Avv.
NOME COGNOME per la parte privata.
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE opera nell’ambito dell’editoria delle telecomunicazioni ed era destinataria di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza sugli anni di imposta 2006-2010, donde -per quanto interessa questa sede- attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2007 per omessa contabilizzazione di contributo ministeriale, iscritto in anno successivo.
Pur con diverse sfumature, i gradi di merito erano sostanzialmente favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico mezzo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell’udienza, ha depositato altresì memoria ad illustrazione delle proprie ragioni, con costituzione di nuovo difensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto unico mezzo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 ed 85 del d.P.R. numero 917 del 1986, dell’articolo 45, terzo comma, della legge numero 448 del 1998.
Nello specifico si contesta che sia stato violato il principio contabile di competenza per l’iscrizione dei contributi in conto esercizio, laddove la società contribuente non hai scritto nell’anno di competenza i contributi assegnati dal Ministero per la sua attività radiotelevisiva.
Si può prescindere dalle eccezioni l’inammissibilità per genericità sollevate dal difensore della parte privata, poiché il motivo di ricorso è chiaramente enucleato e ben intelligibile
Il motivo è infondato.
3.1. I contributi in questione sono stati erogati in conto esercizio ed erogati in base a specifiche disposizioni di legge e, sia fiscalmente che civilisticamente, rilevano nell’esercizio di competenza. In tema di determinazione del reddito d’impresa, i contributi, esclusi quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di “concessione provvisoria”, pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile ratione temporis), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l’ipotetica possibilità che l’amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva). I contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si considerano di competenza dell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (notificazione del provvedimento concessivo, se recettizio, ovvero pubblicazione, se non recettizio, avveramento della condizione, se condizionati, ecc.: Cass., 19430/2018; Cass., 14156/2021).
3.2. Nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto che per l’imputazione si dovesse far riferimento
alla data del provvedimento di liquidazione del 16.09.2008, successivo all’approvazione del bilancio. Per completezza, vale la pena di ricordare che anche il provvedimento ministeriale di stanziamento -cui può farsi riferimento per ‘la ragionevole certezza’ di cui parla l’art. 109 citato – è intervenuto (settembre 2008) in data successiva all’approvazione del bilancio.
Ne consegue che il motivo è infondato e non può essere accolto.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. sedicimila/00 per compensi, oltre agli esborsi che liquida in €. 200,00, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 01/04/2025.