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Principio di competenza provvigioni: quando tassare?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5322/2024, ha stabilito che un mediatore immobiliare deve dichiarare i ricavi derivanti dalle provvigioni nell’anno di stipula del contratto preliminare, in applicazione del principio di competenza provvigioni. Anche se l’incasso avviene in un anno successivo o il contratto definitivo non viene stipulato, il diritto al compenso sorge con la conclusione dell’affare, che coincide con la firma del preliminare. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un mediatore il mancato inserimento in dichiarazione di provvigioni maturate nel 2008 ma incassate successivamente. La Corte ha respinto il ricorso del contribuente, confermando che, ai fini fiscali, il momento rilevante è quello in cui la prestazione del mediatore si considera ultimata e il credito certo, ovvero alla firma del preliminare.

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Pubblicato il 3 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Principio di competenza provvigioni: quando il mediatore deve pagare le tasse?

Il momento in cui un mediatore immobiliare deve dichiarare fiscalmente le proprie provvigioni è una questione cruciale che genera spesso dubbi. L’incasso effettivo coincide sempre con l’obbligo dichiarativo? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un chiarimento fondamentale sul principio di competenza provvigioni, stabilendo una regola precisa che ogni professionista del settore deve conoscere per evitare contenziosi con il Fisco.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a un mediatore immobiliare. L’Amministrazione Finanziaria contestava la mancata dichiarazione, per l’anno d’imposta 2008, di ricavi per un totale di 114.000 euro, relativi a provvigioni maturate per l’intermediazione in tre distinte operazioni immobiliari.

Il professionista si era difeso sostenendo che, sebbene i contratti preliminari fossero stati conclusi nel 2008, il suo diritto alla provvigione non era ancora fiscalmente rilevante in quell’anno. Le sue argomentazioni si basavano su diverse circostanze:
1. In un caso, il contratto definitivo era stato stipulato solo nel 2010.
2. In un’altra operazione, il diritto alla provvigione era, a suo dire, sospensivamente condizionato alla stipula del rogito notarile.
3. Nel terzo caso, il contratto definitivo non era mai stato concluso.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto le ragioni del contribuente, il quale ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del mediatore, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. I giudici hanno stabilito che, in base al principio di competenza provvigioni, i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui la prestazione del mediatore si considera ‘ultimata’ e il diritto al compenso diventa ‘certo’ nell’esistenza e ‘determinabile’ nell’ammontare. Questo momento, secondo la Corte, coincide con la stipula del contratto preliminare di compravendita.

Il Principio di competenza provvigioni secondo l’Art. 109 TUIR

Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma stabilisce che, per i titolari di reddito d’impresa, i ricavi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni di servizi sono ultimate. La Corte ha chiarito che l’attività del mediatore si conclude con successo nel momento in cui mette in relazione le parti e queste concludono un ‘affare’, come previsto dall’art. 1755 del codice civile. La giurisprudenza costante identifica la conclusione dell’affare con la stipula del contratto preliminare, poiché è in quel momento che sorge un vincolo giuridico tra le parti che le obbliga a concludere il contratto definitivo.

Di conseguenza, a prescindere dalle vicende successive (come la data del rogito, l’effettivo incasso o persino l’inadempimento di una delle parti), il diritto alla provvigione sorge e diventa fiscalmente rilevante nell’anno di firma del preliminare.

Analisi delle singole operazioni

La Corte ha smontato le difese del contribuente punto per punto:
* Prima operazione: La tesi secondo cui la provvigione era a carico del solo acquirente non è stata provata in modo convincente.
* Seconda operazione: La circostanza che il rogito fosse avvenuto nel 2010 è stata giudicata irrilevante. Il diritto alla provvigione e i relativi obblighi fiscali erano già sorti con la firma del preliminare nel 2008. La presunta ‘condizione sospensiva’ legata al rogito non era stata adeguatamente sollevata e provata nei precedenti gradi di giudizio.
Terza operazione: L’accordo tra le parti di non dare esecuzione al contratto è stato ritenuto irrilevante. Al contrario, il ritrovamento di una fattura di 70.000 euro emessa dal mediatore ha dimostrato che il diritto alla provvigione era non solo certo nell’esistenza (an), ma anche determinato nell’importo (quantum*).

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione ribadendo la distinzione tra il piano civilistico e quello fiscale. Civilisticamente, le parti possono accordarsi per derogare alla regola generale (art. 1755 c.c.) e posticipare il pagamento della provvigione. Fiscalmente, però, prevale il principio di competenza provvigioni sancito dall’art. 109 TUIR. Per i soggetti in regime d’impresa, non conta il principio di cassa (quando si incassa il denaro), ma il momento in cui il ricavo matura giuridicamente.

Il momento di maturazione, per il servizio di mediazione, è quello della conclusione dell’affare, che si realizza con la stipula del contratto preliminare. Da quel momento, la prestazione del mediatore è ‘ultimata’, il suo diritto è ‘certo’ e il ricavo deve essere imputato a quel periodo d’imposta. Eventuali pattuizioni che posticipano l’incasso o lo condizionano a eventi futuri, come il rogito, non spostano la competenza fiscale del ricavo, a meno che non si dimostri un’incertezza oggettiva sull’esistenza stessa del diritto al compenso, prova che nel caso di specie non è stata fornita.

Le conclusioni

Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per tutti i mediatori immobiliari e, più in generale, per i professionisti che operano in regime d’impresa. Le conclusioni pratiche sono chiare:
1. Imputazione Fiscale: Le provvigioni devono essere dichiarate nell’anno fiscale in cui viene firmato il contratto preliminare, non in quello del rogito o dell’effettivo incasso.
2. Irrilevanza dell’Incasso: Il principio di cassa non si applica. L’obbligo dichiarativo sorge con la maturazione giuridica del diritto al compenso.
3. Onere della Prova: Qualsiasi accordo che deroghi alla regola generale o che introduca una condizione sospensiva al diritto alla provvigione deve essere provato in modo rigoroso dal contribuente. La sola affermazione non è sufficiente a superare la presunzione di competenza legata alla stipula del preliminare.

Quando un mediatore immobiliare deve dichiarare fiscalmente una provvigione?
La provvigione deve essere dichiarata nell’anno d’imposta in cui viene stipulato il contratto preliminare tra le parti, poiché è in quel momento che, secondo la Corte, la prestazione del mediatore si considera ultimata e il suo diritto al compenso diventa certo e determinabile.

L’effettiva data di incasso della provvigione ha rilevanza ai fini fiscali?
No, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, come il mediatore nel caso di specie, vige il principio di competenza economica, non quello di cassa. Pertanto, la data dell’effettivo incasso è irrilevante per determinare il periodo d’imposta in cui dichiarare il ricavo.

Se le parti si accordano per pagare la provvigione solo al momento del rogito definitivo, la competenza fiscale si sposta a tale data?
No, secondo la Corte, la stipula del contratto preliminare è l’evento che determina la competenza fiscale del ricavo. Un accordo per posticipare il pagamento non modifica questo principio, a meno che il contribuente non dimostri in modo rigoroso che l’accordo ha inciso sull’esistenza stessa del diritto al compenso, rendendolo incerto fino al verificarsi di un evento futuro, cosa che nel caso esaminato non è avvenuta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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