Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33802 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 846/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona degli amministratori COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME, rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricors o, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: CODICE_FISCALE);
-ricorrente –
contro
Comune di Nocera Inferiore (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco p.t., AVV_NOTAIO, giusta delibera di G.M. n. 6/2024, rappresenta e difesa, in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-controricorrente –
–
Avvisi accertamento Tari Rinnovo contratto affitto
-avverso la sentenza n. 3534/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in data 31/05/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di amministratori della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE NOME, proponevano appello avverso sentenza n. 712 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno del 24/03/2022, che aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti avverso avvisi di accertamento TARI, emanati dal Comune di Nocera Inferiore per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, relativamente a due unità immobiliari, una ad uso ufficio (identificata in catasto foglio 4 particella 1599 sub 4) e l ‘altra ad uso deposito (foglio 4 particella 1599 sub 13).
La CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che il contratto di affitto richiamato dall’appellante era stato siglato tra la RAGIONE_SOCIALE, di cui gli appellanti erano amministratori, e la RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2002, per la durata di anni 6, e, quindi, con scadenza nel 2008, salvo rinnovo per analoga durata, in caso di mancata disdetta, che, dunque, nel 2014, cessata l’efficacia del contratto di fitto di azienda, l’utilizzazione del bene era ritornata alla RAGIONE_SOCIALE e correttamente la tassazione TA.RI era stata imputata a quest’ultima, quale società proprietaria degli immobili, che, pertanto, non poteva essere esonerata per la dichiarazione di inoccupazione degli stessi e che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, dipendente da una decisione soggettiva dell’occupante, non era sufficiente per escludere la debenza della tassazione, occorrendo, invece, a tal fine, che il contribuente provasse l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Nocera Inferiore ha resistito con controricorso.
A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la società ricorrente ha chiesto decidersi la causa .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1362 c.c., per aver la CTR posto a fondamento della sua decisione il presunto mancato rinnovo del contratto di affitto di azienda del 6 febbraio 2002 (e, quindi, la recuperata disponibilità da parte della sola RAGIONE_SOCIALE degli immobili de quibus ), diversamente dalla volontà delle parti quale desumibile anche dal solo senso letterale delle parole adoperate nel contratto.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere (onere non assolto neppure con la memoria illustrativa), almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il contratto di affitto d’azienda del 6.2.2003, es sendosi limitata apoditticamente a sostenere che « il riferimento, all’art. 3 ultima parte di tale contratto, alla necessità del preavviso ‘prima di ogni singola scadenza’ evidenzia la certa volontà di non limitare la rinnovazione tacita dell’affitto alla s cadenza del solo primo sessennio di durata dell’efficacia del contratto, ma anche alla scadenza dei successivi» (riportando, quindi, un estremamente esiguo stralcio decontestualizzato).
Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di un negozio giuridico, il ricorrente ha l’onere – in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – di riportare il contenuto dello stesso (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2394 del 09/02/2004; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 14850 del 03/08/2004, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3075 del 13/02/2006, Cass., Sez. L, Sentenza n. 11661 del 18/05/2006, Cass., Sez. L, Sentenza n. 1825 del 29/01/2007).
Anche il richiamo operato all’art. 3 ultima parte del detto contratto, peraltro non valorizzato alla CTR, nel senso della necessità del preavviso ‘prima di ogni singola scadenza’ non consente di comprendere, una volta sganciato dal contesto complessivo della clausola, se il preavviso fosse necessario per
rinnovare per altri sei anni il rapporto (nel qual caso sarebbe stato necessario dimostrarne documentalmente l’esistenza) o per evitare il rinnovo automatico.
D’altra parte, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025).
Del resto, l’accertamento compiuto dalla CTR non risulta che sia stato censurato.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., per non aver la CTR rilevato che la perdurante detenzione dell’azienda e, con essa, degli immobili de quibus da parte della RAGIONE_SOCIALE, affittuaria, anche dopo l’anno 2014 era stata da essa ripetutamente dedotta ma mai contestata dal Comune.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Sempre in violazione del principio di autosufficienza (onere non assolto neppure con la memoria illustrativa), la ricorrente ha, infatti, omesso di trascrivere la comparsa di costituzione in primo grado del Comune, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se effettivamente la circostanza della perdurante detenzione dell’azienda e, con essa, degli immobili de quibus da parte della RAGIONE_SOCIALE, affittuaria, anche dopo l’anno
2014 non fosse stata contestata dall’ente pubblico.
Invero, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024).
Del resto, a ben vedere, con il motivo in esame la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune di Nocera Inferiore non aveva mai eccepito la circostanza del presunto mancato rinnovo del contratto di affitto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Sempre in difetto della trascrizione della comparsa di costituzione del Comune in primo e secondo grado (onere non assolto neppure con la memoria illustrativa), non è possibile scrutinare se l’ente pubblico avesse o meno eccepito la circostanza del presunto mancato rinnovo del contratto di affitto e, per l’effetto, se la CTR sia o meno incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-
bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nei confronti della ricorrente sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del controricorrente dell’ulteriore somma di euro 2.500,00; condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME