Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15920 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 31/01/2025
REVOCAZIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24183/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 12722/2020 depositata in data 26 giugno 2020 nel giudizio recante il n. 33647/2018 di ruolo generale, non notificata. Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 31 gennaio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la suindicata ordinanza questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla suindicata società contro la sentenza n. 1615/6/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata dai Catania -la quale aveva dichiarato nulla la decisione del primo giudice per violazione del contraddittorio, in ragione della « mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’Udienza di discussione, assente l’Ufficio. La comunicazione inviata a un indirizzo “diverso da quello effettivo e desumibile, da parte della segreteria, applicando la comune diligenza”» (così nell’ordinanza impugnata).
Nello specifico, la Corte osservò che i due motivi di ricorso per cassazione fossero carenti del requisito di autosufficienza, osservando, nello specifico, che:
-« la mancanza o la carenza dell’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato determina ex se l’inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, nè attraverso l’esame di altri atti processuali (in tali termini, Cass., Sez. Un., n. 11308 del 22/05/2014)»;
-« il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che
sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015)»; Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
«Nella fattispecie la società ricorrente si è limitata ad affermare (primo motivo) che “da ricerche effettuate presso la segreteria della sezione della Commissione adita, è risultato che l’avviso ritenuto omesso invece era stato inviato …” senza alcun rinvio alla documentazione richiamata né alla proposizione del motivo nei precedenti gradi di merito; analogamente nel secondo motivo, ha richiamato l’eccezione pregiudiziale svolta in grado d’appello da controparte, senza riportare o richiamare i relativi atti di causa» (così nell’ordinanza impugnata).
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione, notificandolo in data 11/16 settembre 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 20 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1, c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso notificato il 7 ottobre 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha censurato il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c., lamentando l’errore di fatto in cui sarebbe caduta questa Corte, in quanto, diversamente da quanto ritenuto, la ricorrente aveva « pienamente assolto l’onere di indicare, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali, ed i documenti su cui il ricorso si è fondato» (così a pagina n. 3 del ricorso), evidenziando che la copia dell’avviso di trattazione dell’udienza innanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Catania trasmessa all’Agenzia delle Entrate, venne « allegata sia nel contesto del ricorso introduttivo, ex art. 366 cpc, sia in una con la memoria depositata ex art. 380 bis cpc in data 15.11.2019» (così a pagina n. 3 del ricorso). Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
L’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Va ricordato, sul piano dei principi, che:
l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c. (oggetto di richiamo nell’art. 391bis c.p.c.), idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio (così, anche da ultimo, Cass., n. 24178/2024, che richiama Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama ex plurimis , Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171);
non costituisce, pertanto, errore revocatorio l’interpretazione e la valutazione degli atti di causa (cfr., tra le tante, anche da ultimo, Cass., Sez. II, 28 febbraio 2024, n. 5270) e non costituiscono vizi
Numero sezionale 768/2025
revocatori eventuali errori di giudizio o di valutazione (cfr., ex multis , così, anche da ultimo. Cass., n. 24178/2024, che richiama Cass., Sez. I, 13 dicembre 2023, n. 34854); Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
l’errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la Corte può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d’ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 36), per cui ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano (anche) i vizi degli atti del procedimento allorché non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell’esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’ambito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’ error iuris nell’applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi ( così Cass., Sez. T., 15 dicembre 2022, n. 36870 cit., che richiama Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922 );
-l’errore deve poi avere carattere decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata di contenuto diverso (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 30 maggio 2022, n. 17379) e favorevole a chi invoca l’errore e cadere su di un punto non controverso tra le parti e cioè su di un punto che non ha costituito oggetto di dibattito tra le parti (cfr. così, anche da ultimo, Cass., n. 24178/2024, che richiama, ex multis, Cass., Sez. III, 15 marzo 2023, n. 7435).
Tanto premesso, va subito osservato che la questione del rispetto dell’autosufficienza dei motivi di ricorso era stata sollevata dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate, la quale nel controricorso
aveva esordito, considerando «Impregiudicata la valutazione del Collegio adito in ordine all’ammissibilità dell’avverso ricorso con particolare riferimento al rispetto del principio di autosufficienza » (v. pagina n. 2 del controricorso), il che consente di ritenere che la questione fosse entrata nel dibattuto processuale, sicché, sotto tale profilo, per le ragioni innanzi dette, il ricorso già sconta una prima ragione di inammissibilità. Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
L’impugnazione si rivela, poi, inammissibile anche sotto altro aspetto.
Nell’ordinanza impugnata si è ritenuto che non fosse stato rispettato il principio di autosufficienza, in quanto il mero riferimento alle « ricerche effettuate presso la segreteria della sezione della Commissione adita », da cui sarebbe emerso che « l’avviso omesso invece era stato inviato », non era risultato accompagnato da «alcun rinvio alla documentazione richiamata», così come, «analogamente» (così nell’ordinanza impugnata), il secondo motivo era stato articolato « senza riportare o richiamare i relativi atti di causa» (così nell’ordinanza impugnata).
In tale direzione, nel provvedimento in esame si è reputato non assolto non tanto l’onere di localizzazione della documentazione rilevante e cioè della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza svolta nel corso del giudizio di primo grado la quale, ovviamente, non poteva che trovarsi nel fascicolo di ufficio, trattandosi di atto della segretaria quanto l’onere di riproduzione del contenuto dell’atto.
4.1. Ora, l’istante assume di avere, invece, assolto all’onere di indicare il luogo di produzione del documento, nonchè gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso era stato fondato, evidenziando che la copia della predetta comunicazione era «
allegata sia nel contesto del ricorso introduttivo, ex art. 366 cpc, sia in una con la memoria depositata ex art. 380 bis cpc in data 15.11.2019» (così a pagina n. 3 del ricorso). Numero sezionale 768/2025 Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
4.2. Senonché, tali deduzioni non possono ricevere seguito.
Intanto, perché dall’esame del ricorso per cassazione risulta che effettivamente -come ritenuto nell’ordinanza revocanda – non vi era stato «alcun rinvio alla documentazione richiamata», nel senso che l’eccezione era stata articolata «senza riportare o richiamare i relativi atti di causa» e cioè, in definitiva, senza trascrivere e/o riprodurre il loro contenuto.
Difatti, nel ricorso per cassazione la società aveva articolato la censura, assumendo che «Da ricerche effettuate presso la segreteria della sezione della Commissione adita, è risultato che l’avviso ritenuto omesso, invece, era stato inviato non già all’indirizzo pec dell’Agenzia entrate Ufficio Territorio -estinta per incorporazione -bensì all’Agenzia Entrate sua incorporante», aggiungendo che «Non dovrebbe, quindi, esservi dubbio che l’avviso in questione è stato inviato e recapitato dall’Agenzia Entrate incorporante di RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 3 del ricorso per cassazione), laddove con il secondo motivo l’istante aveva rimproverato al Giudice regionale di non aver «controllato l’effettiva corrispondenza dell’eccezione pregiudiziale, svolta in grado di appello da controparte, attraverso un controllo del fascicolo di ufficio» (v. pagina n. 4 del ricorso per cassazione), accogliendola invece «sic et simpliciter» (v. pagina n. 4 del ricorso per cassazione).
In tali termini, dunque, la contribuente non aveva nel ricorso riportato, riprodotto o trascritto il contenuto della comunicazione dell’avviso di trattazione, come considerato necessario nell’ordinanza impugnata, ma aveva solo rappresentato l’esito delle
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ricerche effettuate presso la segreteria della Commissione tributaria, deducendo che la predetta comunicazione era stata inviata all’indirizzo di posta dell’ente incorporante. Numero di raccolta generale 15920/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
4.3. Vero è che copia del citato avviso era stato indicato come allegato al ricorso, ma tale circostanza è stata ritenuta insufficiente dalla Corte, la quale ha reputato invece necessaria, ai fini del rispetto del requisito di autosufficienza, la trascrizione del contenuto dell’atto richiamato, laddove giova ripeterlo – nel primo motivo era stata sviluppata la critica alla decisione sul presupposto fattuale dell’invio della comunicazione all’ente incorporante senza «riportare» nel ricorso per cassazione la traccia documentale di tale assunto.
Di tanto la Corte ha fornito spiegazione nel riepilogo dei principi concernenti il predetto requisito di cui all’art. 366 c.p.c., allorchè ha chiarito -giova ripersi – con valutazione che resta estranea al presente giudizio, che l’atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne rispetto allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015)» (così nell’ordinanza impugnata).
Si comprende, allora, come la mera allegazione dell’avviso sia stata reputata inidonea a rendere autosufficiente i motivi di ricorso,
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in quanto ciò comportava la « necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne rispetto allo stesso ricorso» (così nel provvedimento impugnato), operazione questa che era stata, giustappunto, ritenuta escludere l’autosufficienza del ricorso. Data pubblicazione 14/06/2025
Per tali motivi, il ricorso risulta ulteriormente inammissibile, in quanto, al fondo, diretto a sollecitare una diversa valutazione degli atti processuali.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 4.500,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME