Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30466 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13690/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente-
contro COGNOME NOME, nella qualità di erede del defunto COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE, in persona
del Presidente pro tempore ;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 4814/2023 depositata il 6 giugno 2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, soggetto colpito dagli eventi sismici che avevano interessato la RAGIONE_SOCIALE orientale nel dicembre 1990, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania la cartella esattoriale notificatagli da RAGIONE_SOCIALE -poi ridenominata RAGIONE_SOCIALE, a sua volta ridenominata RAGIONE_SOCIALE– per conto della Direzione Provinciale di Catania dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, recante l’intimazione di pagamento della complessiva somma di 55.369,56 euro per tributi vari (IRPEF, ILOR, IVA) relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, oltre a interessi e sanzioni.
La Commissione adìta, nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugnata, ritenendo fondata e assorbente la sollevata eccezione di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dal diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
La pronuncia di primo grado veniva confermata con diversa motivazione dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 490/34/2010 del 13 dicembre 2010, rigettava l’appello erariale rilevando che, per effetto dell’intervenuto perfezionamento della procedura di definizione automatica ex art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002 a cui il contribuente aveva aderito, la pretesa tributaria doveva ritenersi integralmente soddisfatta.
Detta ultima sentenza veniva, però, in sèguito cassata da questa Corte, che con ordinanza n. 24844/2020 del 6 novembre 2020 accoglieva il primo motivo del ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 62 del D. Lgs. n. 546 del 1992 proposto dall’RAGIONE_SOCIALE -mediante il quale era stato denunciato il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo-, dichiarando inammissibile il secondo, e rinviava la causa, per un nuovo esame, alla stessa CTR in diversa composizione.
Il susseguente giudizio di rinvio, riassunto da NOME COGNOME
nell’allegata qualità di erede del marito NOME COGNOME, nelle more deceduto, esitava nella sentenza n. 4814/2023 del 6 giugno 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, respingeva nuovamente l’appello della parte pubblica.
A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava che: – il contribuente aveva documentato i pagamenti effettuati a titolo di IVA per gli anni 1990, 1991 e 1992 e a titolo di IRPEF per gli anni 1990 e 1991; – tali pagamenti, in relazione all’anno 1990 per l’IVA e all’anno 1991 per l’IRPEF, superavano notevolmente l’importo da versare ai sensi dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, pari al dieci per cento dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo; il credito dell’COGNOME per le maggiori IVA e IRPEF pagate poteva, pertanto, essere compensato con il debito, da lui non assolto, per l’ILOR relativa all’anno 1990; -all’esito dell’operata compensazione, null’altro risultava spettante all’Amministrazione Finanziaria, onde le pretese tributarie erano da considerarsi estinte.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi.
COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, sono rimaste intimate.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorso in esame, notificato a mezzo p.e.c. il 14 giugno 2024, è stato proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta il 6 giugno 2023, e quindi nell’osservanza del termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. nella versione anteriore alle
modifiche apportate dall’art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, queste ultime applicabili ai soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009).
1.1 Dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella parte narrativa della stessa sentenza (pag. 2, terzo periodo) si apprende, infatti, che la decisione di primo grado resa dalla CTP di Catania era stata pubblicata il 15 febbraio 2008.
1.2 Giova, al riguardo, precisare che:
il succitato art. 327 c.p.c. è applicabile anche alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie (ora Corti di giustizia tributaria), in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile;
nel caso di specie, il termine annuale di impugnazione è rimasto sospeso dal 1° al 31 agosto 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969.
1.3 Accertata la tempestività dell’esperita impugnazione, può, dunque, procedersi allo scrutinio dei motivi di cui essa consta.
1.4 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.5 Si rimprovera alla CGT-2 di aver omesso di accertare se NOME COGNOME avesse idoneamente documentato l’allegata qualità di erede del defunto coniuge NOME COGNOME, sì da risultare legittimata a riassumere, in tale veste, il giudizio di rinvio susseguente alla summenzionata ordinanza cassatoria n. 24844/2020 del 6 novembre 2020.
Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o falsa applicazione della decisione della Commissione Europea C(2015) 5549, final , del 14 agosto 2015, degli artt. 108 e 288 del TFUE, dell’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, nonché
dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 luglio 2015 in causa C -82/14.
2.1 Si contesta ai giudici del rinvio di aver erroneamente ritenuto applicabile in materia di IVA la disciplina condonistica contemplata dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, in contrasto con quanto statuito dalla C.G.U.E. con la richiamata ordinanza del 15 luglio 2015, seguìta dalla conforme giurisprudenza di legittimità.
Il primo motivo è infondato.
3.1 Come allegato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (pag. 10 del ricorso, quinto periodo), il giudizio di rinvio è stato riassunto da NOME COGNOME di NOME COGNOME.
3.2 Ciò posto, giova rammentare che, per consolidato indirizzo di legittimità, qualora, a sèguito della morte della parte, il processo venga riassunto da un soggetto che si dichiari erede del de cuius , in qualità di figlio o ex coniuge del medesimo, pur senza specificare il tipo di successione, nè indicare come abbia acquistato la qualità spesa in giudizio, l’atto di riassunzione, provenendo da un soggetto certamente chiamato dall’eredità, integra accettazione tacita della stessa ed è, pertanto, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione del riassumente (cfr. Cass. n. 18294/2024, Cass. n. 14081/2005, nonchè Cass. n. 6710/2024, in motivazione; in analogo ordine di idee si vedano Cass. n. 1183/2017 e Cass. n. 8529/2013).
3.3 È stato, inoltre, chiarito che, in caso di sopravvenuto decesso della parte, la costituzione volontaria della vedova, anche in assenza di spendita della qualità di erede, può essere considerata, in relazione all’oggetto della controversia e alle altre circostanze processuali, forma di accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. n. 12780/2003).
3.4 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, ai quali si
intende dare continuità, la doglianza in esame va respinta.
Il secondo motivo, pur introducendo una questione non specificamente trattata nelle pregresse fasi processuali, va reputato ammissibile.
4.1 Come, infatti, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di rilevare in diversi precedenti, nemmeno l’intervento del giudicato nazionale può impedire l’applicazione del diritto europeo, perfino in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. Cass. n. 31347/2023, Cass. n. 32369/2023, Cass. n. 9094/2025).
4.2. Si è, in particolare, precisato che, sul versante del diritto interno, nulla osta al controllo da parte del giudice dell’ottemperanza della compatibilità del «dictum» contenuto nella sentenza passata in giudicato con una decisione della Commissione Europea (cfr. Cass. n. 16569/2019, Cass. n. 23379/2022).
4.3 Non si è, inoltre, mancato di puntualizzare che fra le ulteriori fonti del diritto eurounitario alle quali occorre avere riguardo rientrano anche le decisioni della Corte di Giustizia, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione dell’UE.
Invero, dette pronunce, in quanto provengono da un’interprete qualificata di tale diritto, hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento interno, indicando il significato e i limiti di applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, con efficacia «erga omnes» nell’àmbito dell’Unione (cfr. Cass. n. 36343/2023, Cass. n. 20216/2022, Cass. n. 13425/2019).
4.4 Il riferito orientamento si pone in linea con la costante giurisprudenza della medesima Corte di Giustizia, la quale ha affermato che il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti RAGIONE_SOCIALE loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i criteri ermeneutici dallo stesso riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da
quest’ultimo (cfr., in tal senso, CGUE, 11 novembre 2015, C -505/14, RAGIONE_SOCIALE c. Land NordrheinWestfalen ; CGUE, Grande Sezione, 24 gennaio 2012, C-282/10, NOME COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE informatique du RAGIONE_SOCIALE Ouest Atlantique ).
4.5 La Corte di Lussemburgo ha, altresì, statuito che « il diritto dell’Unione osta a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107, par. 1, Tfue, attuato in violazione dell’art. 108, par. 3, terza frase, del medesimo trattato, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore» (CGUE, 11 novembre 2015, C-505/14, RAGIONE_SOCIALE c. Land Nordrhein-Westfalen ).
4.6 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il motivo, oltre che ammissibile, sia fondato.
4.7 Con ordinanza del 15 luglio 2015, C-82/14, RAGIONE_SOCIALE, in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale rivoltale da questo Supremo Collegio ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., la Corte di Giustizia ha dichiarato che: «Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di ‘armonizzazione RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme’, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l’articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Finanziaria 2003)’, la quale prevede, in sèguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio RAGIONE_SOCIALE persone colpite da quest’ultimo, una riduzione del 90% dell’imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, RAGIONE_SOCIALE somme già corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano» .
4.8 La citata decisione eurounitaria è stata poi recepita dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidatasi «in subiecta materia» (cfr., ex multis , Cass. n. 18205/2016, Cass. n. 17563/2018, Cass. n. 9959/2021).
4.9 Dai surriferiti princìpi di diritto si è discostata la CGT-2, la quale ha erroneamente affermato che, a norma dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, il defunto NOME COGNOME era tenuto a pagare un importo pari al 10 per cento dell’intero ammontare dovuto a titolo di IVA per il triennio 1990-1992, facendo da ciò derivare all’esito dell’operata compensazione fra il credito del contribuente per le maggiori IVA e IRPEF versate nel suindicato arco temporale e il suo debito per l’ILOR non corrisposta in relazione all’anno 1990 -l’annullamento dell’impugnata cartella esattoriale.
4.10 Per completezza espositiva va notato che, nonostante il generico riferimento alla decisione della Commissione Europea C(2015) 5549, final , del 14 agosto 2015, la censura svolta con il motivo in disamina investe esclusivamente le statuizioni adottate dalla Corte regionale in materia di IVA, come chiaramente si ricava da una complessiva lettura del ricorso, e in particolare dalle seguenti, inequivoche, deduzioni: (pag. 12, terzultimo periodo); (pag. 14, ultimi due periodi).
Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con ulteriore rinvio alla CGT-2 etnea, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e verificando se la pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento opposta sia stata integralmente soddisfatta mediante i pagamenti effettuati dal contribuente.
5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e
rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME