Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3160 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso;
– ricorrente
–
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 464/3/14, depositata il 9 settembre 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2003, recuperando a tassazione interessi passivi dallo stesso dedotti con minore imposta per € 31.810,00 per un acquisto immobiliare in realtà avvenuto nel 2004. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa respingeva il gravame proposto
Deduzione interessi
dal contribuente. Ricorre quindi in cassazione quest’ultimo con due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 110, TUIR, osservandosi che erroneamente la CTR aveva ritenuto, così avallando tanto la sentenza di primo grado come l’atto impositivo, che gli interessi andavano dedotti nel 2004.
Invero a parere del contribuente essendo incontestato che egli aveva versato nel 2003 interessi passivi per € 472 mila, sarebbe indifferente se il contratto fosse stato stipulato prima o dopo il loro versamento, dal momento che si tratta di oneri che afferiscono all’impresa e dunque non possono essere riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori di un particolare costo, come affermato da questa Corte nella sent. n. 21467/2014.
Dunque, dimostrata l’inerenza anche a mezzo delle relative fatture, il costo andava riconosciuto.
2 .Il motivo è inammissibile. Invero esso è incentrato sull’inerenza del costo derivante da interessi passivi, così come il precedente di questa Corte sopra riportato e richiamato a fondamento dell’assunto errore della CTR. Viceversa, la questione non attiene all’inerenza, cioè alla riferibilità del costo alla gestione aziendale, bensì all’esercizio rispetto al quale il costo dev’essere imputato, se il 2003 piuttosto che il 2004.
In altri termini il richiamo del precedente (cui da ultimo si allinea Cass. 4 maggio 2023, n. 11642) afferisce alla non necessità di indagine circa la riferibilità del costo per interessi passivi alla gestione aziendale, ma non deroga affatto al principio di competenza d’imputazione degli stessi, come stabilito in via generale e non derogato dalla disciplina sulla deduzione degli interessi stessi recata dall’art. 96, TUIR.
Nella specie l’amministrazione finanziaria non ha affatto posto in discussione con il suo atto impositivo impugnato l’inerenza, ma
appunto (senza disconoscere la prima) la (mera) competenza, per cui in tali termini il ricorso appare del tutto fuori centro rispetto alla ratio che sorregge la sentenza impugnata così come appunto lo stesso provvedimento impositivo laddove infatti si stabilisce che ‘gli interessi in questione erano di competenza dell’anno 2004’, quindi inerenti ma relativi alla competenza di un altro esercizio.
In definitiva il motivo non si confronta con la ratio della decisione, il suo contenuto e la stessa portata del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, ma attiene a una questione tutt’affatto estranea alla fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida per il giudizio di legittimità in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023