Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2810 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2810 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Oggetto: Tributi – Ente non commerciale Omesso versamento IVA -dichiarazione integrativa
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25613 -20 24 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec:
EMAIL);
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1212/15/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA, depositata in data 29/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L a controversia ha ad oggetto l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 a seguito di controllo formale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IVA presentate dalla predetta RAGIONE_SOCIALE con riferimento al primo e secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, con le quali veniva richiesto alla contribuente i l pagamento dell’IVA dichiarata ma non versata.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata hanno accolto il primo motivo di appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo assorbito il secondo.
Richiamati i principi affermati da Cass. n. 24220/2023 e Cass. n. 24777/2023, i giudici di appello hanno rilevato come «l’appellata non si sia attenuta al dictum RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione di cui alle decisioni richiamate poiché, per rimediare all’errore commesso in sede di liquidazione dell’imposta alla stregua RAGIONE_SOCIALE fatture emesse e RAGIONE_SOCIALE presentazione del NUMERO_DOCUMENTO, ha ritenuto di poter omettere il versamento dell’imposta dovuta in base alle sue stesse fatture e alle sue dichiarazioni anziché agire in conformità alle procedure dettate per il recupero dell’imposta. Così operando, essa, ove vedesse accolta la
prospettazione defensionale qui disattesa, esporrebbe l’Amministrazione finanziaria al rischio, tuttora attuale, di danno erariale, nella forma di perdita di gettito fiscale che potrebbe derivare dall’esercizio del diritto di detrazione da parte del cessionario/consumatore».
Sostiene ancora la CGT-2 che « La ragione ispiratrice del principio RAGIONE_SOCIALE neutralità in materia di IVA – come declinato dalla Corte di Cassazione in sintonia con i principi di diritto RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE CE – rende del tutto inconferente la Difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellata, fondata sul necessario presupposto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE soggettività ai fini IVA che qui farebbe difetto alla stregua del disposto dell’art. 4 comma 4 secondo periodo del DPR n. 633/1972, con il corollario RAGIONE_SOCIALE qualificazione dei rapporti oggetto del contendere quali operazioni “escluse” (o fuori dal campo di applicazione IVA) cui si contrapporrebbero le operazioni “non imponibili” o “esenti”. Ciò in quanto il ricorso all’ argomento dell’esclusione dell’IVA derivante dalla norma ultima citata, come caratterizzante la fattispecie, non varrebbe a obliterare il pregiudizio per scongiurare il quale le Corti comunitaria e nazionale hanno consolidato l’orientamento di rigore del quale si é dato conto. Esso appare l’unico compatibile con il contenuto dell’art. 21, n. 1 lett. c) RAGIONE_SOCIALE Sesta Direttiva n. 77/388 CEE, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale “chiunque esponga l’IVA in fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci é debitore di tale imposta”» e richiama sul punto Cass. n. 9464/2023 che tale previsione recepisce testualmente.
Sostiene, infine, che « A non diversa conclusione può pervenirsi ove si abbia riguardo alla “dichiarazione integrativa” di cui è evidente l’inidoneità a scongiurare il rischio per le RAGIONE_SOCIALE fiscali connaturato al funzionamento dell’IVA di cui si è detto» e che «Privo di pregio è infine il tentativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellata di configurare un onere di attivazione dell’Amministrazione per verificare “se, e in quale misura, i
destinatari (RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate) avessero in ipotesi fruito di una detrazione di imposta e se la stessa fosse indebita” ».
Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo mezzo di cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1 e 4, comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che tale ultima disposizione, nella versione vigente ratione temporis , stabilisce, in espressa deroga alle disposizioni generali, che per taluni enti di natura associativa (tra cui quelli a carattere sindacale e di RAGIONE_SOCIALE come la ricorrente) non si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici, in conformità RAGIONE_SOCIALE finalità istituzionali, a favore degli associati , com’era pacifico nel caso di specie . Tali prestazioni devono considerarsi, pertanto, escluse dal campo di applicazione dell’IVA per difetto del relativo presupposto soggettivo costituto dall’esercizio abituale di attività commerciale ex art. 4 citato.
Le prestazioni rese agli associati RAGIONE_SOCIALE, verso corrispettivi specifici, nell’ambito dell’attività istituzionale e non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE (come peraltro statuito dalla sentenza di prime cure, secondo cui ‘ l ‘Ufficio non ha, con le proprie controdeduzioni, negato che l’RAGIONE_SOCIALE avesse natura giuridica non commerciale », non oggetto di appello sul punto), non sono assimilabili alle ‘ operazioni non imponibili ‘, come sostanzialmente ritenuto dalla gravata decisione, ma siano, invece, ‘ fuori campo ‘ IVA.
Sostiene, inoltre, che nel caso di specie non vi erano errori suscettibili di correzione ai sensi dell’art. 26 del decreto IVA ma di fattispecie a priori escluse e non soggette all’applicazione dell’imposta e
alle relative norme e procedure di liquidazione, contabilizzazione e versamento, trattandosi di un tributo relativamente al quale l’RAGIONE_SOCIALE non è titolare di alcun rapporto di imposta con l’Erario e non assume la veste di ‘ debitore d’imposta ‘ IVA . Inoltre, l ‘asserito ‘ rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo RAGIONE_SOCIALE fattura da parte del destinatario RAGIONE_SOCIALE fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa ‘, è affermazione meramente apodittica e, comunque, insuscettibile di identificare l ‘RAGIONE_SOCIALE come debitrice di imposta per le prestazioni di cui trattasi.
Secondo la ricorrente, nei casi come quello in esame, di mancanza del presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE commercialità IVA, con conseguente estraneità all’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE stessa imposta, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate non può chiedere il pagamento dell’imposta al prestatore non soggetto alla stessa (e, quindi, estraneo al rapporto di imposta IVA) ma, al più, può rivolgersi al destinatario/committente al fine di accertare se, e in quale misura, egli abbia eventualmente fruito di una detrazione che abbia diminuito il suo debito di imposta, a quel punto indebita ovvero egli se abbia, in ipotesi, provveduto alla correzione RAGIONE_SOCIALE fattura erroneamente ricevuta (residuando in tal caso, il diritto degli associati di rivalersi, in via civilistica, sull’RAGIONE_SOCIALE per la restituzione dell’importo versato).
Precisa, «per completezza espositiva», che «solo a partire dal 1° gennaio 2025 , a seguito RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, le prestazioni come quelle in esame non saranno più escluse dalla soggettività IVA ma rientreranno nel campo di applicazione dell’imposta, seppure in esenzione IVA, con conseguente modifica dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972».
Il motivo è infondato e va rigettato.
Al riguardo, pare opportuno premettere, in via generale, che sono considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, e per le altre associazioni sono invece considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, ove rese verso il pagamento di un corrispettivo o di uno specifico contributo supplementare; in via eccezionale, invece, è esclusa la qualificazione di prestazione fatta nell’esercizio di attività commerciale RAGIONE_SOCIALE cessioni di beni e RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi a condizione che siano “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni RAGIONE_SOCIALE culturali e sportive”. La possibilità di usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e 111 TUIR, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma introdotta dall’art. 4 l. 383 del 2000, deriva, infatti, dal concorso di due circostanze: a) dall’esclusione RAGIONE_SOCIALE qualificazione dell’attività svolta come attività commerciale, in ragione dell’affinità e strumentalità RAGIONE_SOCIALE stessa con i fini istituzionali (esclusione questa non ravvisabile nel caso di specie); b) dallo svolgimento dell’attività unicamente in favore dei soci.
Essendo questo il quadro di riferimento, che non subisce alcuna alterazione dalle modifiche introdotte d.l. n. 146 del 2021, conv, con modif., dalla legge n. 215 del 2021, agli artt. 4 e 10 del decreto IVA, prevedendo l’esenzione per le prestazioni in esame, è agevole dedurre che solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo (Cass. n. 19839/2005; Cass. 20073/2005; Cass. 2680/2004; Cass. n. 6340/ 2002; Cass. n. 3850/
2000; n. 4964/2000; Sez. 5, Ordinanza n. 15474 del 2018; Cass. 22142 del 2022).
L’art. 149 (già 111-bis) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce poi che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta ed indica specificamente una serie di parametri cui ancorare il giudizio in ordine a detta qualificazione.
Nel caso in esame, essendo incontestati la natura di ente non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE e lo svolgimento dell’attività unicamente in favore degli associati, la contribuente non avrebbe dovuto emettere fattura per i corrispettivi incassati dagli associati in quanto non imponibili.
Avendo, però, operato diversamente, l’RAGIONE_SOCIALE, quale emittente RAGIONE_SOCIALE fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuta a versare l’imposta ivi liquidata a meno che non l’abbia tempestivamente corretta o annullata ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 633 del 1972, sì da consentire l’applicazione dell’esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario, fermo restando che l’inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta, né osta al riconoscimento del rimborso dell’IVA indebitamente versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione (così in Cass. n. 20843/2020 che richiama anche Cass. n. 10974/2019; n. 22963/2018; n. 10939/2015).
«Tale affermazione», come precisa Cass. n. 20843/2020, citata, «risulta coerente con la giurisprudenza eurounitaria, la quale ha affermato che, ai sensi dell’art. 21, n. 1, lett. c), RAGIONE_SOCIALE sesta direttiva (e,
oggi, dell’art. 203, direttiva 2006/112/CE), chiunque esponga l’i.v.a. in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta e, dunque, indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad i.v.a., in relazione all’esigenza di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto a detrazione (cfr. Corte Giust., 8 maggio 2019, RAGIONE_SOCIALE.SA ; Corte Giust., 31 gennaio 2013, Stroy trans; Corte Giust., 18 giugno 2009, Stadeco)». Pertanto, «quando colui che ha erroneamente emesso una fattura, in quanto relativa a prestazione non imponibile, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale o, comunque, tale rischio sia definitivamente venuto meno per aver l’amministrazione fiscale negato definitivamente il diritto alla detrazione dell’i.v.a. esercitato dal committente o cessionario, non può essere negato all’emittente la fattura il diritto al rimborso dell’i.v.a. fatturata per errore e versata (cfr. Corte giust. 11 aprile 2013, Rusedespred)».
4. Va, pertanto, condiviso e qui ribadito il principio affermato da Cass. n. 20843/2020, sopra citata, secondo cui, «In tema di IVA, ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica RAGIONE_SOCIALE fattura ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo RAGIONE_SOCIALE fattura da parte del destinatario RAGIONE_SOCIALE fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa». In tale pronuncia si è precisato che «l’accertamento del definitivo venir meno di un siffatto rischio presuppone l’accertamento che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ovvero che l’Amministrazione
finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo -o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario RAGIONE_SOCIALE predetta fattura».
Dell’insussistenza di tale rischio la ricorrente non dà alcuna evidenza nel ricorso ma, anzi, sostiene che spetta all’RAGIONE_SOCIALE «rivolgersi al destinatario/committente al fine di accertare se, e in quale misura, egli abbia eventualmente fruito di una detrazione che abbia diminuito il suo debito di imposta, a quel punto indebita ovvero egli se abbia, in ipotesi, provveduto alla correzione RAGIONE_SOCIALE fattura erroneamente ricevuta (residuando in tal caso, il diritto degli associati di rivalersi, in via civilistica, sull’RAGIONE_SOCIALE per la restituzione dell’importo versato) ».
Il motivo va, pertanto, rigettato precisandosi che in senso del tutto analogo si era già espressa questa Corte nell’ordinanza n. 15694/2024, pronunciata tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, ovvero l’impugnazione di una cartella di pagamento e messa a seguito di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazione presentata dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2016.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, commi 6 -bis e 6-quinquies, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Sostiene la ricorrente che «la tempestiva presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione integrativa NUMERO_DOCUMENTO con cui l’RAGIONE_SOCIALE ha espunto le prestazioni in questione dall’ambito di applicazione dell’imposta, ha comportato la sostituzione dei relativi dati rispetto a quella originaria, erroneamente presentata. Ne consegue, quindi, che l’oggetto di controllo automatizzato ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 non potevano essere certamente i dati originari ma quelli sostituiti che,
naturalmente, potranno essere oggetto di controllo formale da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini decadenziali decorrenti dalla relativa presentazione (con conseguente ‘rigenerazione’ dei termini per i relativi controlli forma li e sostanziali). La questione ha carattere decisivo poiché da ciò consegue l’illegittimità e infondatezza, ab origine, RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA poiché avente ad oggetto la liquidazione automatizzata di dati errati, originariamente indicati in una dichiarazione IVA che, nei termini di legge, sono stati eliminati e sostituiti mediante la presentazione di una tempestiva dichiarazione integrativa IVA».
Richiama, quindi, il principio giurisprudenziale in base al quale la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia esso di fatto ovvero di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base RAGIONE_SOCIALE legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio (Cass., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2004, n. 3904; Cass., Sez. V, 12 giugno 2002, n. 8362; Cass., Sez. I, 17 febbraio 1992, n. 1901).
In buona sostanza, la ricorrente sostiene che la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione integrativa comporta la sostituzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione emendata a quella originaria, senza che a ciò osti la natura dell’errore emendato
6. Il motivo è infondato e va rigettato.
Invero, nel caso di specie non si pone alcun problema di emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione reddituale quanto, piuttosto, RAGIONE_SOCIALE fatture, le quali non cessano di esistere né di produrre effetti a seguito
RAGIONE_SOCIALE rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazione. In buona sostanza, la rettifica doveva riguardare queste ultime e non la dichiarazione e, come si è detto esaminando il primo motivo di ricorso, doveva essere effettuata con le modalità di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo in alternativa essere provata la completa eliminazione da parte dell’emittente del rischio di perdita del gettito fiscale.
A ciò aggiungasi che anche la tesi dell’emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione reddituale, sostenuta nel motivo in esame, è priva di fondatezza.
Al riguardo, infatti, va ricordato che secondo un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. n. 16592/2025), sebbene le denunce dei redditi costituiscono di norma RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di scienza e possono, quindi, essere modificate ed emendate, anche in sede giudiziale, in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti (cfr. Cass., Sez. U, n. 13378 del 30/06/2016), le scelte che il contribuente può operare, in quest’ambito, attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale o per optar e per il rimborso piuttosto che per l’utilizzazione in compensazione di un credito d’imposta, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio o quell’opzione è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (arg. da Cass., Sez. 5, sentenza n. 31237 del 29/11/2019, Rv. 656287 -01; vedi anche Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 33373 del 19/12/2024, punto 4.5).
Il principio di generale emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, sia essa dei redditi che dell’IVA, si riferisce, infatti, all’ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza,
mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 35133 del 29/11/2022, Rv. 666409 -01; in termini, Cass. n. 7294 del 2012 e Cass. n. 1117 del 2018)
Pertanto, alla scelta del l’RAGIONE_SOCIALE contribuente di operare in regime di imponibilità IVA, ovvero di considerare le prestazioni rese nei conforti dei propri associati come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi, come imponibili, va attribuito carattere negoziale in quanto manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà di non usufruire del regime agevolato e, come tale, essa era irretrattabile e non poteva, pertanto, essere oggetto di dichiarazione integrativa. E, quindi, la presentazione RAGIONE_SOCIALE stessa d a parte dell’RAGIONE_SOCIALE non era idonea ad elidere il debito IVA esposto nella originaria dichiarazione annuale.
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME