Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10860/2016 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , con domicilio eletto in secondo grado in Avellino, INDIRIZZO
-intimata –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SALERNO n. 9686/2015, depositata in data 5/11/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
In seguito a una verifica fiscale, riscontrate delle irregolarità ed incongruenze con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al 2009, l’Agenzia delle Entrate notificò alla Società consortile per la RAGIONE_SOCIALE (d’or a in avanti, anche ‘la contribuente’ ) un avviso di accertamento per le consequenziali riprese fiscali.
Impugnato l’atto da parte della contribuente, la C.T.P. di Avellino accolse parzialmente il ricorso.
L’ufficio propose appello avverso le parti della sentenza di primo grado che lo videro soccombente.
La C.T.R. rigettò l’appello.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 1 e dell’art. 102 comma 4 del d.lgs. n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato come corretta la svalutazione delle immobilizzazioni con riferimento ai beni degli impianti di Montesarchio
e Villaricca. L’Agenzia ricorrente pone il dubbio se si tratti di svalutazione delle immobilizzazioni o di minusvalenza non realizzata, come tale non deducibile ex art. 101, comma 1, Tuir.
Fa presente che nel processo verbale di constatazione del 4/4/2012 si rilevava che per la dismissione di tali beni, la società non avrebbe rispettato la procedura del d.P.R. n. 441/97 per l’eliminazione dei beni dal processo produttivo.
La società avrebbe svalutato, in violazione dell’art. 102, comma 4, Tuir, beni materiali suscettibili di utilizzazione simili ad altri confluiti in magazzino e che la società aveva ritenuto di non svalutare.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, da un lato, manca di specificità e di concludenza ; dall’altro, impinge nel merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello.
Sulla mancata produzione di documentazione e prove attestanti l’estromissione dei beni dell’ impianto di Montesarchio , l’Agenzia censura, inammissibilmente in questa sede, la valutazione del compendio probatorio compiuta dalla C.T.R.
Essa, inoltre, non spiega specificamente quale procedimento la società contribuente avrebbe dovuto seguire per svalutare i beni dell’ex impianto di Montesarchio.
La dedotta similitudine tra i beni svalutati e quelli non svalutati presuppone una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/97 e degli artt. 1367, 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui, avendo ritenuto che la società operasse in regime di appalto e non di concessione, ha riconosciuto come legittima la fruizione delle deduzioni Irap ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997.
Secondo l’Agenzia ricorrente, dal testo della convenzione tra la società e l’RAGIONE_SOCIALE emergerebbe che il rapporto tra i due soggetti sarebbe quello di una concessione a tariffa, non di un appalto di servizi.
In violazione degli artt. 1367 e 2727 c.c., la C.T.R. avrebbe valorizzato gli unici due elementi che, avulsi dal contesto, potevano anche indurre a ritenere che si trattasse di un appalto di servizi di tipo privatistico.
2.1. Il motivo è inammissibile.
L’interpretazione del contratto e, in genere, degli atti negoziali, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 – 02).
L’Agenzia ricorrente, trascrivendo punti e clausole di quella che secondo lei sarebbe qualificabile come concessione traslativa, ha richiesto a questa Corte, inammissibilmente, una nuova interpretazione dell’atto, alternativa e sostitutiva di quella fatta dal giudice del merito.
Peraltro, è la stessa Agenzia ad ammettere che alcuni elementi dell’atto potevano indurre a ritenere che si trattasse di un contratto di appalto di servizi e non di una concessione traslativa.
L’invocazione dell’art. 1367 c.c. come parametro di legittimità alla stregua del quale valutare come erronea in diritto la qualificazione operata dalla C.T.R., inoltre, non coglie nel segno, in quanto il giudice di appello ha dato comunque una interpretazione utile al contratto, qualificandolo come appalto di servizi.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 5 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere annullato il recupero del credito nei
confronti di RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’argomentazione che il credito sarebbe automaticamente deducibile al momento della dichiarazione di fallimento, salvo poi registrare una sopravvenienza in caso di recupero in sede concorsuale. Secondo l’Agenzia, la società non avrebbe prodotto alcuna documentazione idonea, ex art. 2697 c.c., a dimostrare la definitività della perdita del credito, come il provvedimento di esclusione dei creditori chirografari dalla ripartizione dell’attivo.
3.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 101, comma 5, Tuir, le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, cioè, per quel che ai nostri fini rileva, dalla data della dichiarazione di fallimento.
Il contribuente, dunque, per dedursi fiscalmente il credito, è solo onerato di provare l’assoggettamento del suo debitore ad una procedura concorsuale, con la conseguenza che sotto questo profilo la sentenza impugnata ha deciso conformemente al diritto (cfr. Cass., sez. T, n. 13712/2022).
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 6 d.P.R. n. 633 del 1972 , non ché dell’art. 109, comma 2 lett. b) Tuir, e art. 360 n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver consentito di dedurre dal reddito del 2009 fatture emesse per prestazioni professionali da un Avvocato nel 2009, mentre le prestazioni professionali sarebbero state ultimate in epoca antecedente al 2009.
4.1. Il motivo è fondato.
Mentre per i professionisti vige il principio di cassa (Cass., Sez. T-, Ordinanza n. 24996 del 19/08/2022, Rv. 665600 – 01), per i redditi di impresa vige il principio di competenza: i corrispettivi delle prestazioni
di servizi si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b).
Nel caso di specie, il giudice di appello non ha correttamente applicato la richiamata disposizione normativa, in quanto, in violazione del principio di competenza, ha ritenuto legittima la deduzione dalla base imponibile del 2009 di quanto versato a professionisti a fronte di prestazioni ultimate anni prima.
Il giudice in sede di rinvio dovrà, pertanto, riesaminare i fatti oggetto del motivo in esame e riconsiderare la legittimità della ripresa dei costi per le prestazioni di servizi professionali.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 , commi 1 e 3, d.P.R. n. 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato, in relazione all’omessa fatturazione per cessione di beni ad enti pubblici, che l’amministrazione non può pretendere il versamento dell’imposta all’atto dell’effettuazione delle prestazioni, in quanto vige la sospensione dei versamenti e, quindi, l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
5.1. Il motivo è inammissibile.
L’Agenzia non attacca la ratio decidendi sulla quale si fonda la statuizione della C.T.R.
In particolare, il giudice di appello ha disconosciuto la fondatezza della ripresa iva sulle prestazioni di servizi e sulle cessioni di beni non fatturate deducendo che , ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni e le cessioni in questione sono state fatte in favore dello Stato e di enti pubblici, con la conseguenza che l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo che, alla data della verifica, non era stato ancora pagato.
Il motivo di ricorso non si confronta con tale affermazione, sicché se ne deve dichiarare l’inammissibilità.
Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo, infondato il terzo motivo, inammissibili il primo, il secondo e il quinto.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo, dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il quinto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania -sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.