Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: tributi -accertamento con adesione -effetti -principio di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29387/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME , in proprio e quale ex socio di RAGIONE_SOCIALE
–
intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 35/02/16, depositata in data 11 maggio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME, in qualità di ex socio della cessata RAGIONE_SOCIALE ha impugnato sia un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con il quale si recuperavano maggiori imposte in capo alla società, sia un ulteriore avviso di accertamento, con il quale si recuperava maggiore IRPEF a titolo di recupero di maggiori redditi da partecipazione imputati al socio per trasparenza. Il contribuente ha dedotto la nullità degli atti impositivi, in quanto notificati a un soggetto, la società RAGIONE_SOCIALE, estinta in quanto cancellata nel gennaio 2009.
La CT di primo grado di Bolzano ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo gli importi oggetto di accertamento.
La CT di secondo grado di Bolzano, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello per quanto qui ancora rileva -tempestivo il ricorso presentato dal contribuente, sul presupposto che il deposito della proposta di accertamento con adesione proposta in relazione « al primo degli avvisi di accertamento notificati » esplica effetto sospensivo anche nei confronti del secondo atto impugnato, benché impugnato dopo il termine di sessanta giorni dalla notificazione, essendovi « collegamento strutturale » tra il primo, relativo all’accertamento relativo alla società e il secondo, relativo al maggior reddito di partecipazione dei soci imputato per trasparenza. Nel merito, il giudice di appello ha confermato gli importi accertati dal giudice di primo grado, osservando come non vi sarebbe prova dell’incasso delle provvigioni di mediazione nei confronti alcuni clienti (RAGIONE_SOCIALE, compravendita del maso Waldhexe) e che in assenza dell’incasso « prevale la questione
della effettiva inesistenza dell’operazione da un p unto di vista contabile ».
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 6, commi 2 e 4 d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto tempestivo il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito da partecipazione quale effetto della proposizione dell’accertamento con adesione in relazione all’avviso di accertamento relativo al maggior reddito della società. Osserva la ricorrente che gli atti impugnati sono diversi e riguardano soggetti diversi (la società e il socio) e che la sospensione dei termini per impugnare si applica agli atti impositivi oggetto di accertamento con adesione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato nel merito la decisione del giudice di primo grado quanto alla riduzione degli importi oggetto di accertamento. Osserva parte ricorrente che la decisione di appello (ai fini della mancata prova dei maggiori proventi accertati) è incentrata sulla mancata prova di certezza del l’incasso delle somme indicate nelle fatture, circostanza che risulterebbe irrilevante ai fini del principio di competenza, posto che gli importi vanno accertati in relazione al conseguimento dei ricavi e non in relazione all’effettivo incasso. Deduce il ricorrente che l’applicazione del principio di cassa è eccezionale e tra tali eccezioni non rientrano le prestazioni di intermediazione (come il
ricorrente deduce nella specie) e che, diversamente, si lascerebbe il contribuente arbitro di scegliere il periodo di imposta in cui si sarebbe formato il reddito.
Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento con adesione ha la finalità di raggiungere la definizione di una pretesa dell’amministrazione finanziaria che possa essere condivisa da parte del contribuente, evitandosi il ricorso all’impugnativa giurisdizionale, caso per il quale l’ordinamento non ha previsto l’automatica estensione degli effetti dell’accertamento con adesione concordato dalla società in favore dei soci della società partecipata (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 879; Cass., Sez. V, 25 settembre 2020, 20200). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
Il secondo motivo è fondato. In materia di imposte sui redditi, la formazione del reddito d’impresa è regolata dalle regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all’art. 109, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di competenza), per cui i ricavi per corrispettivi, anche se non ancora incassati, purché maturati, entrano a far parte delle componenti positive di reddito (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29485; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32958) . E’, pertanto, l’esercizio nel quale si è formato il titolo giuridico che costituisce la fonte dei ricavi quello in cui i ricavi vanno indicati (Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28671), non anche quello in cui vi sia stata la conclusione del ciclo finanziario dell’operazione economica (pagamento). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano per nuovo esame, nonché anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2024