Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22810 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 107/2019 R.G. proposto da:
AVV_NOTAIO, nato a Pollena Trocchia il DATA_NASCITA, che si difende in proprio, ed AVV_NOTAIO, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), entrambi residenti in Pollena Trocchia (NA), alla INDIRIZZO, anche quali eredi di NOME COGNOME, nata a Forlì del Sannio (IS) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), morta il 27.9.2017, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla
Revocazione intimazione consortili
– Avvisi contributi
INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Commissario Straordinario, dott. NOME COGNOME, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione commissariale n. 79 del 21 dicembre 2018, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi avvocati in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
-avverso l ‘ordina nza n. 12054/2018 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17/05/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
In ordine agli avvisi di intimazione loro notificati per contributi al RAGIONE_SOCIALE relativi all’anno 2011, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrevano per cassazione avverso il rigetto dell’appello dagli stessi proposto contro il rigetto dell’impugnazione di primo grado.
Con ordinanza n. 12054 del 17.5.2018 la Suprema Corte rigettava il ricorso, affermando, per quanto qui ancora rileva, che i ricorrenti si erano lamentati che il giudice d’appello avesse ritenuto idonea la motivazione degli avvisi nonostante l’omessa indicazione degli estremi del piano di classifica e che, a fronte di ciò, il ricorso neppure avesse riprodotto gli avvisi la cui motivazione contestava, in violazione del principio di autosufficienza.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche quale erede di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per revocazione basato su un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE
non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono, in relazione agli artt. 391 -bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto consistito nell’aver ritenuto che essi si fossero lamentati dell’omessa indicazione degli estremi del piano di classifica, laddove la loro censura aveva avuto ad oggetto l’omessa indicazione di quest’ultimo negli atti impositivi.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, non sussiste differenza sostanziale tra il dolersi che la motivazione degli avvisi impugnati non fosse idonea perché non contenente gli estremi del piano di classifica ed il lamentarsi che il detto piano non fosse indicato negli atti impositivi.
In entrambe le evenienze la Cassazione, da un lato, ha rilevato che, a fronte della considerazione della CTR secondo cui la motivazione degli avvisi era idonea (specificando gli stessi la natura del tributo, l’ubicazione e la consistenza degli immobili, l’ anno di riferimento e le voci di dettaglio), i contribuenti hanno omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di riprodurre gli avvisi di cui contestano la motivazione e, dall’altro lato, ha posto in evidenza che, a seguito della produzione in giudizio del piano di classifica, i contribuenti non avevano formulato ‘alcuna contestazione specifica’, sicché giuridicamente corretta era la conseguente presunzione di godimento dei benefici consortili quale presupposto dell’obbligo contributivo.
Il principio di autosufficienza è stato richiamato non in relazione al rilevato difetto di indicazione «degli estremi del piano di classifica», ma con riferimento al contenuto sostanziale portante degli atti impugnati, com’è reso evidente dal seguente passaggio: «Il giudice d’appello ha ritenuto idonea la motivazione degli avvisi per la specificazione che essi operano quanto a natura del tributo, ubicazione e consistenza degli immobili, anno di riferimento, voci di dettaglio; a fronte di ciò, il ricorso neppure riproduce gli avvisi la cui motivazione contesta, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. 9536/2013 Rv. 626383, Cass. 16147/2017 Rv.
NUMERO_DOCUMENTO)». Detto principio, con riferimento alla motivazione degli atti tributari, è declinato dalla Corte nel senso che la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis , Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). Il difetto di autosufficienza, pertanto, non conseguiva dall’aver ritenuto che la censura involgeva l’omessa indicazione degli estremi del piano di classifica, ma involgeva l’effettivo contenuto motivazionale dell’atto che non era stato riprodotto.
Del resto, i contribuenti avrebbero potuto dolersi solo della omessa indicazione negli avvisi degli ‘estremi’ del piano di classifica, alla luce della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte (emanata proprio in una fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215) secondo cui <> (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).
Senza tralasciare che nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, anche una volta verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; e solo ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020). Nel caso di specie, invece, per quanto detto in precedenza, difetterebbe altresì il presupposto indefettibile della decisività dell’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice a quo .
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.
Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cit., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, -con finalità deflattive del contenzioso, -alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il
riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).
E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità – che si liquidano nella somma di euro 500,00, ed euro 200,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge – nonché, ai sensi dell’art. 96, c omma 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di € 500,00;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2024.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME