Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9494 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
COGNOME NOME
– intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 3264/10/2018 depositata in data 09/11/2018;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Oggetto: violazione art. 384 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38532/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PECEMAIL
-ricorrente – contro
–NOME NOME NOME impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per il periodo d’imposta 2002 per maggiori irpef, irap e iva oltre a interessi e sanzioni a seguito di due PVC con i quali erano sia rideterminate le giacenze iniziali del 2003 e quindi quelle finali del 2002, sia era contestato l’acquisto di auto di provenienza intracomunitaria con indebita applicazione del c.d. ‘regime del margine’ a fini IVA poi altrettanto indebitamente applicato in sede di rivendita dei medesimi beni; applicazione della quale il contribuente era chiamato a rispondere, secondo l’Ufficio, risultando provati elementi oggettivi idonei a dimostrare -anche in forza di difetto di diligenza del Cormio -l’inapplicabilità ai beni in oggetto del regime di cui si è detto;
la CTP accoglieva in parte il ricorso, riducendo il monte acquisti delle rimanenze 2003 quanto all’imposizione reddituale; lo rigettava quanto al rilievo riferito al c.d. ‘regime del margine’ ai fini IVA;
le parti appellavano tale sentenza, ciascuna limitatamente ai profili di propria soccombenza;
-con la pronuncia gravata, la CTR pugliese accoglieva l’appello principale di COGNOME Vito Antonio e rigettava l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria;
-ricorreva per cassazione l’Agenzia delle Entrate; questa Corte con sentenza n. 21986/2015 cassava con rinvio la pronuncia impugnata; – Cormio NOME riassumeva il giudizio e la CTR del rinvio annullava in parte l’atto impugnato, quanto all’imposizione reddituale, poiché riteneva non corretto il procedimento seguito dall’Ufficio dal momento che la rideterminazione del reddito in relazione al periodo d’imposta 2002 fu effettuata incrementando il solo importo delle una
rimanenze finali senza che a tal rettifica seguisse rideterminazione dei relativi costi;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo;
-il contribuente è rimasto intimato nel presente giudizio di Legittimità;
Considerato che:
-l’unica censura dedotta lamenta la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di fare applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte e vincolante per il giudice di rinvio;
-il motivo è fondato;
-invero, questa Corte nella sentenza n. 21986/2015 aveva stabilito, quanto al principio di competenza la cui interpretazione e applicazione risulta dirimente per la quantificazione delle rimanenze, che con riguardo alle spese di acquisizione dei beni mobili le stesse ‘si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, attestate dalla relativa bolla, per cui non può attribuirsi rilievo alla data in cui è stata emessa o è pervenuta la fattura della spesa sostenuta, né la detrazione dei costi può avvenire in esercizi diversi da quelli di competenza’;
-tale affermazione, del tutto costante nella giurisprudenza di Legittimità, risultava e risulta essenziale ai fini di risolvere in senso sfavorevole al contribuente la questione riguardante la corretta collocazione nell’appropriato periodo d’imposta degli acquisti di auto oggetto di rilievo e ad essa doveva aderire il giudice del rinvio;
-infatti, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, come qui in rilievo, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi
non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (in termini si veda, tra le molte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018);
-i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; Cass. SS. UU. n. 11303 del 2014);
-orbene, venendo al contenuto della sentenza di merito, risulta con evidenza che la CTR ha dapprima preso atto del contenuto della sentenza di questa Corte, secondo la quale in applicazione del principio di competenza, andavano rettificate le rimanenze così come accertato dall’Ufficio, attribuendo rilevanza ai fini dell’imputazione a periodo, al momento in cui sorge giuridicamente il diritto sul bene oggetto di disamina;
-in forza di tale considerazione, nella fattispecie, le due autovetture oggetto di rilievo per euro 36.521,85 andavano collocate per competenza nell’esercizio 2002 nel quale erano state acquistate essendosene verificata la consegna nei confronti del contribuente cessionario e non rilevando l’emissione delle fatture di acquisto ad esse relative da parte del cedente le stesse, avvenuta nel 2003;
-secondariamente, poi, pur affermando in astretto di volersi uniformare al principio di diritto enunciato da questa Corte, la pronuncia di merito non ha dato in concreto applicazione a tali affermazioni, pure chiaramente recepite in motivazione, anzi ha deciso in frontale contrasto con esse;
-essa ha infatti introdotto a questo punto della motivazione una inaspettata e fuorviante considerazione, del tutto disconnessa rispetto all’oggetto del giudizio, secondo la quale l’Ufficio ha incrementato, rideterminando il maggior reddito chiesto con l’atto impugnato, il solo importo delle rimanenze finali, senza che seguisse una rideterminazione dei costi;
-tale affermazione non solo è del tutto avulsa dall’oggetto del giudizio (che riguarda il periodo d’imposta 2002, sul quale le esistenze finali del 2003 alle quali pare riferirsi qui la CTR non
spiegano influenza alcuna stante l’autonomia dei periodi d’imposta) ma altrettanto completamente priva di collegamento con le questioni poste nel giudizio, che riguardano la rilevanza ai fini della individuazione dell’esercizio di competenza della consegna dei beni (quale titolo giuridico rilevante proprio ai fini della competenza ex art. 109 TUIR) anziché l’emissione e ricezione delle fatture relative ai beni medesimi;
-e allora, proprio in quanto del tutto priva di collegamento dall’applicazione che andava qui fatta del principio di competenza, come indicato da questa Corte, la ridetta affermazione ne disconosce completamente il contenuto risultando quindi pronunciata in violazione del principio di diritto indicato;
-come questa Corte ha ripetutamente chiarito (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28734 del 04/10/2022) il giudice del rinvio, al quale la Corte di cassazione abbia rimesso la causa a seguito di annullamento della decisione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., incorre nella violazione dell’art. 384 c.p.c. laddove giudichi i rapporti sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla Corte stessa;
-pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata limitatamente al profilo di cui al motivo accolto con rinvio al giudice del merito che rivedrà il fatto alla luce dei principi esposti e provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa
Cons. Est. NOME COGNOME
composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025.