Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 16941-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’11/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di imposte, ex art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, quale conseguenza della compensazione, operata dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi anno 2012, per crediti preesistenti in misura eccedente rispetto all’importo fissato dagli artt. 17 e 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Livorno che, con sentenza n. 53/2019, accolse il ricorso;
che tanto l’ RAGIONE_SOCIALE , quanto la RAGIONE_SOCIALE proposero appello, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 17/2022, depositata il 11/01/2022 rigettò il primo ed accolse il secondo osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -debba trovare applicazione nella specie, quale ius superveniens determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole, l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti I.V.A. disposto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 64 del 2013, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato e condanna dell’Ufficio alla restituzione degli importi versati dalla contribuente;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da
memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
Osservato che con proposta ex art. 380bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 23.3.2023 e comunicata il successivo 27.3.2023, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che parte ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso, corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.;
Rilevato che con l’unico motivo la difesa dell’ RAGIONE_SOCIALE si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472/1997 ‘ (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente applicato la richiamata disciplina -e, per l’effetto, annullato le sanzioni irrogate alla contribuente -laddove, al contrario, essa è estranea al caso di specie, in cui ‘ la misura della sanzione è rimasta la medesima… mentre è cambiato solamente l’importo del limite massimo annuo dei crediti d’imposta compensabili ovvero rimborsabili…’ (cfr. ricorso, p. 21, penultimo cpv.): sicché -si opina -‘ nel caso di specie non siamo in presenza di una ‘trattamento sanzionatorio più mite’…perché la sanzione è rimasta la stessa e il comportamento viziato/sanzionato è rimasto invariato…; ciò che è cambiato è solo il limite dell’importo compensabile, ma a condotta vietata e misura della sanzione invariate ‘ (cfr. ricorso, pp. 21, ult. cpv. e 22, prime due righe);
che, come rilevato nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. di parte ricorrente, sulla questione oggetto dell’unico motivo di ricorso questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 13.2.2023, n. 4436, ha disposto, stante la relativa rilevanza nomofilattica, rimettersi gli atti alla trattazione in
pubblica udienza, sulla scorta del registrato contrasto in relazione all’effetto, sulla sanzione, della sopravvenienza delle norme che hanno innalzato il limite della compensabilità (si rinvia all’articolata motivazione di quel provvedimento, per l’ excursus sulla giurisprudenza di legittimità esistente sul punto);
che si rende pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione nella pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione